Decreto cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/11/2025, n. 21002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21002 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11825 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Balducelli, Adriano Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento - previa adozione delle misure cautelari - dell'illegittimità del silenzio
serbato dall'Ambasciata di Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. DA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
3. In seguito, la parte ricorrente ha depositato una memoria, formulando la richiesta di dichiarare l’improcedibilità del ricorso essendo cessata materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite.
4. All’udienza camerale del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la circostanza dedotta da entrambe le parti – rappresentata, nello specifico, dall’intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del visto di ingresso – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a., come del resto sostenuto in modo concorde da entrambe le parti.
6. Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del lasso temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e l’introduzione del presente giudizio, oltre che della situazione di obiettiva difficoltà organizzativa improvvisamente insorta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è in ogni caso dovuta dall’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente delle somme corrisposte a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese, onerando l’amministrazione della refusione del contributo unificato, se effettivamente versato, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC IL, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
DA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ZZ | NC IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.