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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3633/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3633/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 9,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. Lucia Fusari in sostituzione dell'avv. CARUSO MAURIZIO Parte_1 Per l'avv. CLAUDIA SCRICCIOLO in sostituzione Controparte_1 dell'avv. PUPPOLA GIAN FRANCO Per l'avv. FORGIONE PAOLA CP_1
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Fusari conferma che, relativamente all'avviso di addebito di cui al punto 10) di pag. 2 del ricorso, inserito in ricorso per errore, vi è già stata pronuncia giudiziale e, quindi, rinuncia agli atti e alla domanda con riferimento ad esso;
rinuncia altresì agli atti e alla domanda relativamente all'avviso di addebito n. 9) di pag. 2 del ricorso;
conferma che, per gli altri 8 avvisi di addebito, vi è stato lo stralcio in base alla legge bilancio 2023 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnmate e per la soccombenza delle resistenti, in specie di in quanto l'intimazione di pagamenton. CP_2
è stata notificata il 14.3.2023, successivamente all'entrata in vigore delle legge PartitaIVA_1 di bilancio 2023. L'avv. Forgione precisa che in data 14.3.2023, come da doc. 12 fasc. , risulta notificata CP_1 l'intimazione di pagamento recante il n. 0412022900724405, che non risulta essere stata opposta nel presente giudizio e che è invece stata oggetto della precedente causa già decisa dal Tribunale di Firenz;
ribadisce come non vi sia prova della data di notifica dell'atto opposto in questa sede, anche ai fini della valutazione dell'attualità dell'interesse ad agire già alla data di deposito del ricorso;
per il resto, si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Scricciolo insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per i motivi di cui alla memoria di costituzione e chiede, previo rigetto dell'istanza di sospensione, la condanna alle spese in proprio favore con distrazione, specie alla luce di quanto oggi verbalizzato da parte ricorrente.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice
alle ore 18,52, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VICOLO TORSIA 3 NAPOLI presso il difensore avv.
CARUSO MAURIZIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PUPPOLA GIAN FRANCO, elettivamente domiciliata in VIA ANGELO DA ORVIETO 36
ORVIETO presso il difensore avv. PUPPOLA GIAN FRANCO
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE PAOLA e dell'avv. COLELLA P.IVA_3
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 FIRENZE presso il difensore avv.
FORGIONE PAOLA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.11.2024, ha convenuto in giudizio ed Parte_1 CP_1 [...]
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di Controparte_3
iscrizione ipotecaria n. 04176202200003108000, asseritamente notificata il 6.10.2024.
Limitato l'oggetto dell'opposizione a soli 10 avvisi di addebiti per contributi IVS e anni 2012- CP_1
2015, il ricorrente ha eccepito la omessa notifica dei predetti avvisi di addebiti e la prescrizione quinquennale dei relativi crediti;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Previa sospensione dell'esecuzione dell'efficacia degli avvisi di addebito in epigrafe e, conseguentemente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati per i motivi di cui in narrativa, ovvero per la loro mancata notifica e/o per l'intervenuta prescrizione del diritto della P.A.,
accertare e dichiarare l'illegittimità dei ruoli in essa riportati;
accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente ai ruoli formati da contributi previdenziali e di competenza di questo Tribunale portato dalla comunicazione opposta;
Vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi del D.M. 55/14, oltre rimborso forfetario, CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che espressamente dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Costituitosi in giudizio, ha rilevato che 8 avvisi di addebito sono stati “oggetto di sgravio in CP_1 seguito a 1000 Euro/5000 Euro (DL 119/2018/ DL/41/2021)” e che, per i residui 2, il ricorso Pt_2
era infondato, chiedendone il rigetto, anche considerato che, per uno degli avvisi di addebito residuo (n.
34120160005220142000), il Tribunale di Firenze aveva già rigettato precedente giudizio relativo ad opposizione ad intimazione di pagamento avente ad oggetto (anche) il predetto avviso di addebito.
costituitasi in giudizio, ha domandato di dichiarare inammissibile l'opposizione con riferimento CP_2 all'avviso di addebito n. 34120160005220142000 (essendo su esso già intervenuta pronuncia) e, per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, parte ricorrente ha confermato che, relativamente all'avviso di addebito n.
34120160005220142000, asseritamente inserito in ricorso per errore, vi sia già stata pronuncia giudiziale: ha rinunciato agli atti e alla domanda con riferimento ad esso, nonché con riguardo all'avviso di addebito n. 34120160001792987000, confermando, per gli altri 8 avvisi di addebito, esservi stato lo stralcio
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con conseguente superfluità di un'autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione formulata in ricorso).
***
Premessa in linea generale l'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr., Cass., 14045/2017), avente nella specie natura di opposizione ex art. 615
c.p.c., la cognizione del giudice del lavoro è limitata ai crediti da essa portati di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito richiamati in ricorso:
1. n. 34120120000587404000, presuntivamente notificato il 26/04/2012, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 4.831,47; CP_1
2. n. 34120120004139491000, presuntivamente notificato il 27/12/2012, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.504,40; CP_1
3. n.34120130000256021000, presuntivamente notificato il 11/04/2013, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 1.288,91; CP_1
4. n. 34120130004915523000, presuntivamente notificato il 05/02/2014, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.550,18; CP_1
5. n.34120140001736320000, presuntivamente notificato il 09/06/2014, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.654,67 CP_1
6. n. 34120140003650092000, presuntivamente notificato il 23/10/2014, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.630,61; CP_1
7. n. 34120140007039542000, presuntivamente notificato il 10/02/2015, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.691,18; CP_1
8. n. 34120150002414387000, presuntivamente notificato il 26/10/2015, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.663,05; CP_1
9. n. 34120160001792987000, presuntivamente notificato il 10/05/2016, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €.2.645,83; CP_1
10. n. 34120160005220142000, presuntivamente notificato il 17/11/2016, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.597,43; CP_1
Per tutti i richiamati avvisi di addebito, ha dato prova di aver effettuato ex art. 30, comma 4, D.L. CP_1
78/2010 le relative notifiche a parte ricorrente nelle rispettive date sopra riportate (docc. 1-10-bis fasc.
). CP_1
Peraltro, i primi otto avvisi di addebito dell'elenco sono stati oggetto di stralcio (vd. doc. 11 fasc.
) e la circostanza – confermata da parte ricorrente – comporta che, con riferimento ad essi, sia CP_1
cessata la materia del contendere.
Anche relativamente ai due residui due avvisi di addebito (il n. 34120160001792987000, notificato il
10.5.2016; e il n. 34120160005220142000, notificato il 17.11.2016), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia agli atti (e alla domanda) formulata da parte ricorrente all'odierna udienza.
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Invero e in primo luogo, non ha provato di aver ricevuto la notifica della comunicazione Pt_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200003108000 in data 6.10.2024 e, comunque, in data successiva all'intervenuto stralcio degli avvisi di addebito sub. nn. da 1 a 8 e alla legge di bilancio 2023
(L. 197/2022, pubblicata il 29.12.2022) sulla cui base parte ricorrente ha riferito essere avvenuto lo stralcio: il ricorrente non ha documentato alcunchè e la comunicazione di iscrizione ipotecaria reca un numero che fa riferimento all'anno 2022 (medesimo anno fino al quale sono stati calcolati in essa gli interessi di mora).
Poiché, poi, è pacifico che la questione relativa all'avviso di addebito n. 34120160005220142000 fosse già stata definita antecedentemente al deposito dell'odierno ricorso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 811/2024, pubblicata il 14.8.2024 (doc. 13 fasc. , doc. 4 fasc. e che la rinuncia CP_1 CP_2 agli atti e alla domanda per l'avviso di addebito n. 34120160001792987000 non è stata motivata con riferimento ad alcun fatto sopravvenuto rispetto alla data di deposito del ricorso, è da rilevare che difettasse, sin dalla data di deposito del ricorso del 7.11.2024, alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente.
In ogni caso e in secondo luogo, nel merito, è documentato che gli avvisi di addebito n.
34120160001792987000 e n. 34120160005220142000 siano stati oggetto di avviso intimazione di pagamento n. 04120199012627338000, notificata il 21.10.2019 (docc. 7a e 7b fasc. , di avviso CP_2
di intimazione di pagamento n. 04120229007244405000, notificata il 14.3.2023 (docc. 8a e 8b fasc.
e di avviso di intimazione di pagamento n. 04120249004465481000, notificata il 10.5.2024 CP_2
(docc. 10a e 10b fasc. , idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale e che, per l'avviso CP_2
di addebito n. 34120160005220142000, era già intervenuta la richiamata sentenza di questo Tribunale
n. 811/2024 che aveva rigettato precedente opposizione promossa dal ricorrente avverso intimazione di pagamento n. 04120229007244405000 e concernente (anche) il suddetto avviso di addebito, per il quale erano state sollevate le medesime doglianze qui riproposte.
Anche sul punto della eccepita prescrizione, quindi, il ricorso sarebbe risultato non fondato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione – quanto ad – delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi CP_2
antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito
• n. 34120120000587404000,
• n. 34120120004139491000,
• n.34120130000256021000,
• n. 34120130004915523000,
• n.34120140001736320000,
• n. 34120140003650092000,
• n. 34120140007039542000,
• n. 34120150002414387000;
• n. 34120160001792987000;
• n. 34120160005220142000; 2) condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 4.216,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione di favore del procuratore avv. Gian Franco Puppola dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 4.216,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3633/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 9,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. Lucia Fusari in sostituzione dell'avv. CARUSO MAURIZIO Parte_1 Per l'avv. CLAUDIA SCRICCIOLO in sostituzione Controparte_1 dell'avv. PUPPOLA GIAN FRANCO Per l'avv. FORGIONE PAOLA CP_1
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Fusari conferma che, relativamente all'avviso di addebito di cui al punto 10) di pag. 2 del ricorso, inserito in ricorso per errore, vi è già stata pronuncia giudiziale e, quindi, rinuncia agli atti e alla domanda con riferimento ad esso;
rinuncia altresì agli atti e alla domanda relativamente all'avviso di addebito n. 9) di pag. 2 del ricorso;
conferma che, per gli altri 8 avvisi di addebito, vi è stato lo stralcio in base alla legge bilancio 2023 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnmate e per la soccombenza delle resistenti, in specie di in quanto l'intimazione di pagamenton. CP_2
è stata notificata il 14.3.2023, successivamente all'entrata in vigore delle legge PartitaIVA_1 di bilancio 2023. L'avv. Forgione precisa che in data 14.3.2023, come da doc. 12 fasc. , risulta notificata CP_1 l'intimazione di pagamento recante il n. 0412022900724405, che non risulta essere stata opposta nel presente giudizio e che è invece stata oggetto della precedente causa già decisa dal Tribunale di Firenz;
ribadisce come non vi sia prova della data di notifica dell'atto opposto in questa sede, anche ai fini della valutazione dell'attualità dell'interesse ad agire già alla data di deposito del ricorso;
per il resto, si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Scricciolo insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per i motivi di cui alla memoria di costituzione e chiede, previo rigetto dell'istanza di sospensione, la condanna alle spese in proprio favore con distrazione, specie alla luce di quanto oggi verbalizzato da parte ricorrente.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice
alle ore 18,52, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VICOLO TORSIA 3 NAPOLI presso il difensore avv.
CARUSO MAURIZIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PUPPOLA GIAN FRANCO, elettivamente domiciliata in VIA ANGELO DA ORVIETO 36
ORVIETO presso il difensore avv. PUPPOLA GIAN FRANCO
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE PAOLA e dell'avv. COLELLA P.IVA_3
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 FIRENZE presso il difensore avv.
FORGIONE PAOLA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.11.2024, ha convenuto in giudizio ed Parte_1 CP_1 [...]
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di Controparte_3
iscrizione ipotecaria n. 04176202200003108000, asseritamente notificata il 6.10.2024.
Limitato l'oggetto dell'opposizione a soli 10 avvisi di addebiti per contributi IVS e anni 2012- CP_1
2015, il ricorrente ha eccepito la omessa notifica dei predetti avvisi di addebiti e la prescrizione quinquennale dei relativi crediti;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Previa sospensione dell'esecuzione dell'efficacia degli avvisi di addebito in epigrafe e, conseguentemente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati per i motivi di cui in narrativa, ovvero per la loro mancata notifica e/o per l'intervenuta prescrizione del diritto della P.A.,
accertare e dichiarare l'illegittimità dei ruoli in essa riportati;
accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente ai ruoli formati da contributi previdenziali e di competenza di questo Tribunale portato dalla comunicazione opposta;
Vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi del D.M. 55/14, oltre rimborso forfetario, CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che espressamente dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Costituitosi in giudizio, ha rilevato che 8 avvisi di addebito sono stati “oggetto di sgravio in CP_1 seguito a 1000 Euro/5000 Euro (DL 119/2018/ DL/41/2021)” e che, per i residui 2, il ricorso Pt_2
era infondato, chiedendone il rigetto, anche considerato che, per uno degli avvisi di addebito residuo (n.
34120160005220142000), il Tribunale di Firenze aveva già rigettato precedente giudizio relativo ad opposizione ad intimazione di pagamento avente ad oggetto (anche) il predetto avviso di addebito.
costituitasi in giudizio, ha domandato di dichiarare inammissibile l'opposizione con riferimento CP_2 all'avviso di addebito n. 34120160005220142000 (essendo su esso già intervenuta pronuncia) e, per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, parte ricorrente ha confermato che, relativamente all'avviso di addebito n.
34120160005220142000, asseritamente inserito in ricorso per errore, vi sia già stata pronuncia giudiziale: ha rinunciato agli atti e alla domanda con riferimento ad esso, nonché con riguardo all'avviso di addebito n. 34120160001792987000, confermando, per gli altri 8 avvisi di addebito, esservi stato lo stralcio
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con conseguente superfluità di un'autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione formulata in ricorso).
***
Premessa in linea generale l'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr., Cass., 14045/2017), avente nella specie natura di opposizione ex art. 615
c.p.c., la cognizione del giudice del lavoro è limitata ai crediti da essa portati di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito richiamati in ricorso:
1. n. 34120120000587404000, presuntivamente notificato il 26/04/2012, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 4.831,47; CP_1
2. n. 34120120004139491000, presuntivamente notificato il 27/12/2012, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.504,40; CP_1
3. n.34120130000256021000, presuntivamente notificato il 11/04/2013, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 1.288,91; CP_1
4. n. 34120130004915523000, presuntivamente notificato il 05/02/2014, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.550,18; CP_1
5. n.34120140001736320000, presuntivamente notificato il 09/06/2014, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.654,67 CP_1
6. n. 34120140003650092000, presuntivamente notificato il 23/10/2014, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.630,61; CP_1
7. n. 34120140007039542000, presuntivamente notificato il 10/02/2015, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.691,18; CP_1
8. n. 34120150002414387000, presuntivamente notificato il 26/10/2015, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.663,05; CP_1
9. n. 34120160001792987000, presuntivamente notificato il 10/05/2016, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €.2.645,83; CP_1
10. n. 34120160005220142000, presuntivamente notificato il 17/11/2016, ruolo emesso per
CONTRIBUTI IVS e per un importo complessivo di €. 2.597,43; CP_1
Per tutti i richiamati avvisi di addebito, ha dato prova di aver effettuato ex art. 30, comma 4, D.L. CP_1
78/2010 le relative notifiche a parte ricorrente nelle rispettive date sopra riportate (docc. 1-10-bis fasc.
). CP_1
Peraltro, i primi otto avvisi di addebito dell'elenco sono stati oggetto di stralcio (vd. doc. 11 fasc.
) e la circostanza – confermata da parte ricorrente – comporta che, con riferimento ad essi, sia CP_1
cessata la materia del contendere.
Anche relativamente ai due residui due avvisi di addebito (il n. 34120160001792987000, notificato il
10.5.2016; e il n. 34120160005220142000, notificato il 17.11.2016), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia agli atti (e alla domanda) formulata da parte ricorrente all'odierna udienza.
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Invero e in primo luogo, non ha provato di aver ricevuto la notifica della comunicazione Pt_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200003108000 in data 6.10.2024 e, comunque, in data successiva all'intervenuto stralcio degli avvisi di addebito sub. nn. da 1 a 8 e alla legge di bilancio 2023
(L. 197/2022, pubblicata il 29.12.2022) sulla cui base parte ricorrente ha riferito essere avvenuto lo stralcio: il ricorrente non ha documentato alcunchè e la comunicazione di iscrizione ipotecaria reca un numero che fa riferimento all'anno 2022 (medesimo anno fino al quale sono stati calcolati in essa gli interessi di mora).
Poiché, poi, è pacifico che la questione relativa all'avviso di addebito n. 34120160005220142000 fosse già stata definita antecedentemente al deposito dell'odierno ricorso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 811/2024, pubblicata il 14.8.2024 (doc. 13 fasc. , doc. 4 fasc. e che la rinuncia CP_1 CP_2 agli atti e alla domanda per l'avviso di addebito n. 34120160001792987000 non è stata motivata con riferimento ad alcun fatto sopravvenuto rispetto alla data di deposito del ricorso, è da rilevare che difettasse, sin dalla data di deposito del ricorso del 7.11.2024, alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente.
In ogni caso e in secondo luogo, nel merito, è documentato che gli avvisi di addebito n.
34120160001792987000 e n. 34120160005220142000 siano stati oggetto di avviso intimazione di pagamento n. 04120199012627338000, notificata il 21.10.2019 (docc. 7a e 7b fasc. , di avviso CP_2
di intimazione di pagamento n. 04120229007244405000, notificata il 14.3.2023 (docc. 8a e 8b fasc.
e di avviso di intimazione di pagamento n. 04120249004465481000, notificata il 10.5.2024 CP_2
(docc. 10a e 10b fasc. , idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale e che, per l'avviso CP_2
di addebito n. 34120160005220142000, era già intervenuta la richiamata sentenza di questo Tribunale
n. 811/2024 che aveva rigettato precedente opposizione promossa dal ricorrente avverso intimazione di pagamento n. 04120229007244405000 e concernente (anche) il suddetto avviso di addebito, per il quale erano state sollevate le medesime doglianze qui riproposte.
Anche sul punto della eccepita prescrizione, quindi, il ricorso sarebbe risultato non fondato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione – quanto ad – delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi CP_2
antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito
• n. 34120120000587404000,
• n. 34120120004139491000,
• n.34120130000256021000,
• n. 34120130004915523000,
• n.34120140001736320000,
• n. 34120140003650092000,
• n. 34120140007039542000,
• n. 34120150002414387000;
• n. 34120160001792987000;
• n. 34120160005220142000; 2) condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 4.216,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione di favore del procuratore avv. Gian Franco Puppola dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 4.216,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.