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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1869/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DAL POZ GIOVANNI
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 18/07/1991 e nato a [...] il Parte_2
14/12/1980, matrimonio contratto il 03/09/2022 e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che si occuperanno Per_1
congiuntamente dell'educazione e della crescita della stessa, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale ed impegnandosi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
Entrambi eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita della figlia rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione;
la figlia avrà collocazione prevalente presso la residenza della madre in Vittorio Veneto (TV) via Per_1
Gioacchino Rossini, n. 16;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: Per_1
◦ prima settimana: dal mercoledì pomeriggio all'uscita dall'asilo nel periodo scolastico, (presa in
2 consegna della figlia dalle ore 8:00 circa della mattina circa nel periodo estivo/festivo o comunque quando la bambina non è all'asilo o ai centri estivi) sino al venerdì mattina successivo, con accompagnamento di all'asilo in orario d'entrata (o presso la casa materna o presso il Per_1
centro estivo frequentato dalla minore nel periodo estivo/festivo). Il papà dovrà inoltre provvedere ad accompagnare la bambina all'asilo il giovedì mattina in orario d'entrata ed al suo ritiro il giovedì pomeriggio in orario d'uscita;
◦ seconda settimana: il lunedì pomeriggio con presa in consegna di all'uscita dall'asilo (nel Per_1
periodo estivo/festivo presso la casa materna oppure presso il centro estivo frequentato dalle ore
17:15 circa) e accompagnamento della figlia a casa dalla SI.ra dopo la cena e, comunque, Pt_1
entro le ore 21:00 del giorno stesso;
dal venerdì pomeriggio con presa in consegna della figlia all'uscita dall'asilo nel periodo scolastico, (presa in consegna della figlia dalle ore 8:00 circa della mattina circa nel periodo estivo/festivo o comunque quando la bambina non è all'asilo) sino alla domenica sera. Il papà avrà cura di riaccompagnare a casa della SI.ra la domenica Per_1 Pt_1
sera dopo la cena e, comunque, entro le ore 21,00 (nel periodo estivo/festivo entro le ore 21:30);
◦ 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie con il padre e 7 con la madre, periodi che ad anni alterni andranno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: i genitori faranno in modo che il genitore con cui i figli non trascorrono il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno della Vigilia oppure quello di Santo Stefano;
vacanze pasquali metà con il padre e metà con la madre, alternando i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo;
◦ almeno due settimane (anche non consecutive), durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e senza limitazioni di spostamento, con l'intesa che saranno comunicati gli eventuali soggiorni in luoghi diversi dalla casa di abitazione;
al di fuori di tali periodi d'estate troverà attuazione il consueto calendario e i genitori avranno cura di comunicare l'un l'altro gli eventuali soggiorni in luoghi diversi dalla casa di abitazione;
◦ per le altre festività e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza Per_1
3 annuale
◦ La SI.ra si impegna a far avere al SI. ogni qual volta sussiste il suo turno di Pt_1 Pt_2
responsabilità, almeno un cambio completo del vestiario per la figlia . Per_1
4) I genitori potranno apportare qualsivoglia variazione al calendario, previo accordo tra gli stessi sempre tenendo in debita considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Inoltre, ogni qual volta uno dei due genitori avrà un concreto impedimento a tenere la figlia nei giorni di propria competenza, dovrà rivolgersi per prima cosa all'altro genitore (i giorni persi in questo caso saranno recuperati, tenuto anche conto degli impegni lavorativi di entrambi) e solo in caso di impedimento di quest'ultimo si rivolgerà a parenti o terzi.
5) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile Per_1
di € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate alla madre, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2026.
6) I genitori sosterranno per la quota del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia per la cui regolamentazione si richiamano al Protocollo emanato dal Tribunale di Per_1
Treviso che gli stessi dichiarano espressamente di aver visionato e di accettare con la specificazione/eccezione che i genitori concordano che eventuali spese di baby sitter saranno sostenute in via esclusiva dal genitore cui spetta il turno di propria competenza durante il quale tali spese si dovessero rendere necessarie;
l'Assegno Unico Universale che attualmente ammonta ad €
180,00.=, verrà percepito dalla SI.ra e le detrazioni fiscali per figlio a carico saranno divise in Pt_1
misura pari al 50% tra i genitori.
7) I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato n. 000105970068 aperto presso
Banca Unicredit ed il saldo pari ad € 105,40.= sarà loro attribuito pro quota nella misura del 50%;
8) I Ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi ed indipendenti;
9) I genitori si danno già il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti equipollenti per la figlia minore;
inoltre, i coniugi si rilasciano reciprocamente Per_1
4 assenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto.
Le spese e le competenze legali, giudiziali e stragiudiziali, del presente procedimento rimarranno interamente compensate tra le Parti
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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