Versione
19 maggio 1981
19 maggio 1981
Art. 54. (Controlli).
Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.
Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall' articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall' articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.
Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall' articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall' articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5922Provvedimento: […] il contratto d'opera in argomento: ha puntualizzato, al riguardo, essere infondata la tesi con la quale il IN, il TI ed il OR hanno sostenuto potersi "desumere una deroga all'osservanza dei principi generali (in tema di forma dei contratti della p.a.) dal ... letterale tenore dell'art. 54 ... della legge 14.III.1981 n. 219 (trasfuso nell'art. 47 d. lg.vo 30.III.1990 n. 76, recante il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del febbraio 1981 e del marzo 1982)", […]Leggi di più...
- cosiddetto "finzione di legalità" contemplata dall'art. 4 della legge n. 187 del 1982·
- omissione·
- contratti di prestazione d'opera professionale·
- necessità·
- rilevanza·
- operatività·
- conclusi dalla pubblica amministrazione·
- esclusione·
- nullità del contratto·
- conseguenze·
- forma scritta·
- disciplina contenuta nell'art. 54 della legge n. 219 del 1981·
- zone della campania e della basilicata colpite dal sisma del 1980·
- invalidità·
- azione di nullità