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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosa Selvarolo Presidente rel. dott. Cristian Soscia Giudice dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 304 /2025, promosso da , E Parte_1 Parte_2
rappresentati e difeso dall'Avv. Federico Scirpa Parte_3
CREDITORE CP_1
Contro
on sede legale in FIRENZE, VIA PISTOIESE Controparte_2
387/G Partita IVA P.IVA_1
TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 25/08/2025 i creditori istanti hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di crediti da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato portato da buste paga pari a € 10.761,67 complessivi e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione della cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24/10/24, dopo una fase di scioglimento aperta solo il 10/09/24 e la liquidazione volontaria iniziata solo in data 11/09/24.
In particolare, la posizione creditoria dei ricorrenti risulta così composta:
pagina 1 di 6 - la Sig.ra assunta in data 1/11/2021 dalla Cento Carni S.r.l. e passata, ex art. 2112 c.c., Pt_1
Contro alle dipendenze di a decorrere dal 1/4 /2023, vanta un Controparte_2 credito a titolo di TFR per complessivi euro 1.773,05 di cui euro 1.266,23 maturati sino al
31/12/2023 ed euro 506,82 maturati da gennaio ad aprile 2024: la creditrice ha precisato che da marzo 2023 ha optato per versare le quote mensili TFR al fondo di previdenza Poste Vita spa ma tali somme non sono mai state versate;
- il Sig. assunto in data 1/11/2021 dalla Cento Carni S.r.l. e passato, ex art. 2112 c.c., Pt_2 alle dipendenze di a decorrere dall' 1/4 /2023, vanta un Controparte_2 credito a titolo di TFR per euro 4.421,29 per le quote dall'1/11/2021 al 31/12/2024. Il creditore ha evidenziato che per il pagamento di tale credito sono responsabili in solido, in forza della norma citata, sia la (per le quote dall'01/11/2021 al 31/12/2024), che la Parte_4
(per le quote dall'1/11/2021 al 6/10/2024) e Controparte_3 CP_2 Controparte_2
(per le quote dall'1/11/2021 al 30/6/2024) dal momento che il rapporto con è
[...] CP_2 cessato a far data 30/06/2024 per passare nuovamente alle e, da ultimo, a far Controparte_3 data dal 7/10/2024 il rapporto è passato alle dipendenze di per Parte_4 recuperare il credito nei confronti della il Sig. ha agito in via Parte_4 Pt_2 monitoria, mentre verso la ha avanzato espressa riserva di separata azione;
Controparte_3
- il Sig. assunto in data 1/11/2021 dalla Cento Carni S.r.l. e passato, ex art. 2112 c.c., alle Pt_3 dipendenze di a decorrere dal 1/4/2023, vanta un credito a Controparte_2 titolo di TFR pari a euro 4.567,33 complessivi di cui euro 3.944,86 maturati sino al 31/12/2023
e le quote di €171,75, €148,85, €146,40, €155,47 maturate da gennaio ad aprile 2024.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCII.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 304/2025 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 30/09/2025 è comparso il creditore istante, facendo presente la necessità di un differimento di udienza, atteso che la notifica è stata effettuata solo il giorno precedente
Il giudice, preso atto, ha disposto un rinvio per la rinnovazione della notifica riducendo i termini a comparire ex art 41 comma 3 CCII.
All'udienza del 15/10/2025 sono comparsi i creditori istanti, mentre per la società debitrice nessuno è comparso.
Verificata la regolarità della notifica, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
pagina 2 di 6 Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
I creditori istanti non sono muniti di titolo esecutivo tuttavia i crediti risultanti dalle buste paga in atti e, quindi sufficientemente comprovati, non sono stati contestati e, quindi, li legittimano ad avanzare la richiesta di cui al ricorso.
In forza dell'art. 121, CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività “di lavorazione, trasformazione, commercio al dettaglio o/e all'ingrosso, import ed export di prodotti agro-alimentari, gestione di reparti in proprio o per conto terzi presso supermercati e centri commerciali, produzione di carni e prodotti lavorati con carne e affini, gestione di macelli, l'importazione, l'esportazione e il commercio di bestiame vivo, assunzione di mandati di agenzia, di commissione e similari aventi ad oggetto prodotti alimentari , gestione di spacci aziendali, somministrazione di bevande ed alimenti, gestione di qualsiasi attività ricettiva”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCII, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo inferiore a € 30.000,00: a tale posta creditoria va aggiunto il credito verso l' per € 610.482,1 già a ruolo, come risultante dalle informative acquisite dal Tribunale. CP_4
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo.
In ogni caso, dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 appare evidente che la società supera le soglie previste dalla legge dal momento che ivi è esposto un attivo per euro 238,258, debiti per euro 830.524 e ricavi per euro 1.276.538.
La debitoria accertata verso l , peraltro, conferma tali assunti. CP_4
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non pagina 3 di 6 temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il mancato pagamento dei crediti degli istanti, il rilevante indebitamento verso l' (già passato alla riscossione), e la cancellazione della società dal registro CP_4 delle imprese che attesta la sua totale inattività, dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2 con sede legale a Firenze alla VIA PISTOIESE 387/G Partita IVA
[...]
P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Parte_5 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 4 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 5-2-2025 ore 10.10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pagina 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 15-10-2025
LA PRESIDENTE RELATRICE
Dott.ssa Rosa Selvarolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosa Selvarolo Presidente rel. dott. Cristian Soscia Giudice dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 304 /2025, promosso da , E Parte_1 Parte_2
rappresentati e difeso dall'Avv. Federico Scirpa Parte_3
CREDITORE CP_1
Contro
on sede legale in FIRENZE, VIA PISTOIESE Controparte_2
387/G Partita IVA P.IVA_1
TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 25/08/2025 i creditori istanti hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di crediti da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato portato da buste paga pari a € 10.761,67 complessivi e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione della cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24/10/24, dopo una fase di scioglimento aperta solo il 10/09/24 e la liquidazione volontaria iniziata solo in data 11/09/24.
In particolare, la posizione creditoria dei ricorrenti risulta così composta:
pagina 1 di 6 - la Sig.ra assunta in data 1/11/2021 dalla Cento Carni S.r.l. e passata, ex art. 2112 c.c., Pt_1
Contro alle dipendenze di a decorrere dal 1/4 /2023, vanta un Controparte_2 credito a titolo di TFR per complessivi euro 1.773,05 di cui euro 1.266,23 maturati sino al
31/12/2023 ed euro 506,82 maturati da gennaio ad aprile 2024: la creditrice ha precisato che da marzo 2023 ha optato per versare le quote mensili TFR al fondo di previdenza Poste Vita spa ma tali somme non sono mai state versate;
- il Sig. assunto in data 1/11/2021 dalla Cento Carni S.r.l. e passato, ex art. 2112 c.c., Pt_2 alle dipendenze di a decorrere dall' 1/4 /2023, vanta un Controparte_2 credito a titolo di TFR per euro 4.421,29 per le quote dall'1/11/2021 al 31/12/2024. Il creditore ha evidenziato che per il pagamento di tale credito sono responsabili in solido, in forza della norma citata, sia la (per le quote dall'01/11/2021 al 31/12/2024), che la Parte_4
(per le quote dall'1/11/2021 al 6/10/2024) e Controparte_3 CP_2 Controparte_2
(per le quote dall'1/11/2021 al 30/6/2024) dal momento che il rapporto con è
[...] CP_2 cessato a far data 30/06/2024 per passare nuovamente alle e, da ultimo, a far Controparte_3 data dal 7/10/2024 il rapporto è passato alle dipendenze di per Parte_4 recuperare il credito nei confronti della il Sig. ha agito in via Parte_4 Pt_2 monitoria, mentre verso la ha avanzato espressa riserva di separata azione;
Controparte_3
- il Sig. assunto in data 1/11/2021 dalla Cento Carni S.r.l. e passato, ex art. 2112 c.c., alle Pt_3 dipendenze di a decorrere dal 1/4/2023, vanta un credito a Controparte_2 titolo di TFR pari a euro 4.567,33 complessivi di cui euro 3.944,86 maturati sino al 31/12/2023
e le quote di €171,75, €148,85, €146,40, €155,47 maturate da gennaio ad aprile 2024.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCII.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 304/2025 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 30/09/2025 è comparso il creditore istante, facendo presente la necessità di un differimento di udienza, atteso che la notifica è stata effettuata solo il giorno precedente
Il giudice, preso atto, ha disposto un rinvio per la rinnovazione della notifica riducendo i termini a comparire ex art 41 comma 3 CCII.
All'udienza del 15/10/2025 sono comparsi i creditori istanti, mentre per la società debitrice nessuno è comparso.
Verificata la regolarità della notifica, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
pagina 2 di 6 Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
I creditori istanti non sono muniti di titolo esecutivo tuttavia i crediti risultanti dalle buste paga in atti e, quindi sufficientemente comprovati, non sono stati contestati e, quindi, li legittimano ad avanzare la richiesta di cui al ricorso.
In forza dell'art. 121, CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività “di lavorazione, trasformazione, commercio al dettaglio o/e all'ingrosso, import ed export di prodotti agro-alimentari, gestione di reparti in proprio o per conto terzi presso supermercati e centri commerciali, produzione di carni e prodotti lavorati con carne e affini, gestione di macelli, l'importazione, l'esportazione e il commercio di bestiame vivo, assunzione di mandati di agenzia, di commissione e similari aventi ad oggetto prodotti alimentari , gestione di spacci aziendali, somministrazione di bevande ed alimenti, gestione di qualsiasi attività ricettiva”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCII, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo inferiore a € 30.000,00: a tale posta creditoria va aggiunto il credito verso l' per € 610.482,1 già a ruolo, come risultante dalle informative acquisite dal Tribunale. CP_4
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo.
In ogni caso, dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 appare evidente che la società supera le soglie previste dalla legge dal momento che ivi è esposto un attivo per euro 238,258, debiti per euro 830.524 e ricavi per euro 1.276.538.
La debitoria accertata verso l , peraltro, conferma tali assunti. CP_4
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non pagina 3 di 6 temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il mancato pagamento dei crediti degli istanti, il rilevante indebitamento verso l' (già passato alla riscossione), e la cancellazione della società dal registro CP_4 delle imprese che attesta la sua totale inattività, dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2 con sede legale a Firenze alla VIA PISTOIESE 387/G Partita IVA
[...]
P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Parte_5 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 4 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 5-2-2025 ore 10.10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pagina 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 15-10-2025
LA PRESIDENTE RELATRICE
Dott.ssa Rosa Selvarolo
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