CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
Massime • 1
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta azione di ripetizione dell'indebito, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21504/2020 R.G. proposto da: NN CA, elettivamente domiciliato in ROMA, al Corso TRIESTE n. 37, presso lo studio dell’avvocato RECCHIONI TE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASTORINO AO GIAMPIERO ([...]) - ricorrente – contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via MARCANTONIO COLONNA, n. 27, presso l’Avvocatura Regionale, con l’Avvocato CAPRIO ELISA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCHI ADELMO ([...]) - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 7175/2019 depositata il 21/11/2019. Civile Sent. Sez. 3 Num. 741 Anno 2023 Presidente: DE TE FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 12/01/2023 R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 2 di 7 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 05/12/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA IA LI propone ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7175 del 21/11/2019, che ha rigettato l’impugnazione da lui stesso proposta avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, di rigetto dell’opposizione dello LI avverso la cartella esattoriale Equitalia S.p.a. per recupero, a seguito di emanazione di delibera della Giunta regionale del Lazio, della somma di oltre quattrocentottantamila euro (€ 488.469,00), che lo LI quale legale rappresentante dell’ente di formazione professionale Associazione Euroservizi, aveva percepito. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. Per l’udienza del 5/12/2022 il Procuratore Generale, in persona della Sostituta Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate non presso l’Avvocatura erariale, bensì presso il difensore del libero foro che l’assisteva nella precedente fase. Il Collegio ritiene la questione irrilevante, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di omesso rilievo del litisconsorzio necessario, con conseguente mancato espletamento di attività di integrazione nei confronti del soggetto pretermesso, nei casi in cui il ricorso risulti infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 - 01) o manifestamente inammissibile (Sez. U n. 08610 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01) R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 3 di 7 I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello. Con il primo mezzo lo LI afferma che la sentenza d’appello è affetta da nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 e dell’art. 115 comma 2, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale ha affermato che lo LI non aveva dato prova di avere estinto integralmente l’obbligazione restitutoria. Il secondo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dei principi in tema di rapporti fra giudizio contabile e giudizio civile restitutorio e comunque dell’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 226 del 2005 e afferma che mediante il pagamento in misura ridotta della condanna contabile viene meno anche l’obbligazione restitutoria anche per la ragione che lo LI era stato tratto a giudizio contabile non quale pubblico funzionario, bensì quale soggetto che aveva agito, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., per l’Associazione Euroservizi. Con il terzo motivo lo LI reitera censura di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ per violazione della CEDU in quanto vi sarebbe stata duplicazione delle obbligazioni in violazione dell’art. 4, protocollo 7 della detta Carta. Con il quarto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 474 cod. proc. civ. e dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 26/02/1999 con riferimento ai titoli esecutivi che legittimano l’esecuzione forzata;
il ricorrente afferma che la riscossione mediante ruolo non poteva avere luogo in quanto si trattava di un rapporto di diritto privato e la Regione Lazio risultava sprovvista di un titolo esecutivo, tale non potendosi ritenere la delibera che aveva disposto la revoca del finanziamento. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia su eccezione, ai sensi R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 4 di 7 dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 38 cod. civ. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza d’appello afferma che lo LI, sebbene sollecitato dalla stessa Corte territoriale, aveva omesso di produrre gli atti e la sentenza del giudizio contabile in modo tale che non era stato possibile per la Corte d’Appello verificare se vi era coincidenza tra la corresponsione della somma di oltre centoventimila euro (€ 122.117,25) ai sensi dell’art. 1, commi 231 e seguenti della legge n. 266 del 23/12/2005 (che prevede: «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»), e l’ammontare della somma pretesa dalla Regione: e, quindi, il motivo non si confronta, pertanto, in alcun modo con la principale argomentazione decisoria della sentenza d’appello, relativa alla preclusione derivante dalla mancata produzione della documentazione afferente il giudizio di responsabilità contabile Risulta, peraltro, dalla estesa argomentazione difensiva, che vi era stato uno sgravio parziale ad opera della Regione Lazio e conseguente riduzione della somma richiesta allo LI. Il secondo motivo del ricorso è infondato in quanto vi è autonomia tra giudizio contabile per i danni arrecati e l’obbligazione recuperatoria, da indebito, che, pertanto, non poteva che essere integrale, e non parziale, cosicché anche dopo il pagamento della somma di cui all’art. 1, commi 231 della legge n. 226 del 2005 lo R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 5 di 7 LI era ancora obbligato nei confronti della Regione Lazio, seppur soltanto nella misura ridotta. Il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28436 del 5/11/2019 Rv. 655605) in tema di definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale conferma la correttezza dell’azione di recupero, in quanto la richiamata giurisprudenza nel ribadire l’autonomia dell’azione di ripetizione rispetto a quella di danno erariale consente soltanto che, come avvenuto nella specie, dall’ammontare della somma dovuta a titolo di indebito possa essere decurtato quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno erariale. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per carenza di specificità, riducendosi a una del tutto apodittica affermazione di contrasto con il disposto dell’art. 4, protocollo 7 della detta Carta, e per la generica menzione di violazione dell’intera CEDU, e infondato in relazione all’asserito abuso, poiché la Regione erogante il contributo aveva diritto alla ripetizione dell’intera somma erogata senza causa, trattandosi, come già esposto con riferimento al secondo mezzo, di obbligazione recuperatoria. Il quarto motivo è infondato, in quanto non risulta dove e quando la questione relativa all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 sarebbe stata posta nelle fasi di merito, e quindi del tutto correttamente la doglianza è stata qualificata nuova dalla Corte territoriale, posto che nelle opposizioni esecutive non sono ammessi motivi ulteriori rispetto a quelli dedotti con l’atto introduttivo (Sez. U n. 19889 del 23/07/2019, non massimata sul punto, ma comunque Rv. 654839) o, a tutto concedere, avendo il Tribunale di Frosinone mutato il rito, da detto momento in poi, e, nella specie, stando a quanto riportato nel ricorso, le ragioni di R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 6 di 7 opposizione originaria non si estendevano alla contestazione della configurabilità di un titolo esecutivo per recupero dell’indebito. Il quinto motivo è infondato in tutti i profili di censura che denuncia, poiché la sentenza d’appello afferma, con ciò rendendo comunque una pronuncia, che lo LI era stato ritenuto soggetto obbligato alla restituzione in quanto era colui che aveva richiesto l’erogazione dei contributi in favore dell’Associazione Euroservizi. Il detto motivo è, pure, infondato, in quanto non vi è, per giurisprudenza risalente, della quale non constano mutamenti un obbligo di preventiva escussione del patrimonio dell’associazione non riconosciuta (Cass. n. 2648 del 13/03/1987 Rv. 451762 - 01): «È manifestamente infondata la questione di illegittimità dello art. 38 cod. civ., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza dell'art. 2268 cod. civ., in materia di società semplice, non prevede, a favore degli associati (che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) il beneficium excussionis, giacché la disciplina differenziata trova giustificazione nella differenza funzionale e strutturale dei due tipi di enti collettivi, derivante non solo dalle distinte caratteristiche del modello organizzatorio e dal ruolo che in ciascuno di essi svolgono associati e soci, e dalla diversità del fine (lucrativo soltanto per la società semplice), ma dalla diversa Rilevanza dell'elemento patrimoniale e dal differente regime della responsabilità dei soggetti che fanno parte delle due figure.». Per completezza, neppure può prendersi qui in considerazione alcuna questione imperniata sull'art. 1957 cod. civ., in difetto di adeguata indicazione in ricorso – e non potendosi colmare alcuna sua eventuale lacuna con atti successivi – della sede processuale in cui quella sarebbe stata tempestivamente posta al giudice del merito, tenuto conto pure della già ricordata inammissibilità, nelle R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 7 di 7 opposizioni esecutive, di motivi ulteriori rispetto a quelli dell'atto introduttivo della relativa fase sommaria. Il ricorso è, conclusivamente, infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dello LI e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’infondatezza del ricorso principale deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
il ricorrente afferma che la riscossione mediante ruolo non poteva avere luogo in quanto si trattava di un rapporto di diritto privato e la Regione Lazio risultava sprovvista di un titolo esecutivo, tale non potendosi ritenere la delibera che aveva disposto la revoca del finanziamento. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia su eccezione, ai sensi R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 4 di 7 dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 38 cod. civ. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza d’appello afferma che lo LI, sebbene sollecitato dalla stessa Corte territoriale, aveva omesso di produrre gli atti e la sentenza del giudizio contabile in modo tale che non era stato possibile per la Corte d’Appello verificare se vi era coincidenza tra la corresponsione della somma di oltre centoventimila euro (€ 122.117,25) ai sensi dell’art. 1, commi 231 e seguenti della legge n. 266 del 23/12/2005 (che prevede: «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»), e l’ammontare della somma pretesa dalla Regione: e, quindi, il motivo non si confronta, pertanto, in alcun modo con la principale argomentazione decisoria della sentenza d’appello, relativa alla preclusione derivante dalla mancata produzione della documentazione afferente il giudizio di responsabilità contabile Risulta, peraltro, dalla estesa argomentazione difensiva, che vi era stato uno sgravio parziale ad opera della Regione Lazio e conseguente riduzione della somma richiesta allo LI. Il secondo motivo del ricorso è infondato in quanto vi è autonomia tra giudizio contabile per i danni arrecati e l’obbligazione recuperatoria, da indebito, che, pertanto, non poteva che essere integrale, e non parziale, cosicché anche dopo il pagamento della somma di cui all’art. 1, commi 231 della legge n. 226 del 2005 lo R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 5 di 7 LI era ancora obbligato nei confronti della Regione Lazio, seppur soltanto nella misura ridotta. Il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28436 del 5/11/2019 Rv. 655605) in tema di definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale conferma la correttezza dell’azione di recupero, in quanto la richiamata giurisprudenza nel ribadire l’autonomia dell’azione di ripetizione rispetto a quella di danno erariale consente soltanto che, come avvenuto nella specie, dall’ammontare della somma dovuta a titolo di indebito possa essere decurtato quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno erariale. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per carenza di specificità, riducendosi a una del tutto apodittica affermazione di contrasto con il disposto dell’art. 4, protocollo 7 della detta Carta, e per la generica menzione di violazione dell’intera CEDU, e infondato in relazione all’asserito abuso, poiché la Regione erogante il contributo aveva diritto alla ripetizione dell’intera somma erogata senza causa, trattandosi, come già esposto con riferimento al secondo mezzo, di obbligazione recuperatoria. Il quarto motivo è infondato, in quanto non risulta dove e quando la questione relativa all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 sarebbe stata posta nelle fasi di merito, e quindi del tutto correttamente la doglianza è stata qualificata nuova dalla Corte territoriale, posto che nelle opposizioni esecutive non sono ammessi motivi ulteriori rispetto a quelli dedotti con l’atto introduttivo (Sez. U n. 19889 del 23/07/2019, non massimata sul punto, ma comunque Rv. 654839) o, a tutto concedere, avendo il Tribunale di Frosinone mutato il rito, da detto momento in poi, e, nella specie, stando a quanto riportato nel ricorso, le ragioni di R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 6 di 7 opposizione originaria non si estendevano alla contestazione della configurabilità di un titolo esecutivo per recupero dell’indebito. Il quinto motivo è infondato in tutti i profili di censura che denuncia, poiché la sentenza d’appello afferma, con ciò rendendo comunque una pronuncia, che lo LI era stato ritenuto soggetto obbligato alla restituzione in quanto era colui che aveva richiesto l’erogazione dei contributi in favore dell’Associazione Euroservizi. Il detto motivo è, pure, infondato, in quanto non vi è, per giurisprudenza risalente, della quale non constano mutamenti un obbligo di preventiva escussione del patrimonio dell’associazione non riconosciuta (Cass. n. 2648 del 13/03/1987 Rv. 451762 - 01): «È manifestamente infondata la questione di illegittimità dello art. 38 cod. civ., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza dell'art. 2268 cod. civ., in materia di società semplice, non prevede, a favore degli associati (che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) il beneficium excussionis, giacché la disciplina differenziata trova giustificazione nella differenza funzionale e strutturale dei due tipi di enti collettivi, derivante non solo dalle distinte caratteristiche del modello organizzatorio e dal ruolo che in ciascuno di essi svolgono associati e soci, e dalla diversità del fine (lucrativo soltanto per la società semplice), ma dalla diversa Rilevanza dell'elemento patrimoniale e dal differente regime della responsabilità dei soggetti che fanno parte delle due figure.». Per completezza, neppure può prendersi qui in considerazione alcuna questione imperniata sull'art. 1957 cod. civ., in difetto di adeguata indicazione in ricorso – e non potendosi colmare alcuna sua eventuale lacuna con atti successivi – della sede processuale in cui quella sarebbe stata tempestivamente posta al giudice del merito, tenuto conto pure della già ricordata inammissibilità, nelle R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022; estensore: C. Valle Pag. 7 di 7 opposizioni esecutive, di motivi ulteriori rispetto a quelli dell'atto introduttivo della relativa fase sommaria. Il ricorso è, conclusivamente, infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dello LI e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’infondatezza del ricorso principale deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di