Articolo 3 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 dicembre 1952
Art. 3.
Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e' consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e del secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 .
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952