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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3618/2022 R.G. avente ad oggetto mansioni superiori e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc.. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Valeria Calì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 23, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
“ Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, XIII
[...]
Strada – Zona Industriale, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1
Biondi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito Catania via Monserrato n. 110, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, d'intesa con l'avv. Maria P.IVA_2
RO TO, IV GA, AE NG MA e LE CH ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici;
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.05.2022 , premesso di essere Parte_1
dipendente, a tempo pieno e indeterminato, della dal 22.11.1994, con Controparte_1
inquadramento di operatore di esercizio, pos. 4, par. retributivo 183 del CCNL
[...]
ha esposto: Controparte_3
- che a decorrere dal 01.01.2017, pur conservando il proprio formale inquadramento come operatore di servizio, è stato adibito dalla società datrice di lavoro a svolgere le mansioni superiori di “addetto all'esercizio”, parametro retributivo 193 del medesimo CCNL, dapprima solo oralmente e in seguito con assegnazioni ad interim tramite ordini di servizio scritti;
- che, con ordine di servizio del 22.05.2019 n. 135, per far fronte alle carenze di figure apicali manifestatesi già dal 2015, la società datrice di lavoro ha conferito numerosi incarichi ad interim con i quali ha affidato le mansioni superiori ad “addetto all'esercizio”, parametro retributivo 193, a dipendenti con profilo di “operatori di esercizio pos. 4”, parametro retributivo
183;
- che con ordine di servizio del 03.06.2019 n. 142 la società resistente ha richiesto a tutti gli operatori di esercizio comandati ai capilinea, tra cui lo stesso, di astenersi dalla firma dei fogli di servizio e delle griglie di presenza, “minacciando “severi provvedimenti disciplinari” per quegli Operatori che non si sarebbero attenuti a tale disposizione”, dovendo limitarsi a
“segnala(re) al Graduato di servizio sulla volante, alla Centrale AVM o a un numero di telefono ivi indicato, la presenza ed il servizio”;
- che con ordine di servizio del 21.11.2019 n. 333 la parte datoriale gli ha ufficialmente assegnato “ad interim” le mansioni di addetto all'esercizio, par. 193 CCNL, così formalizzando per iscritto le disposizioni in precedenza oralmente già impartite allo stesso, confermando poi con successivo ordine di servizio del 27.11.2020 n. 300, nonostante le modifiche apportate alla struttura organizzativa, l'attribuzione di mansioni superiori a quelle del suo livello di inquadramento;
- che, nelle more dell'espletamento del bando per la promozione ai posti di addetto di servizio di cui all'ordine di servizio del 28.09.2020 n. 245, la società resistente ha continuato ad assegnarlo a mansioni superiori di addetto all'esercizio, area professionale II, parametro
Pagina 2 retributivo 193 che, perciò, ha svolto in via continuativa e prevalente, con autonomia operativa ed assunzione di responsabilità sin dal 2017;
- che con ordine di servizio del 28.09.2020 la società datrice di lavoro ha avviato una procedura concorsuale interna per la copertura di un posto di addetto all'esercizio, par. 193, illegittima perché lesiva del suo diritto all'inquadramento superiore in forza delle mansioni di fatto svolte, per cui in data 12.04.2021 ha diffidato la parte datoriale al riconoscimento di esse e al pagamento delle correlate spettanze, chiedendo in autotutela l'annullamento dell'ordine di servizio contenente il predetto bando;
- che con contestazione disciplinare del 12.07.2021 la parte resistente gli ha addebitato di aver apposto giorno 11.07.2021 la firma alla griglia delle presenze, sì contravvenendo a quanto stabilito dal richiamato ordine di servizio del 03.06.2019 n. 142 e, ravvisando in tale condotta l'assunta violazione dell'art. 41.2, con evidente finalità punitiva, il coordinatore gli ha comunicato di riprendere il comando alla guida a far data dal 13.07.2021, mantenendo invece immutato lo status quo per gli altri dipendenti;
- che, con memoria difensiva del 16.07.2021 acquisita al prot. n.8923, lo stesso ha dedotto la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare ex art. 7 l.n. 300/1970; degli artt. 1175 e 1375 c.c.; delle disposizioni del CCNL;
ed ancora, la violazione del principio di specificità non essendo indicate nella contestazione disciplinare né le norme del CCNL violate;
né il termine a difesa, né la possibilità di poter rassegnare le proprie difese in presenza e con l'ausilio di un rappresentante sindacale, oltre che l'illegittimità del procedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare;
nel merito, inoltre, lo stesso ha contestato la fondatezza delle contestazione disciplinare costituendo l'ennesima iniziativa diretta a farlo desistere dalla tutela dei propri diritti;
- che con nota del 29.7.2021 prot. n. 9956 il Direttore Generale della società resistente ha evidenziato che la contestazione disciplinare è stata avanzata anche nei confronti di altri dipendenti e che era ““inappropriato” parlare di demansionamento con riferimento alle mansioni assegnate e che gli altri colleghi avessero riconosciuto il proprio comportamento come contrario alle regole aziendali, mentre il sig. avrebbe mostrato, confermando la Pt_1
sua opinione circa la liceità e opportunità dei propri comportamenti, la propria incompatibilità con lo svolgimento di funzioni per le quali avrebbe mostrato un reiterato e consapevole rifiuto del rispetto delle normative aziendali”;
- che il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione il 30.08.2021 con nota prot. n. 10797/21 della sanzione della multa per un importo di euro 30,00, da ritenersi illegittima poiché adottata in violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza, in
Pagina 3 quanto la condotta contestatagli non è riconducibile non all'art. 41, ma tutt'al più all'art. 40 del
R.D. 148/1931, che prevede la sanzione del rimprovero scritto;
- che lo stesso ha acquisito il diritto al superiore inquadramento avendo espletato con frequenza giornaliera e assunzione di rischio e responsabilità a proprio carico, presso il capolinea, dal mese di novembre 2017 al mese di luglio 2021 le attività di coordinamento degli operatori di cui alla declaratoria del parametro 193, occupandosi più esattamente della “1.
Firma dei fogli presenza e di griglia (“controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante”);
2. Comando uomini, spostare personale in altra linea (“svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato”);
3. Soppressione di linee
(“svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante”);
4. Assegnare straordinario o togliere in caso di ritardo, modifica dell'orario di lavoro
(“controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato”);
5. Deviazione di percorso temporanei in caso di scioperi, sinistri ecc. e atri eventi imprevisti (“assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato”)”;
- che l'attribuzione di mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro degli
è disciplinata dall'art. 18 del D.R. 148/31, ai sensi del quale i presupposti Parte_2 per la promozione del personale che svolge mansioni superiori, sono l'ordine del direttore dell'azienda di copertura del posto;
la copertura del posto non inferiore a sei mesi in un anno solare;
la vacanza del posto;
l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso;
- che la giurisprudenza di legittimità ravvisa la sussistenza del diritto del lavoratore alla promozione automatica ove vi è risconto della pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso unitamente all'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni;
- che, altresì, a prescindere dalla data di maturazione del diritto alla promozione definitiva, lo stesso ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive per tutto il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, quantificate in euro 3.853,18 (tenuto conto che nei
Pagina 4 periodi di attribuzione ad interim parte datoriale ha adeguato la retribuzione al parametro corrispondente alle mansioni assegnate), oltre euro 1.464,98 a titolo di differenza contributiva;
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “a) … dichiarare che … ha svolto le mansioni di Addetto all'esercizio, parametro 193 del CCNL, a far tempo dal 01 gennaio 2017, sino ad almeno il luglio 2021, e per l'effetto condannare l'
[...]
(già Controparte_4 Controparte_5
, … al riconoscimento definitivo in favore del ricorrente della qualifica superiore di
[...]
Addetto all'esercizio parametro 193 del CCNL;
b) accertare e dichiarare che … ha svolto le mansioni di Addetto all'esercizio, parametro 193 del CCNL, a far tempo dal 01 gennaio 2017,
e per l'effetto condannare l' Controparte_4
(già , … alla corresponsione
[...] Controparte_5
delle differenze retributive e contributive quantificate in seno alla consulenza tecnica di parte, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, in € 3.853,18 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo ed € 1.464,98 a titolo di differenze contributive (per il periodo da gennaio
2017 ad aprile 2021), ovvero al diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato, anche a seguito di CTU contabile, a cui dovranno aggiungersi le ulteriori differenze retributive e contributive maturate in data successiva all'aprile 2021 e che andranno a maturare nel corso del giudizio, per effetto dell'avvenuto conseguimento in via definitiva del superiore livello di inquadramento, per come esposto in ricorso, e in relazione al quale si chiede disporsi apposita
CTU contabile;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare meglio indicata in ricorso, poiché in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con memoria difensiva depositata nel fascicolo telematico in data 07.11.2022 si è ritualmente costituita l' - Controparte_4 [...]
” esponendo: CP_4
- che il ricorrente ha sempre svolto mansioni tipiche della qualifica rivestita fino al
30.06.2022, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, non corrispondendo a verità che in data anteriore al 22.05.2019 il Direttore Generale gli abbia conferito l'incarico ad interim di
“addetto all'esercizio”, par. 193 ad operatori di esercizio con parametro retributivo 183;
- che l'eventuale svolgimento saltuario o per periodi circoscritti di alcune delle mansioni tipiche di “addetto all'esercizio par 193” durante un arco temporale così ampio, non rileverebbe ai fini di acquisire il diritto all'inquadramento professionale superiore, in quanto
Pagina 5 l'accesso alla qualifica di addetto all'esercizio par 193 è subordinata al superamento di appositi concorsi e “L'Azienda Resistente … ha dovuto far fronte alle problematiche generate dalla mancata autorizzazione all'espletamento dei concorsi interni già banditi nel 2015-2016, colmando questo deficit temporaneo effettuando diligentemente nomine ad interim ex art 18 allegato “A” D.R. n 148 del 8.1.1931, e questo non solo per gli “addetti all'esercizio” ma anche per altre figure professionali”;
- che, peraltro, all'ordine servizio del 21.11.2019 n 333, con il quale sono state affidate ad interim al ricorrente mansioni di addetto all'esercizio par 193, ha fatto seguito l'ordine di servizio del 19.5.2020 n. 117 con il quale sono state revocate allo stesso dette mansioni, il cui svolgimento è stato contenuto entro sei mesi e, perciò, “Solo successivamente, le dette superiori mansioni, verranno nuovamente, e sempre temporaneamente, attribuite al Sig con Pt_1
l'ordine di servizio n 300 del 27.11.2020 … e poi revocate con ordine di servizio n 97 del
28.5.2021 … Proprio nelle more di una di queste nomine ad interim veniva bandito, con l'ordine di servizio n 245 del 28.9.2020, il concorso interno per la promozione ad Addetto all'Esercizio parametro retributivo 193”;
- che, dunque, il ricorrente ha svolto solo alcune mansioni proprie della figura professionale di addetto all'esercizio, senza esorbitare dagli incarichi tipici del proprio inquadramento par
183, per cui è destituita di fondamento la pretesa spettanza di asserite differenze retributive, in disparte che i conteggi sono stati elaborati considerando anche il mese di dicembre 2019, periodo in cui il lavoratore ha ricoperto le mansioni superiori sulla base di incarico conferitigli ad interim, per il quale ha percepito la relativa retribuzione e la cifra indicata inizialmente nella relazione di parte è di euro 3.853,19 e il prospetto contabile non è stato redatto neanche analiticamente in merito alla somma di 1.464,98;
- che la sanzione disciplinare del 30.08.2021, irrogata a norma dell'art. 41 comma 2 del regolamento allegato “A” R.D. n.148/1931, a seguito della contestazione disciplinare del
12.7.2021, è legittima e proporzionata, ed invero sottodimensionata atteso che la condotta contestata è stata posta in essere dal lavoratore contravvenendo deliberatamente all'ordine di servizio del 03.06.2019 n.142, che ha vietato ai capilinea la firma dei fogli di servizio e delle griglie di presenza;
- che “lo spostamento del ad altro impiego è risultato fisiologico, poiché il Pt_1
Dipendente era divenuto incompatibile con lo svolgimento di funzioni durante l'espletamento delle quali aveva mostrato un reiterato e consapevole rifiuto delle norme aziendali”.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto di “I) Rigettare in toto il ricorso proposto dal
Sig. con qualunque formula poiché inammissibile e del tutto infondato in fatto Parte_1
Pagina 6 ed in diritto per le ragioni spiegate in seno alla memoria difensiva e di costituzione. - II)
Accertare e dichiarare inesistente il diritto del Ricorrente ad un inquadramento superiore di cui al parametro 193; -Conseguentemente, sempre nel merito, accertare e dichiarare infondate le pretese economiche avanzate dal Ricorrente a titolo di differenze retributive e contributive dovute e, per l'effetto, rigettarle;
III) accertare e dichiarare legittimo il provvedimento sanzionatorio del 31.8.2021 comminato in danno al Ricorrente.- IV) Condannare Parte
Ricorrente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte”.
In data 11.11.2022, si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel CP_2
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto la maturata prescrizione quinquennale di eventuale contribuzione riferita al periodo oggetto di causa, chiedendo “in caso di accoglimento del ricorso e delle domande di parte ricorrente, (di) condannare la ditta convenuta … al pagamento dei contributi e oneri accessori conseguenti dovuti alla ricorrente
(entro i limiti prescrizionali e dunque dal 09.7.2017) previa, se del caso, CTU contabile”.
Con le note difensive autorizzate depositate il 13.11.2025 parte ricorrente, a mezzo del proprio difensore, munito di apposita procura, premesso di esser stato collocato in pensione per raggiunta anzianità di servizio, ha dichiarato di non aver più interesse a coltivare la domanda inerente all'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare del 30.08.2021 prot. n.
10797/21, notificata con raccomandata spedita il 15.10.2021, in quanto non conseguirebbe da tale accertamento alcun concreto beneficio, per cui ha dichiarato di rinunciare alla domanda o a singoli capi di essa afferenti alla predetta sanzione, insistente con le note cartolari del
20.11.2025 nell'accoglimento delle restanti pretese avanzate in ricorso.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali e, all'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
In via preliminare, va sottolineato che con le note versate nel fascicolo telematico il
13.11.2025 parte ricorrente, a mezzo del proprio difensore –senza condizioni né riserve-, ha
“rinunzia(to) … alla domanda di accertamento inerente l'illegittimità della sanzione disciplinare del 30 agosto 2021, prot. n. 10797/21, notificata giusta raccomandata spedita il 15 ottobre 2021”, circoscrivendo il thema decidendum del presente giudizio all'accertamento dell'avvenuto espletamento di mansioni di addetto all'esercizio, appartenenti al superiore
Pagina 7 inquadramento contrattuale nel parametro 193 del CCNL “per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione” nonché della spettanza del trattamento economico e contributivo correlato alla quantità e alla qualità dell'impegno lavorativo effettivamente prestato.
Procedendo gradualmente, in punto di fatto, vi è riscontro documentale che il rapporto di lavoro intrattenuto inter partes è cessato con efficacia dall'1.07.2022, per cui deve ritenersi cessato anche l'interesse di all'accertamento ad una sua diversa collocazione in seno Pt_1
all'organizzazione aziendale.
Diversamente, permane in capo al ricorrente l'interesse a tutelare i diritti patrimoniali connessi e discendenti alle prestazioni di lavoro concretamente espletate che ha assunto esser state in maniera prevalente quelle superiori di “addetto all'esercizio, parametro 193, del CCNL autoferrotranvieri e non quelle riconosciute contrattualmente di “operatore di esercizio” di cui al parametro 183.
Al riguardo, considerato che dalla disamina della visura camerale resta accertato che la società resistente appartiene agli enti strumentali del Comune di Catania ed è unicamente partecipata da quest'ultimo, è bene rilevare che la Suprema Corte, nel “condividere l'orientamento di legittimità espresso dalle pronunce Cass. nn. 35421 e 35422 del 1 dicembre
2022 nelle quali è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.".
In tali pronunce, la cui motivazione va richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato evidenziato, in relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, che l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., … una analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti
Pagina 8 costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che "le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze". … Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975). Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera …” (Cass. 12.08.2025 n.23112; Ancora, tra le tante, Cass.
9.07.2025 n.18809).
Nell'ambito dei pubblici servizi di trasporto, poi, i principi che precedono restano parzialmente mitigati, per le ragioni di rilevanza pubblicistica connesse alla particolarità del settore, dal disposto dell'art. 18 del CCNL autoferrotranvieri del 23.07.1976 che ha testualmente recepito il disposto dell'art. 18 dell'allegato A al RD.
8.01.1931 n. 148, a tenore del quale “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Pagina 9 Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.
Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
In considerazione di quanto stabilito dalla disposizione in parola, dunque, va affermato che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è regolato da una disciplina speciale che paralizza unicamente l'applicazione della promozione automatica contemplata dall'art. 2103 c.c. come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi dell'art. 13 della l. n. 300/1970, senza che ciò comporti lesioni del principio costituzionale di uguaglianza per come già rilevato dalla
Corte Costituzionale con sent. n. 257/1984.
Sotto tale profilo, peraltro, la piena specialità del rapporto degli autoferrotranvieri è stata
“vistosamente sbiadita dai numerosi interventi normativi (Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 460)”
… (e) deve, ora, intendersi in senso relativo per cui non osta a che, per quanto riguarda il R.D.
148 del 1931, all. A., art. 18 debba applicarsi in relazione alla forma degli atti il principio privatistico in base al quale detta forma - se non è richiesta dalle parti espressamente come ad substantiam - possa valere ad probationem e ciò come prova che la scelta è stata effettuata tenendo presente l'idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto. Pertanto difettando l'espresso provvedimento del Direttore la prova può essere data in altra maniera sempre che venga accertato - attraverso vari elementi anche presuntivi (art. 2729 c.c.)- che quelle garanzie d'interesse pubblico, cui è chiamato a soddisfare il provvedimento espresso del Direttore, vengono ad essere soddisfatte ugualmente - come nel caso di specie - da altri fatti (reiterati ordini di servizio protrattisi per molto tempo ed in vacanza del posto in organico)” (così, tra le varie, Cass.
8.06.2012 n.9344).
Muovendo da tale esegesi si è consolidato il principio di diritto secondo cui “nel caso di prolungata copertura del posto, … questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza, e, come ritenuto da questa Corte (Cass. 16 maggio 2003 n. 77029), di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del Direttore dell'azienda laddove siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso.
Pagina 10 Non può a tali fini non venire in considerazione, invero, che il prolungato affidamento di mansioni superiori - non rispondendo di per sé all'esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del
1931, All. A, art. 18 - implica, necessariamente, da parte del datore di lavoro - o se si vuole da parte del Direttore - un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva” (Cass. n.9344/2012 cit.).
Così, “la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore. Nello stesso senso v. anche Cass. n. 18660/2020 e, in motivazione, Cass. 9/9/2019 n.22491 e Cass. 6/9/2019 n.
22364” (Cass. 16.09.2024 n.24830. Ancora, ex multis, Cass. 27.01.2023 n.2584; Cass.
19.03.2020 n. 7473; Cass. 17.06.2016 n.12601).
Ricostruito il contesto di riferimento, sul piano strettamente probatorio, giova ricordare che,
a norma dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore dimostrare in termini di abitualità e prevalenza le mansioni espletate, il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso e, altresì, in ossequio al disposto del richiamato art. 18 fornire allegazione e prova della ricorrenza delle relative condizioni “e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda, è subordinata la promozione
(per tutte v. Cass. n. 7702 del 2003); (ovvero) in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione, in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, … nel caso di pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore, che costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni (Cass. n. 12601 del 2016)” (Cass. 22.11.2021 n.35986; Cass.
7.06.2013 n.14476).
Non è superfluo evidenziare poi che il sistema di classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità trova esplicazione nell'art. 2 lettera B del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000 (v. infra all. 1 del fascicolo di parte ricorrente) –
Pagina 11 pacificamente applicato al rapporto- che struttura la classificazione del personale su 4 aree professionali, definendo all'interno di ciascuna area i diversi profili professionali e parametri retributivi, specificando al punto 10 che “Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale…”.
Per quanto rileva nella specie, le parti sociali hanno collocato nella II Area professionale i lavoratori che svolgono “Mansioni di coordinamento e specialistiche”, ossia “attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/ specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
In particolare, restano inseriti in tale area con attribuzione del parametro 193 la figura:
- dell'“Addetto all'esercizio (193)”, ascrivendo in esso i “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela”;
- dell'“Assistente coordinatore”, spettante ai “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato”.
Nella III Area professionale si rinvengono coloro che prestano “Mansioni operative” e, in generale, i “Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”.
Tra questi, è contemplata la professionalità dell'“Operatore di esercizio (140 -158 - 175 -
183)” i “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi,
Pagina 12 disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
Nella fattispecie concreta, la società resistente non ha contestato che il ricorrente sia stato adibito allo svolgimento di mansioni di addetto all'esercizio per le quali la contrattazione collettiva prevede l'attribuzione del parametro 193, ma ha sostenuto che ciò è avvenuto solo in forza degli ordini di servizio indicati a pag. 7 della memoria di costituzione e, dunque, “non … continuativamente”, ma secondo “una turnazione semestrale degli incarichi conferiti ad interim ex art 18 allegato “A” D.R. n 148 del 8.1.1931 in attesa del concorso interno”, altresì chiarendo che tale esigenza è insorta in quanto “in questi ultimi anni ha dovuto far fronte alle problematiche generate dalla mancata autorizzazione all'espletamento dei concorsi interni già banditi nel 2015-2016, colmando questo deficit temporaneo effettuando diligentemente nomine ad interim ex art 18 allegato “A” D.R. n 148 del 8.1.1931 questo non solo per gli “addetti all'esercizio” ma anche per altre figure professionali (Doc 7- ordine serv n 333-21.11.2019), specificando altresì che “anteriormente al 22/05/2019, il Direttore Generale non ha conferito nessun incarico ad interim di “Addetto all'esercizio”, par. 193 ad “Operatori di esercizio”, par. 183”.
L'istruttoria orale ha evidenziato univocamente che nel settore movimento l'organico dell' resistente è stato connotato da carenze di personale, nello specifico restando CP_4
fronteggiata dalla resistente la mancanza di addetti all'esercizio attraverso CP_6
l'assegnazione di dette mansioni al personale con qualifica di operatore di esercizio in possesso del parametro 183 dotato di maggiore anzianità di servizio.
Segnatamente, il teste della cui attendibilità non sono emerse Testimone_1 ragioni per dubitare, ha dichiarato che “Intorno al 2015, sono andati in pensioni coloro che rivestivano l'incarico di addetto all'esercizio e per colmare il vuoto venivano assegnati i parametri 193 ai dipendenti in possesso del parametro 183 in quanto dotati di maggiore esperienza. Venivano scelti in base all'anzianità di servizio senza una precisa turnazione, in quanto ove vi fossero nuove necessità venivano incaricate altre persone. Coloro ai quali era assegnato l'incarico con parametro 193 alcuni dopo i sei mesi erano retrocessi mentre altri no, devo precisare che la retrocessione era meramente formale in quanto anche coloro che erano stati retrocessi continuavano a svolgere tale mansione senza nessuna differenza nella sostanza,
e molti hanno continuato anche a firmare i documenti assumendosi la responsabilità. Questo
Pagina 13 succedeva perché mancava oltre la figura dell'addetto all'esercizio anche quella del coordinatore, ricevendo istruzioni dal capo area e dopo di lui nessuno da qualifica Parte_3
da concorso per cui era un dipendente con parametro 193 facente funzioni da Per_1
coordinatore. Siano intorno al 2017/2018 se non ricordo male, forse anche prima.
Non so se è stato retrocesso o mantenuto nella carica di addetto all'esercizio. So Pt_1 che ha continuato a svolgere le mansioni di addetto all'esercizio perché io ero alle sue dipendenze e la mattina lui prendeva le presenze e dava disposizioni, per cui se c'era da spostare l'operatore da una linea all'altra per colmare assenze o cambiamenti di rotta provvedeva lui. Preciso che trattasi di un esempio perché faceva tutte le altre mansioni di addetto all'esercizio. Ancora, ad esempio, se c'era il guasto del mezzo poteva Pt_1 decidere se sopprimere l'autobus o la linea, che sono due cose diverse: si sopprime la linea quando nessun autobus è disponibile in quella linea in quel frangente.
Sostanzialmente, esiste la funzione di addetto all'esercizio e di capolinea, quest'ultima che lo può fare anche l'operatore di esercizio con parametro d 183. dal 2017-2020 le Pt_1 svolgeva entrambe in quanto gli addetti all'esercizio erano smistati nei vari poli e quindi davano disposizioni anche in ordine alle frequenze cioè alla distanza di tempo che intercorre tra una corsa all'altra dei vari autobus. Per esempio, in caso di ritardi con tempo di percorso un ora si da la frequenza di 15 minuti tra una corsa e l'altra”, ribadendo, ancora, che
“L'Azienda fin dall'inizio ha dato l'ordine ad interim le mansioni di addetto di esercizio e io in tutto il periodo in cui di fatto ha ricoperto tale ruolo, come ho già detto, sono stato sotto il suo comando, una sorta di capo/superiore”.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese dal teste , avendo riferito che Testimone_2
svolgeva le mansioni di addetto di esercizio e se c'era l'esigenza mi spostava anche Pt_1
di linea. ha preso le mansioni di addetto di esercizio prima della pandemia intorno al Pt_1
2017 ora non ricordo se all'inizio dell'anno o alla fine dell'anno o a metà anno. Esattamente, prendeva le presenze all'uscita del servizio, devo precisare che noi abbiamo la monta Pt_1 all'autorimessa e anche ai poli e se era il giorno di servizio in rimessa davamo la Pt_1
presenza alla rimessa oppure ai poli (es. stazione/ piazza borsellino) quando arrivavamo là. gestiva il servizio, e ci diceva cosa dovevamo fare se il bus riportava ritardo o Pt_1
disponeva di recuperare qualche minuto sulla pausa o lasciava fare la pausa: preciso che non
è una vera pausa, noi autisti quando arriviamo al capolinea fruiamo di 8/10 minuti per poter prendere un caffè e/o andare in bagno e poi si riparte”.
In particolare, con riguardo alle mansioni svolte dal ricorrente, il teste ha aggiunto, Tes_2 ad esempio, che “Quando l'autobus si guasta noi autisti chiamiamo prima l'officina e poi
Pagina 14 l'addetto all'esercizio e in questo caso quando era lui ci dirigeva es capolinea Pt_1 stazione, perché poi lui ci dava disposizioni come ad esempio disponeva che l'autobus di altra linea venisse dato a me e quello guasto al collega per mandarlo in officina. Se il guasto era di un altro capolinea es. piazza borsellino chiamavamo il capolinea di piazza borsellino.
Ricordo che l' fece un ordine di servizio ad interim come addetto di esercizio, CP_4
tuttavia alla scadenza dei sei mesi sono rimasti in carica sempre le stesse persone che continuavano anche a firmare e a dare ordini e tra questi anche Di fatto, Pt_1 Pt_1 non ha mai dismesso l'incarico delle mansioni di addetto all'esercizio. oltre a gestire i fogli delle presenze, gestiva le partenze delle linee come un Pt_1
capolinea.
Il capolinea può essere fatto anche dall'operatore di esercizio e si occupa di gestire le partenze e i ritardi mentre l'addetto all'esercizio, oltre questo, prende le presenze, gestisce le assenze, opera gli spostamenti del personale da una linea all'altra e provvede se c'è un incidente o una deviazione di percorso ad indicare la strada che dovevamo fare”.
Dalla testimonianza resa dal teste ancora, emerge che ha svolto di fatto le Tes_3 Pt_1 mansioni superiori in contestazione in via continuativa, precisando che “ ha fatto tutto Pt_1 questo fino al 2021 circa, se non ricordo male c'è stato un periodo che ha avuto problemi di salute. Solo l'ultimo mese prima di andare in pensione non ha svolto le mansioni di addetto di esercizio”.
Le emergenze in parola trovano ulteriore avallo negli ordini di programmazione del servizio versati in atti. Infatti, dalla lettura dell'ordine di servizio del 22.05.2019 n.135 a firma del
Presidente del C.d.A. e del Dirigente della si apprende che nella seduta del Parte_4
6.05.2019 il Consiglio di Amministrazione della società resistente, tra l'altro, ha “proceduto … ad esaminare le gravi criticità legate alla mancanza della necessaria catena di comando apicale ed intermedia in settori strategici dell'Azienda. Come è noto, il Socio unico Comune di
Catania non ha autorizzato l'espletamento dei concorsi interni banditi negli anni 2015 e 2016
… Tali criticità pregiudicano il nomale svolgimento delle attività indispensabili a garantire la sicurezza del servizio di TPL nella città di Catania. Inoltre, queste risultano ulteriormente aggravate dalla circostanza che diversi dipendenti, che ricoprivano posizioni apicali e/o di comando intermedie, sono stati posti in quiescenza.
L'Azienda, per sopperire la quasi totale assenza di figure apicali, già dal 2015 ha dovuto attribuire degli “interim” a diversi funzionari amministrativi … inoltre, nel settore Movimento nel corso dell'ultimo decennio, ha dovuto comandare a svolgere mansioni di capolinea diversi
Pagina 15 operatori di esercizio, parametro retribuito 183, fino ad arrivare a 41 operatori comandati a mansioni non di guida (capolinea); …
… nelle more dell'espletamento dei concorsi interni, la cui autorizzazione è stata da ultimo sollecitata al Socio unico Comune di Catania con nota del 17 maggio 2019 … del 12 gennaio
2018 … del 30 marzo 2018 … al fine di garantire il servizio e tutelare la qualità la sicurezza dell'esercizio, si rende necessario individuare, in via temporanea … un certo numero di dipendenti che, nei vari settori, assumano per il tempo … non superiore a sei mesi, mansioni superiori …
Per quanto concerne l'affidamento di mansioni superiori ad “Addetto all'esercizio”, parametro retributivo 193, di procedere in applicazione dell'art. 19, R.D. 148/31 tenendo conto, in fase di prima applicazione, degli “operatori di esercizio pos. 4”, parametro retributivo 183, che sono inseriti nella graduatoria e che nel tempo hanno fatto richiesta per svolgere le mansioni di “Capolinea””, per l'effetto, per quanto rileva in questa sede, disponendo di “revocare, a far data dalla pubblicazione del presente ordine di servizio, tutti gli incarichi ad interim già con Ordini di Servizio nn. 67/2015, 2/2016, 204/2016, 2025/2016 e
84/2017; affidare, a far data della pubblicazione del presente ordine di servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 18, Regolamento Allegato “A” Regio Decreto 8 gennaio
19331 n.148 …”.
Di tenore sovrapponibile all'ordine di servizio n.135/2019 è il successivo ordine di servizio del 21.11.2019 n.333, con il quale il Consiglio di Amministrazione della società resistente nella riunione del 20.11.2019 ha ribadito che nuovamente “proceduto … ad esaminare le perduranti gravi criticità legate alla mancanza di necessaria catena di comando in settori strategici dell'Azienda.
Come è noto, ad oggi, il socio unico Comune di Catania non ha ancora autorizzato l'espletamento dei concorsi interni banditi negli anni 2015-2016 (ods n.131/2015, ods n.132/2015, ods n.54/2016, ods n.53/2016 e ods n.52/2016).
Tali criticità pregiudicano il normale svolgimento delle attività necessarie ed indispensabili
Cont a garantire la sicurezza del servizio nella città di Catania. Inoltre, queste risultano ulteriormente aggravate dalla circostanza che diversi dipendenti, che ricoprivano posizioni di responsabilità, sono stati posti in quiescenza
, per sopperire la quasi totale assenza di figure apicali, già dal 2015 ha dovuto Parte_5 attribuire degli “interim” … nel settore Movimento nel corso dell'ultimo decennio, … comanda(ndo) a svolgere mansioni di capolinea diversi operatori di esercizio, parametro retribuito 183 …
Pagina 16 … nelle more dell'espletamento dei concorsi interni, la cui autorizzazione è stata da ultimo sollecitata … Alla data odierna, la procedura relativa ai concorsi interni non risulta ancora espletata e, conseguentemente, con nota di pari data, si è richiesta una convocazione urgente al Controllo Analogo del Comune di Catania, al fine di valutare la possibilità di ultimare le procedure di progressione interna già bandite o, in alternativa, individuare ai sensi della disciplina vigente, un percorso legittimo per ripristinare la catena di comando aziendale.
Pertanto, nelle more delle determinazioni del Controllo Analogo del Comune di Catania, sempre che venga autorizzato l'espletamento dei concorsi interni, onde rispettare il termine massimo semestrale previsto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Allegato “A” al Regio
Decreto 8 gennaio 19331 n.148, si rende necessario revocare gli incarichi temporanei affidati con ods n. del 22 maggio 2019.
Conseguentemente, in attesa delle determinazioni ed autorizzazioni sopra richiamate, al fine di tutela la qualità e la sicurezza dell'esercizio, si rende opportuno e necessario individuare, in via temporanea ed ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Allegato “A” al Regio Decreto 8 gennaio 19331 n.148, dipendenti che, nei vari settori, assumano, per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a mesi sei, le suddette posizioni di responsabilità …
Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 novembre
2019, a successiva integrazione di quanto deliberato in data 6 maggio 2019, ha disposto che
… si proceda, in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 18, RD 148/31, a revocare gli incarichi precedentemente affidati e ad assegnare “ad interim” funzioni superiori per un periodo massimo non superiore a mesi sei …
Alla luce di quanto sopra, si dispone 1, revocare, a far data dalla pubblicazione del presente ordine di servizio, tutti gli incarichi ad interim già con Ordini di Servizio n. n.135 del
22 maggio 2019; 2. affidare, a far data dal 22 maggio 2019, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 18, Regolamento Allegato “A” Regio Decreto 8 gennaio 1931 n.148, come segue … ad “Interim” le mansioni di “addetto esercizio” (parametro 193) ai seguenti operatori di esercizio pos. 4 parametro retributivo … 4. Mannino 7 …”. Pt_1
Ancora, dalla consultazione dell'ordine di servizio del 19.05.2020 n.117 resta riscontrato che “Consapevole di tale di tale situazione il Socio unico Comune di Catania, e per esso l'Organo di Controllo Analogo, con verbale del 5 dicembre 2019 ha autorizzato l' a CP_4
revocare le procedure di concorso bandite negli anni 2015/2016 (ods n. 131/2015, ods n.
132/2015, ods n. 133/2015, ods n. 54/2016, ods n. 53/2016 e ods n. 52/2016 come integrato con ods 68/2016), in quanto non conformi alla normativa all'epoca vigente, e contestualmente ha autorizzato la Società, nel rispetto del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a bandire le nuove
Pagina 17 procedure di progressioni verticali tramite selezione interna, risultanti meno onerose, nel rispetto del piano dei fabbisogni aziendali e nei limiti di costo previsti nel documento di valutazione del rischio di crisi aziendale approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 9 settembre 2019, nonché nel rispetto delle previsioni di spesa autorizzate dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 37 del 3/12/2019, di affidamento in house providing del
Servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Con Verbale del CdA n. 4 del 13 maggio 2020 è stato adottato il nuovo Regolamento per gli avanzamenti e le progressioni di carriera del personale e, subito dopo la consultazione in sede sindacale, si provvederà a bandire i nuovi concorsi interni, i cui bandi saranno in esame a partire dalla seduta del CdA del 25 maggio 2020.
Nelle more dell'espletamento dei concorsi interni, al fine di garantire il servizio e tutelare la qualità e la sicurezza dell'esercizio, con ods n. 333 del 21 novembre 2019 si è reso necessario individuare, in via temporanea e ai sensi dell'art. 18, del Regolamento allegato “A”, Regio
Decreto 8 gennaio 1931 n. 148, dipendenti che, nei vari settori, hanno assunto, per il tempo non superiore a mesi sei, le suddette posizioni di responsabilità e pertanto, onde rispettare il termine massimo semestrale previsto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Allegato “A” al
Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148, si rende necessario revocare gli incarichi temporanei affidati con il predetto ods n. 333/19.
Contestualmente al fine di tutelare la qualità e la sicurezza dell'esercizio, si rende opportuno e necessario individuare, in via temporanea ed ai sensi dell'art. 18 del Regolamento
Allegato “A” al Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148, dipendenti che, nei vari settori, assumano, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei concorsi interni e comunque non superiore a mesi sei, le suddette posizioni di responsabilità …”.
Ancora, è provato che con ordine di servizio del 27.11.2020 n. 300, nel revocare gli incarichi ad interim di cui all'ordine di servizio del 19 maggio 2020 n. 117, muovendo dalle medesime premesse sopra già reiterate, “in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio di
Amministrazione, si dispone 1. affidare, a far data dal 1 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 18, Regolamento Allegato “A” Regio Decreto 8 gennaio 1931 n.148, come segue … ad “Interim” le mansioni di “addetto esercizio” (parametro 193) ai seguenti operatori di esercizio pos. 4 parametro retributivo … 3. Mannino 7 …”. Pt_1
A fronte di quanto precede, resta appurata la sussistenza di una carenza di organico già grave dal 2015 –tanto da indurre con i citati ods n. 131/2015, ods n. 132/2015, ods n. CP_4
133/2015, ods n. 54/2016, ods n. 53/2016 e ods n. 52/2016 come integrato con ods 68/2016– a deliberare bandi di concorso interni per la copertura della figura di addetto all'esercizio-, poi
Pagina 18 ulteriormente acuitasi negli anni a seguire, anche per effetto della inattuazione dei concorsi banditi, dei pensionamenti occorsi nelle more e delle ulteriori ragioni indicate negli ordini di servizio e nella documentazione versata in atti, a fronte della mancata produzione da parte della società datrice di lavoro di un organigramma aziendale da cui risulti l'inesistenza di vacanze relative alla figura di “addetto all'esercizio” che, associata alla situazione prolungata di essa, evidenzia la violazione dell'obbligo di provvedere alla stabilizzazione del personale impiegato per la copertura del posto vacante in organico, alla quale si è cercato di rimediare fattivamente solo nel 2020.
Di qui, è evidente che risulta comprovato dalle testimonianze raccolte che la società resistente, per contenere il protrarsi della situazione di carenza di organico aziendale, dal 2015 in poi, ha destinato i suoi dipendenti a ricoprire posizioni di livello superiore evidentemente in quanto tali posizioni, tra cui quella dell'addetto all'esercizio, erano stabilmente vacanti da anni.
Nel contesto considerato, dunque, è rimasta sostanzialmente inerte fino CP_7 all'emanazione del bando del 28.09.2020 in quanto se è vero che la stessa nel 2015 e nel 2016 ha adottato dei bandi di concorso vero è anche che detti bandi sono rimasti lettera morta tanto da essere stati formalmente revocati nel 2019, così mostrando l'inesistenza di una riserva di concorso per la copertura dei posti vacanti in parola (Cass. 16.05.2003 n.7702). Solo nel 2020 la società resistente ha iniziato a porre effettivo rimedio alle lacune di organico sopra dette per come si evince dall'ordine di servizio del 19.05.2020 n.117 sopra richiamato.
Ebbene, come già ha evidenziato la Corte di Appello di Catania nell'esaminare una analoga vicenda, “Alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Cassazione … a fronte del reiterato conferimento di mansioni superiori ai ricorrenti in primo grado, nessuna rilevanza può riconoscersi alle disposizioni regolamentari dell'azienda appellante, di fatto disapplicate sino al 2020, data di effettivo espletamento della procedura concorsuale per la copertura dei posti vacanti, non potendosi attribuire rilevanza alla procedura indetta con l'ordine di servizio numero 129 del 18/9/2015, essendo stata la stessa revocata con l'ordine di servizio n. 47 del
17/06/2016” (v. sent. n.
6.12.2024 n.1129).
Nel contesto considerato, allora, il fatto che, prima del mese di maggio 2019, il ricorrente sia stato adibito alle mansioni superiori in assenza di formali ordini di servizio non è ostativo per ravvisare la sua idoneità all'esercizio delle mansioni superiori del parametro 193, in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, proprio il “prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sè all'esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del
1931, art. 18, All. A, implica necessariamente da parte del datore di lavoro - o se si vuole da parte del Direttore - un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni
Pagina 19 e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva” (Cass.
6.09.2019 n. 22364).
Invero, la rotazione semestrale del personale impiegato nelle mansioni superiori introdotta, a prescindere se o meno tra il 2018 e il 2019, per bloccare l'insorgenza del contenzioso in occasione della formalizzazione degli incarichi, non toglie la stabilità e la durata prolungata della funzione suppletiva assolta dal ricorrente, dalla quale presumere una conferma tanto della vacanza di uno dei posti quanto dell'assenza di riserva di copertura tramite concorso e della designazione aziendale a ricoprirlo (Cass. 13.10.2020 n.22067).
In considerazione di quanto precede, la circostanza che l'ordine di sevizio del 3.06.2019
n.142 abbia discutibilmente disposto “con decorrenza immediata … che gli Operatori di esercizio, par. 183, comandati ai capilinea, debbano astenersi dalla firma dei … fogli di servizio e delle griglie di presenza: essi, in assenza di un graduato comunicheranno alla
Centrale AVM, o al numero …, ovvero al Graduato di servizio sulla volante, la presenza e il servizio svolto dagli operatori di servizio” è di valenza neutrale rispetto all'effettivo svolgimento da parte del delle incombenze proprie di un addetto all'esercizio di Pt_1
parametro 193, apparendo preordinato a soddisfare esigenze di altra natura, stante che nelle mansioni in parola –per come ammesso in siffatto ordine di servizio dalla stessa azienda resistente– è compresa la firma dei fogli di servizio e delle griglie di presenza
Pertanto, valutate le risultanze dei fogli presenza e di firma, degli ordini di programmazione di servizio e della ulteriore documentazione in atti nonché le risultanze della prova orale attestante la pluriennale adibizione del ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio e dell'esperienza maturata allo svolgimento di prestazioni in termini di contenuto e di autonomia proprie di un addetto all'esercizio di parametro 193, in difetto di elementi di segno contrario, va affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del relativo trattamento economico.
Quanto alla decorrenza, occorre osservare che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver nitido ricordo dell'espletamento, da parte del delle mansioni di addetto di cui al Pt_1 parametro 193 dall'inizio dell'anno 2017 anziché dalla fine di tale anno e dalla lettura degli atti di diffida a firma di quest'ultimo e dei precedenti difensori (v all. 8, 9 e 9.a del fascicolo di parte ricorrente) resta riconosciuto, con efficacia ammissiva, che lo stesso ha svolto tali incombenze “a partire dal mese di novembre 2017, in forza di disposizioni aziendali” e comunque quale “dipendente delle … loro espressa indicazione”, oltretutto restando Pt_6
ribadito a pag. 18 rigo 18 e ss. del ricorso che “a partire dal mese di novembre 2017, in forza di disposizioni Aziendali, il sig. ha svolto e continua a svolgere, con autonomia Pt_1
Pagina 20 operativa e in via continuativa e principale, la mansione superiore di “addetto all'esercizio, area professionale II, parametro retributivo 193 …”.
Dal che, valutate le complessive risultanze istruttorie acquisite in atti, può ascriversi tutela alla pretesa creditoria per cui è causa solo dal mese di novembre 2017 e non dal mese di gennaio 2017 per come dedotto nel petitum.
Per l'effetto, va affermato che il ricorrente è creditore dell'azienda resistente delle differenze a titolo di retribuzione ordinaria (ivi comprese le mensilità accessorie), di ferie e permessi non goduti e di TFR tra quanto avrebbe dovuto percepire come addetto all'esercizio, II Area professionale, parametro 193, del C.C.N.L. “per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione” e quanto dallo stesso effettivamente percepito come dipendente inquadrato nel livello professionale operatore di esercizio pos.
4- parametro retributivo 183, III Area professionale del predetto CCNL e per i periodi di servizio in cui sono stati conferiti ad interim (e retribuiti) gli incarichi di addetto all'esercizio par 193, e ciò a far data dal mese di novembre 2017 fino alla cessazione del rapporto di servizio.
Diversamente, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento del straordinario genericamente formulata nell'atto introduttivo non può trovare tutela, essendo sufficiente ricordare al riguardo che “Ove un lavoratore pretenda il pagamento di differenze di retribuzione per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, quale ad esempio festivo, domenicale o straordinario, deve provare in modo rigoroso l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa da retribuire. La valutazione equitativa non supplisce il difetto di prova nell'an. In difetto della prova specifica per ciò che concerne l'an del diritto azionato, non possono utilizzarsi i criteri di liquidazione equitativa, in quanto questi possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda. Come già affermato in precedenti decisioni riguardanti differenze retributive per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. 14.05.2015 n. 9906).
E poiché, per costante indirizzo dei giudici di legittimità, che nel caso in cui il lavoratore
“riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 29.01.2003, n. 1389; Cass. 17.10.2001, n.12695),
Pagina 21 qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028), non potendo determinare il numero delle ore di lavoro straordinario prestato dal lavoratore con una decisione di mera equità (tra le tante, emblematiche, ancora, Cass. 21.04.1993, n. 4668; Cass. 29.01.1988, n. 776; Cass. 28.09.1988,
n. 5269).
Sul piano strettamente giuridico, infine, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente non possono ritenersi incontestati alla luce delle specifiche contestazioni mosse dall'azienda resistente e di quanto accertato nel presente giudizio. L'espletamento di una CTU per l'esatta determinazione del quantum debeatur appare contrario al principio di economia processuale anche in considerazione della natura della società resistente e dell'agevole possibilità della stessa di determinare, in ragione dei dati in proprio possesso, la puntuale quantificazione del credito accertato a favore di , perciò restando emessa statuizione generica di Parte_1
condanna.
A norma dell'art. 429 c.p.c., inoltre, sulle poste creditorie spettanti al ricorrente competono gli interessi e la rivalutazione, della maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.
In ragione dei superiori rilievi, la domanda di regolarizzazione contributiva della posizione contributiva di è da accogliere per le somme che sia possibile ancora Parte_1
giuridicamente versare entro i limiti dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della l.
n°335/1995.
Le spese di lite tra il ricorrente, la società resistente e l' sono compensate per intero CP_2 tenuto conto della posizione processuale dell' rispetto al contenzioso oggetto di causa;
CP_2
parimenti, le spese processuali tra ed sono compensate per un quarto stante il Pt_1 CP_4
mancato integrale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quanto hic et nunc assunto in ricorso, mentre i restanti tre quarti seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste a carico della società resistente e liquidate, in favore del ricorrente, nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'oggetto e del valore dichiarato della causa, dell'intervenuto espletamento di istruttoria orale, dell'attività difensiva in concreto compiuta, della natura seriale del contenzioso in parola, oltre ancora quanto statuito dagli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014
e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pagina 22 DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di definitivo inquadramento del ricorrente nella qualifica superiore di addetto all'esercizio e alla sanzione disciplinare di cui alla nota del 30.08.2021 prot. n. 10797/21.
CONDANNA al pagamento, a favore Controparte_8
di , delle differenze retributive relative alla qualifica di addetto all'esercizio, II Parte_1
Area professionale, parametro 193 del CCNL “per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione”, e ciò decorrere dal mese di novembre 2017 fino alla cessazione del rapporto di servizio, nei termini e per le causali meglio specificate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo come per legge.
CONDANNA altresì al versamento all' in favore di CP_4 CP_2 Parte_1
delle differenze contributive, non coperte da prescrizione, relative alla qualifica di addetto all'esercizio, II Area professionale, parametro 193 del CCNL “per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione”, per le causali accertate in questo giudizio.
RIGETTA per il resto le pretese di cui al ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra l'Azienda Metropolitana Trasporti Pt_1 di Catania e l' CP_2
COMPENSA per un quarto le spese processuali e l'Azienda Metropolitana Pt_1
Trasporti di Catania
CONDANNA Azienda Metropolitana Trasporti di Catania al pagamento dei restanti tre quarti delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 118,50 a titolo di spese vive ed euro 2.500,00 oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA NI
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