Art. 30.
Gli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.
Gli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.