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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 684 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRA (RC) il 02/04/1966), rappresentato e difeso dall'avv. PRIOLO
FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
SPAGNOLIO N. 1/H - REGGIO CALABRIA (R.C.), ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Controparte_1 C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 09/05/1955), rappresentato e difeso dall'avv.
VE TERESA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
PROVINCIALE ARMO N. 36 - GALLINA (R.C.), ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 14/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) l'08/02/2014;
-considerato che con ordinanza del 31.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.10.2025 ore 10,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria (R.C.) l'08/02/2014; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 24/2025, regolarmente comunicata al P.M. in data 09.10.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'Ufficio del P.M., il quale ha espresso parere positivo in data 03.05.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 14/03/2024 da e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) in data 08/02/2014 tra e Parte_1 Controparte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n.14, parte 1, u.1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
1. Confermare nulla in merito all'abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria, Via
Trapezzoli n. 45, non essendovi figli minori ed essendo di proprietà della sig.ra
la quale rimarrà ad abitarla personalmente, con tutti gli arredi contenuti;
Pt_1
2. Confermare che il sig. trasferirà la propria residenza in Reggio CP_1
Calabria alla Via Chiesa Madre n.6.
3. Confermare che nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi essendo gli stessi titolari di reddito proprio;
4. Confermare il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
5. Confermare che qualunque eventuale impegno debitorio dei coniugi sarà dagli stessi assolto senza alcuna conseguenza nei confronti dell'altro.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.10.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 684 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRA (RC) il 02/04/1966), rappresentato e difeso dall'avv. PRIOLO
FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
SPAGNOLIO N. 1/H - REGGIO CALABRIA (R.C.), ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Controparte_1 C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 09/05/1955), rappresentato e difeso dall'avv.
VE TERESA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
PROVINCIALE ARMO N. 36 - GALLINA (R.C.), ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 14/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) l'08/02/2014;
-considerato che con ordinanza del 31.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.10.2025 ore 10,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria (R.C.) l'08/02/2014; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 24/2025, regolarmente comunicata al P.M. in data 09.10.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'Ufficio del P.M., il quale ha espresso parere positivo in data 03.05.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 14/03/2024 da e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) in data 08/02/2014 tra e Parte_1 Controparte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n.14, parte 1, u.1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
1. Confermare nulla in merito all'abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria, Via
Trapezzoli n. 45, non essendovi figli minori ed essendo di proprietà della sig.ra
la quale rimarrà ad abitarla personalmente, con tutti gli arredi contenuti;
Pt_1
2. Confermare che il sig. trasferirà la propria residenza in Reggio CP_1
Calabria alla Via Chiesa Madre n.6.
3. Confermare che nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi essendo gli stessi titolari di reddito proprio;
4. Confermare il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
5. Confermare che qualunque eventuale impegno debitorio dei coniugi sarà dagli stessi assolto senza alcuna conseguenza nei confronti dell'altro.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.10.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna