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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DE TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 382 del Ruolo Generale
delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza dell'8.1.2025
T R A
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Riccardo Salvo e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE –
E
c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla via Ettore d'Amore n. 47, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Altavilla
e Marco Canè, in virtù di procura alle liti, in atti
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione a avviso di addebito – Gestione Separata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2076/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva, con spese compensate, l'opposizione proposta da
[...] nei confronti di – volta ad ottenere l'annullamento, per intervenuta CP_1 Pt_1
prescrizione quinquennale, dell'avviso di addebito n. 406.2018.0002927332000,
notificato dall' in data 21.1.2019, preceduto dalla nota di pagamento del 4.8.2017, Pt_1
notificata l'1.9.2017, in relazione a contributi dovuti alla gestione separata per l'anno
2011 - e dichiarava non dovuta la somma di €. 4.214,82, pretesa dall' . Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l , lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Con “Nota di precisazione delle conclusioni” l' rinunciava all'appello proposto e Pt_1
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, premettendo che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione con varie pronunce aveva accolto l'orientamento secondo cui il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza dei contributi e non con la data di presentazione della denuncia dei redditi, e che, attenendo la pretesa contributiva avanzata nei confronti di all'anno 2011, Controparte_1
risultava, pertanto, tardiva la prima richiesta di pagamento inviata il 4.8.2017 e consegnata in data 1.9.2017, con conseguente legittimità della sentenza impugnata n.
2075/2020.
Resisteva insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese Controparte_1
processuali.
All'udienza odierna, l'appellante ribadiva la propria rinuncia all'appello, accettata dall'appellato.
La causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della rinuncia di all'appello a cui ha prestato adesione Pt_1
l'appellato, dichiara cessata la materia del contendere.
I discordi orientamenti nella giurisprudenza sulle questioni trattate al momento della instaurazione della lite, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
2
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del presente giudizio.
Taranto, 8.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DE TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 382 del Ruolo Generale
delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza dell'8.1.2025
T R A
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Riccardo Salvo e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE –
E
c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla via Ettore d'Amore n. 47, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Altavilla
e Marco Canè, in virtù di procura alle liti, in atti
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione a avviso di addebito – Gestione Separata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2076/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva, con spese compensate, l'opposizione proposta da
[...] nei confronti di – volta ad ottenere l'annullamento, per intervenuta CP_1 Pt_1
prescrizione quinquennale, dell'avviso di addebito n. 406.2018.0002927332000,
notificato dall' in data 21.1.2019, preceduto dalla nota di pagamento del 4.8.2017, Pt_1
notificata l'1.9.2017, in relazione a contributi dovuti alla gestione separata per l'anno
2011 - e dichiarava non dovuta la somma di €. 4.214,82, pretesa dall' . Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l , lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Con “Nota di precisazione delle conclusioni” l' rinunciava all'appello proposto e Pt_1
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, premettendo che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione con varie pronunce aveva accolto l'orientamento secondo cui il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza dei contributi e non con la data di presentazione della denuncia dei redditi, e che, attenendo la pretesa contributiva avanzata nei confronti di all'anno 2011, Controparte_1
risultava, pertanto, tardiva la prima richiesta di pagamento inviata il 4.8.2017 e consegnata in data 1.9.2017, con conseguente legittimità della sentenza impugnata n.
2075/2020.
Resisteva insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese Controparte_1
processuali.
All'udienza odierna, l'appellante ribadiva la propria rinuncia all'appello, accettata dall'appellato.
La causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della rinuncia di all'appello a cui ha prestato adesione Pt_1
l'appellato, dichiara cessata la materia del contendere.
I discordi orientamenti nella giurisprudenza sulle questioni trattate al momento della instaurazione della lite, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
2
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del presente giudizio.
Taranto, 8.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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