Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/03/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02517/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Migotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Danuele Mariotti in Roma, via del Portonaccio, 200;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento diniego cittadinanza italiana Prot.n.-OMISSIS- del 23 settembre 2020, notificato il 27 dicembre 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di rigetto della propria domanda di concessione della cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Con la nota depositata il 6 febbraio 2025 il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver trasmesso alla firma in data 5 febbraio 2025 il decreto di concessione della cittadinanza italiana adottato all’esito di una nuova istruttoria, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di valutare di disporre la compensazione delle spese.
Parte ricorrente nulla ha opposto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, previo avviso a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, proprio in quanto che l’amministrazione ha comunicato che il decreto di cittadinanza è in fase di concessione, la causa è stata trattenuta in decisione.
In considerazione della favorevole conclusione dell’istruttoria riaperta spontaneamente dall’amministrazione, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso stante l’evidente perdita di interesse alla sua coltivazione da parte ricorrente, essendo, l’atto impugnato, stato definitivamente eliminato dal mondo giuridico a seguito dello spontaneo esercizio della facoltà di autotutela dell’amministrazione (cfr. nello stesso senso Tar Lazio, sez. V bis, 4 novembre 2024, n. 19312).
Sussistono, in ragione della spontanea decisione dell’amministrazione, giusti motivi per poter disporre la compensazione delle le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.