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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.534/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 9.2.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede in Trebaseleghe (PD), via Ramo 37/b, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore signor (CF ), Parte_2 C.F._1 con il proc. e dom. avvocato PIERLAMBERTO RIPESI di Treviso (C.F.:
– , con C.F._2 Email_1 domicilio eletto presso il suo studio in viale Cairoli n. 93
attrice
CONTRO
CP_1
(C.F.: ) P.IVA_2
con sede in IC (VI) Galleria Porti 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELE FANTINI (c.f. ), indirizzo pec C.F._3
e RICCARDO CUSINATO (c.f. Email_2
), indirizzo pec C.F._4 Email_3 con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Schio (VI), via Lago di Lugano n. 27
convenuta conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER Parte_1
In via preliminare: solo nell'ipotesi di remissione in istruttoria della causa, emettersi ordinanza ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, per l'importo di €
22.000,00, da maggiorarsi dell'iva al 22% al momento dell'emissione della fattura o, in subordine, per l'importo non contestato di € 14.030,00 (iva compresa) o, in ulteriore subordine, per la somma diversa, maggiore o minore, che apparirà di giustizia. Nel merito:
A) respingersi le domande ed eccezioni avversarie, anche perché controparte è decaduta dalla relativa azione, comunque da dichiararsi prescritta.
B) Accertarsi il credito di nei confronti di per Parte_1 CP_1 l'importo di € 22.200,00, da maggiorasi dell'IVA al 22% al momento dell'emissione della fattura, o per l'importo diverso, maggiore o minore, che apparirà di giustizia.
C ) Condannarsi quindi al pagamento dell'importo, come sopra CP_1 accertato, con la rivalutazione e gli interessi dalla scadenza dei diversi crediti o dalla domanda al saldo. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove, per interpello e testi, sulle circostanze indicate nella seconda memoria autorizzata del 18 giugno 2024, con opposizione a tutte le prove avversarie, per le ragioni indicate nella memoria
27 giugno 2024 e con eventuale abilitazione, quanto alle richieste avversarie di prova orale, alla prova contraria diretta sui capitoli che venissero ammessi ed indiretta sul capitolo indicato nella suddetta memoria 27 giugno 2024, per i testi
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: 1) Rigettarsi le domande avversarie, comprese - in ipotesi di rimessione in istruttoria - le richieste di ordinanze ex art. 186 bis e ter cpc, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto.
2) In ogni caso,
- accertarsi l'inadempimento avversario in ordine ai contratti inerenti ai cantieri DA, Cosmo ed , e disporre la riduzione del prezzo e la restituzione Parte_3 di quanto versato nché condannare al Parte_1 risarcimento dei danni cagionati a in corso di CP_1 causa, oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284 cc (a partire dalla domanda ex art. 1284 co. 4 cc).- accertarsi l'inadempimento avversario in ordine al contratto inerente al cantiere e disporre la risoluzione del contratto, con condanna di Pt_4 tituzione a CM degli importi pagati, nonché condannare Parte_1
al risarcimento dei danni cagionati a CM nella Parte_1 CP_1 misura accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284 cc (a partire dalla domanda ex art. 1284 co. 4 cc). 3) Disporsi la compensazione tra le eventuali reciproche poste attive.
4) Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta
[...] e non accolte CP_1
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 conveniva in giudizio per sentirla condannare al pagamento di CP_1 euro € 22.200,00, oltre IVA e quindi in totale € 27.084,00, quale corrispettivo di quanto effettuato in esecuzione di una serie di incarichi dalla per lo Controparte_1 sviluppo dei progetti indicati nei preavvisi di fattura sub docc. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Spiegava infatti svolge attività di redazione e sviluppo, a fini esecutivi, Parte_1 dei disegni progettuali, in particolare per le strutture di carpenteria metallica: il produttore CM inviava a i disegni progettuali affinché quest'ultima Parte_1 elaborasse, in conformità a tali progetti, i cosiddetti “normalini”, disegni esecutivi da utilizzarsi per la produzione dei manufatti progettati. Per ciascuno degli incarichi sopra indicati, inviava un preventivo e, previa accettazione di CM, Parte_1 eseguiva le prestazioni richieste, per poi emettere i preavvisi prodotti, nei quali aveva sempre indicato il corrispettivo concordato. Tuttavia in relazione ai citati corrispettivi la convenuta aveva pagato solo un acconto di € 3.000,00 oltre IVA e quindi € 3.660,00, imputato alla prestazioni di cui ai preavvisi prodotti sub. 5 e 6 . Quanto alle prime 4 commesse, denominate: A) “impalcato + scala + parapetti + cantiere DA” B) “PRESSE MS 1000” C)“Struttura metallica Cosmo Scavi” D) “PRESSE B 300 LG. 1950 -2150” l'attrice dichiarava di non avere mai ricevuto alcuna contestazione. Per la commessa sub. E, “Tunnel singolo 8mX60m” l'attrice era stata chiamata in Contro causa da nel procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dalla sua committente la quale le contestava che, durante il Parte_5 montaggio, la struttura in carpenteria metallica aveva ceduto, per asseriti difetti strutturali, e il procedimento era in corso di svolgimento avanti al Tribunale di Bologna. aveva provveduto ad invitare CM alla negoziazione assistita Parte_1 con esito negativo, per cui ora agiva in giudizio per il pagamento delle proprie spettanze, formulando le conclusioni sopra epigrafate .
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva che l'attività delegata allo Parte_1 non comprendeva la mera realizzazione dei “normalini”, ma anche l'incarico di elaborare i disegni esecutivi d'officina delle strutture in discussione, eseguendo altresì i rilievi in cantiere e prestando assistenza sia per lo sviluppo in fabbricazione, sia in cantiere.
3 Contestava l'invio dei preventivi allegati dalla controparte quali doc 8-11-15-22-25, affermando di non averli mai ricevuti , e negava la pattuizione e spettanza degli importi richiesti, affermando di non avere ricevuto neppure gli avvisi di pagamento di cui ai doc. da 1-6. Quanto alla commessa “DA” la convenuta affermava che gli esecutivi realizzati da risultavano errati, come contestato anche con email del 01.06.2021 Parte_1
Infatti nell'esecutivo predisposto da il cd “parasole” fissato a terra Parte_1 risultava più alto di 40 cm del dovuto, ed era stato necessario tagliare la parte più lunga, togliere i traversi su cui era fissata la lamiera, accorciare la lamiera e poi riverniciare il tutto con un costo di € 3.600,00, di cui chiedeva il ristoro. A causa dell'inadempimento di , aveva praticato al cliente Parte_1 CP_1 finale altresì uno sconto pari ad € 4.633,33 subendo peraltro pubblicità negativa anche mediante le recensioni rilasciate dal cliente. Secondo la convenuta la commessa “Cosmo” non era stata tempestivamente evasa, avendo la controparte omesso di fornire le tavole definitive del telo diviso in due parti, come richiesto, e aveva dovuto riconoscere al cliente uno sconto CP_1 di € 5.000,00+ iva. Quanto alla commissione inerente al Tunnel singolo e duplex , le contestazioni della Committente finale erano state comunicate a il giorno Parte_3 Parte_1 stesso della loro ricezione. Nel procedimento ex art 696-696 bis cpc n. 1969/2023 RG dinnanzi al Tribunale di Bologna, la bozza di CTU confermava gli errori di Pt_1 nella trasposizione delle indicazioni dell'Ing. che hanno portato
[...] Persona_1 ad una situazione più gravosa per le colonne, l'aggiunta ad opera dell'attrice di eccentricità negli assi degli elementi, l'indicazione di collegamenti asolati nella direzione in cui dovrebbero trasmettere carico, rendendoli di fatto inefficaci fino ad una deformazione degli elementi pari allo spazio disponibile delle asole, errori nella conformazione dei controventi (a X anziché a V), nonché la carenza dei disegni inerenti al montaggio dei teli. La responsabilità di era del resto dalla stessa ammessa nelle e-mail Parte_1 del 06.7.2021, dove essa riconosceva di aver realizzato i disegni difformemente dalla relazione tecnica strutturale quantomeno per il tunnel singolo (doc. 8-9). Inoltre aveva completamente ignorato il disegno n. 10426.20 (doc. Parte_1
10) che prescriveva l'ancoraggio della struttura al capannone preesistente. Da ultimo, a causa dei ritardi ed inadempimenti di CM perdeva Parte_1 una ulteriore commessa (“ ), con conseguente perdita di guadagno, di cui Pt_4 chiedeva di essere risarcita . La convenuta chiedeva pertanto ai sensi degli art. 1667-1668-1669-1670 cc ( o in subordine gli articoli 2226 ss cc) la riduzione del prezzo per gli ordini relativi ai cantieri DA, Cosmo ed , la restituzione di quanto versato in Parte_3 eccedenza, nonché il risarcimento del danno. Per il cantiere chiedeva invece ex art. 1218 cc la risoluzione del contratto, la Pt_4 restituzione dell'importo già pagato, oltre al risarcimento del danno, con compensazione delle reciproche poste attive.
4 Nel corso della fase istruttoria il g.i. formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata dall'attrice ma non dalla convenuta. La causa , documentalmente istruita veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti essendo la causa documentalmente istruita. Va anzitutto osservato che a fronte di 5 commesse e relative fatture azionate dall'attrice, la convenuta ha sollevato contestazioni solo per 3, aggiungendovi poi altra commessa ( non azionata dall'attrice. Pt_4
Pertanto risultano non contestate le commesse B) “PRESSE MS 1000”(doc.11 preventivo (doc. 11 e doc. 35) e D) “PRESSE B 300 LG. 1950 -2150”(doc.38) e quindi confermati i corrispettivi di euro 8540,00 ed euro 7564,00 iva compresa (doc.2 e 4 attorei). Quanto alla commessa “DA”, parte attrice ha prodotto il preventivo (doc. 8), la conferma dell'incarico (doc. 9), le mail di invio dei disegni esecutivi commissionati (docc. 10 e 10 bis), il preavviso di pagamento (doc.1) . La contestazione di CM a in data 1.6.2021(doc.1 di parte convenuta) lamentava che un parapetto Parte_1 definito “PARASOLE” non era stato installato perché dal esecutivo disegnato da risultava piu' alto di 40 mm, ma in realta' le contestazioni del Parte_1 cliente erano diverse, come desumibile dal doc. 2 (racc. dell'avvocato della committente, con allegata relazione geom. Tosin), e attenevano ad una serie di danni causati nell'esecuzione dei lavori di posa in opera:
Anche la recensione negativa (doc.4 di parte convenuta) non attiene a mancanze riconducibili a , atteso che il cliente “Walter 2021” lamenta Parte_1 errori di progettazione della pendenza della terrazza, che determinava ristagno di acqua, ascrivibili agli ingegneri di CM . CP_1
Essendo la contestazione rivolta all'attrice non corrispondente alle doglianze del committente, evidentemente riconducibili a responsabilità proprie della CM , non vi è ragione di decurtare il compenso dell'attrice, per cui spetta a , per Parte_1 la commessa SONDA l'importo di euro 1830,00 di cui al doc.1)
5 Quanto alla commessa “COSMO” dal DOC. 5 CONVENUTO risulta che in data Contro
2.9.2021 ore 15.56 chiedeva un disegno del telone, con modifica CP_1 rispetto a quanto precedentemente richiesto, e , contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, non tardava ma già il giorno seguente 3.9.2021 Parte_1 ore 15.49 rispondeva allegando i disegni richiesti (doc 37 bis attoreo: risposta di con disegni ). Sussiste quindi diritto dell'attrice al pagamento di euro Parte_1
5490,00 come da doc.
3. La controversia relativa alla commessa Agricola può essere decisa sulla base delle risultanze della CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi avanti al Tribunale di Bologna nel pieno contraddittorio delle parti e quindi pienamente utilizzabile anche nella presente sede (doc. 41 attoreo), atteso che la relazione del Consulente appare congruamente motivata e priva di vizi logici .
Il CTU ha esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) Il CTU ing. nominato dal Tribunale di Bologna, ha concluso Persona_2 affermando la responsabilità di ed esonerando invece totalmente CP_1
. Scrive infatti il CTU: Parte_1
“Tunnel single 1. Errori e carenze nella fase di progettazione esecutiva della struttura.
….. La responsabilità è interamente attribuibile al professionista che ha calcolato le strutture per conto di CM CP_1
2. Carenze nella fase di sviluppo dei nodi di dettaglio del progetto costruttivo. Dall'analisi degli elaborati costruttivi di officina, emerge che:
sono state aggiunte eccentricità degli assi degli elementi di controvento che andavano considerate in fase di verifica in quanto inducono azioni parassite non trascurabili;
i collegamenti degli arcarecci di copertura sono stati asolati in direzione assiale, rendendoli di fatto inefficaci per la trasmissione delle azioni orizzontali dovute alla spinta del vento sulle testate, fino ad una deformazione degli elementi pari allo spazio libero interno alle asole.
6 I disegni di officina sono stati sviluppati da sulla base del Parte_1 progetto esecutivo fornito da , che risultava incompleto e non CP_1 forniva tutti gli elementi necessari per poter sviluppare il disegno costruttivo senza incertezze;
dalla corrispondenza agli atti, si evince che i particolari siano stati quindi definiti a posteriori sulla base di indicazioni e ordini provenienti dell'ufficio tecnico di , alla quale è imputabile la responsabilità delle CP_1 scelte progettuali e costruttive adottate.” Rispondendo alle osservazioni del CTP di CM STEEL, il quale “ritiene che i disegni allegati alla relazione di calcolo non siano da considerare né definitivi nè esecutivi ma al massimo preliminari perché riportano solo indicazioni di massima e non sono conformi a quanto realizzato, e che gli elaborati costruttivi, cioè esecutivi, sono stati prodotti da , il CTU osserva che : “la progettazione delle Parte_1 opere strutturali redatta dell'Ing. , che è anche il Ctp, e la relativa Persona_1 documentazione scaturita è da considerarsi “definitiva” e di carattere “esecutivo” in quanto il progetto strutturale, timbrato e firmato, fornito al Committente, seppur ampiamente carente da diversi punti di vista, risulta (non casualmente) comprensivo di tutta la documentazione prevista dalle NTC2018 al Cap. 10 – “Redazione di progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo” ovvero: relazione di calcolo strutturale, relazione sui materiali, elaborati grafici, particolari costruttivi e piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera. Si rileva, quindi, l'inequivocabile allineamento tra la documentazione prodotta dal progettista strutturale, con tanto di timbro e firma, e quanto previsto dalle NTC2018 relativamente alla progettazione strutturale esecutiva, come peraltro riportato anche nella relazione di calcolo agli atti (si veda il frontespizio) alla quale sono allegati gli elaborati grafici in oggetto. Il fatto che gli stessi siano ampiamente carenti o difformi da quanto realizzato, come ammesso dallo stesso Ctp/progettista, non li può classificare come preliminari. Si rileva inoltre che gli atti non è stato prodotto alcun altro progetto strutturale dotato di timbro e firma di professionista abilitato, per cui l'ipotesi contenuta nell'osservazione del Ctp, se vera, è che abbia CP_1 realizzato l'opera senza alcun progetto strutturale. In merito agli elaborati forniti da
il Ctp confonde gli elaborati costruttivi di officina, prodotti da Parte_1 un'azienda di disegnatori tecnici sulla base di un progetto, con il progetto strutturale redatto secondo la scienza e tecnica delle costruzioni da parte di un ingegnere abilitato, come già precisato al paragrafo 5.3.1. Per ultimo, non è veritiero che i disegni costruttivi siano stati sviluppati da in totale autonomia, ma sulla Parte_1 base del progetto fornito da e, per quanto non riportato, tramite il CP_1 confronto con l'ufficio tecnico interno a stessa. Il fatto che, in questa fase, CP_1 il progettista strutturale non sia stato coinvolto è esclusivamente imputabile a
[...]
Si conferma quindi quanto espresso in relazione.” CP_1
Nelle note d'udienza del 21.10.2024 parte convenuta afferma che la CTU di Bologna sarebbe errata perché in realtà il dimensionamento era a carico di Parte_1 in realtà dal doc. A1) di parte convenuta- d'ordine 462 del 23.7.2021 redatto da
[...]
si evince il contrario, perché in tale ordine si legge che l'ordine dato a CP_2
7 riguarda “ sviluppo disegni tecnici di produzione, come da nostri Parte_1 dimensionamenti e indicazioni”, e:
Gli scritti provenienti da che secondo la convenuta avrebbero Parte_1 carattere confessorio (doc. 8 e 9 di parte convenuta) dimostrano invece che Pt_1 aveva avvisato la controparte delle difformità progettuali , così come aveva
[...] espresso perplessità circa il dimensionamento, che però (v. Controparte_3 scambio di messaggi doc. 42 di parte attrice). Quanto infine, alle contestazioni della convenuta per la , in Parte_6 ordine alla quale l'attrice avrebbe omesso di fornire i disegni richiesti, al contrario ha documentato di avere consegnato i propri disegni l'8 ottobre 2021, Parte_1
(doc. 43), ed ha allegato, senza prova contraria, di non avere mai ricevuto successive contestazioni prima della presente causa, per cui eccepiva decadenza e prescrizione della controparte dall'azione di garanzia per tardività della contestazione . In conclusione le domande attoree meritano integrale accoglimento e la convenuta deve essere condannata al pagamento, come chiesto di € 22.200,00, oltre IVA al 22% al momento dell'emissione della fattura, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale . Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice € 22.200,00, oltre IVA e interessi ex art. 1284 co.IV c.c. dalla domanda giudiziale;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in IC il 3.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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