Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 4363/2024 R.G.
premesso che con decreto dell'8.4.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 16.6.2025, termine poi differito al 24.6.2025 (cfr. decreto del 6.6.2025);
lette le “note scritte” depositate dalle parti;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Lotti e Carlo Colicchio
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.2.2024 il ricorrente si è opposto all'avviso di addebito n. 371 20230015559824000, notificatogli il 22.1.2024, avente ad oggetto la somma di € 6.814,00 CP_ (comprensiva di spese di notifica) vantata dall' a titolo di contributi Gestione Separata Liberi Professionisti relativi al periodo “da 01/2016 a 12/2016” (e relative sanzioni ed interessi di mora). A fondamento della domanda, rappresentando di essere “in pensione dal 2015”, ha eccepito: CP_ l'insussistenza del credito vantato dall' in quanto, fin dall'1.1.1987 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, nonché alla Cassa dei Dottori Commercialisti;
la “nullità del CP_ procedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata” per non aver l' instaurato alcun preventivo contraddittorio con l'istante; l'illegittimità della “sanzione massima” applicata.
1
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
L' ha iscritto d'ufficio il ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. CP_1 335/95, per l'anno 2016, chiedendo prima in via bonaria, come dedotto dallo stesso ricorrente, con missiva dallo stesso ricevuta il 22.12.2022 (cfr. pag. 2 del ricorso e, in ogni CP_ caso, produzione missiva datata 18.11.2022 e avviso di ritorno della relativa raccomandata, da cui si evince che l'istante l'ha ricevuta il 21.12.2022), e poi con l'avviso di addebito opposto, il versamento dei contributi e delle relative sanzioni rilevando l'omesso assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali dei redditi prodotti a seguito dell'attività libero professionale di commercialista;
attività pacificamente svolta dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Di contro l'istante ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la Gestione Separata per l'anno 2016, sia in quanto iscritto all'albo dei dottori commercialisti, sia perché iscritto “alla Cassa dei commercialisti”.
Solo nelle note scritte depositate il 16.10.2024, inoltre, il ricorrente ha dedotto di essere
“obbligato al versamento del contributo soggettivo ed integrativo alla cassa”.
Al fine del corretto inquadramento delle questioni oggetto del presente giudizio è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
L'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 dispone:
“A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [..]”.
Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.
2 Occorre, dunque, stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo” utilizzata dall'interprete autentico, tenendo conto che il termine “ovvero”, come è noto, ha la funzione di congiunzione disgiuntiva nel linguaggio giuridico.
Orbene, dal chiaro tenore di tale disposizione si evince che il legislatore ha individuato due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata:
- quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
- quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo.
Secondo la tesi sostenuta dall' , invece, sussiste e permane l'obbligo del versamento CP_1 contributivo alla gestione separata per coloro che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'ente previdenziale di categoria.
L'istituto, inoltre, ha fatto rilevare che l'eventuale contributo integrativo (che rappresenta il 4% sui corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA dichiarato) ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico.
Ciò posto, occorre avere riguardo, senz'altro, alla finalità sottesa alla normativa di cui si controverte, definitivamente chiarita alla luce della norma di interpretazione autentica, che consiste nel garantire la “copertura previdenziale” ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento: o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale;
ovvero perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della Cassa, che provvede alla copertura previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi.
Di qui, l'irrilevanza del versamento del contributo integrativo.
Pertanto con l'istituzione della gestione separata si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della
, ma della quale tuttavia non possono beneficiare quei professionisti che Parte_2 non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento.
In questo caso, quindi, il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso obbligo contributivo, mediante il versamento alla gestione separata che in questa prospettiva assume una funzione residuale, essendo l'unica forma di CP_1 copertura previdenziale per l'attività svolta.
In definitiva, la mera iscrizione ad un Albo, oltre che alla cassa previdenziale, non è sufficiente ad escludere l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata, essendo necessario che l'iscrizione comporti anche la riconducibilità dell'attività ad una gestione previdenziale facente capo agli enti di cui al comma 11, ossia gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 tra i quali rientra la Cassa dei Dottori Commercialisti.
3 Solo una siffatta interpretazione, infatti, tiene nella dovuta considerazione, non solo la lettera della norma di interpretazione autentica, ma soprattutto la ratio della legge istitutiva della Gestione Separata, consistente, giova ribadirlo, nell'introdurre una tutela previdenziale residuale per le attività che fino a quel momento ne erano prive e per le quali l'iscrizione ad un albo professionale comporti altresì la copertura assicurativa da parte di una delle gestioni previdenziali indicate.
Né può essere condiviso l'assunto per cui la copertura assicurativa debba essere prevista unicamente in astratto, non rilevando poi la concreta operatività della stessa secondo le regole della gestione previdenziale diversa dall' , che resta libera di determinare la CP_1 sussistenza e l'entità degli obblighi contributivi e quindi delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Una siffatta opzione ermeneutica, secondo cui per escludere la iscrizione alla Gestione
Separata basterebbe in sostanza solo la possibilità di una contribuzione alternativa, e quindi soltanto potenziale, risulta infatti prescindere vistosamente dalla finalità solidaristica sottesa alla norma legislativa previdenziale istitutiva della Gestione Separata e, in genere, immanente nel vigente sistema previdenziale e assicurativo, indirizzata a tutti i lavoratori senza distinzioni per categorie di attività ( art. 38 Cost.).
Inoltre la norma di interpretazione autentica va necessariamente letta congiuntamente alla legge istitutiva che la stessa è andata a interpretare, finalizzata "...all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, (a)i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo…".
In altri termini la deroga prevista in presenza di gestioni previdenziali alternative deve essere sempre e comunque compatibile con la perseguita copertura assicurativa generale (finalità prioritaria della legge istitutiva della gestione separata), nel senso che opera solo ove concretamente essa garantisca la prestazione previdenziale al libero professionista iscritto all'Albo.
In senso conforme da ultimo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 30344/2017.
Ciò posto, si rileva che il ricorrente ha dedotto genericamente che nel 2016 era tenuto al pagamento dei contributi alla Cassa dei Dottori Commercialisti, ma non ha specificato tale obbligo a che tipo di contributi era riferito.
Neppure egli ha allegato e prodotto la normativa secondaria a sostegno del dedotto obbligo di pagamento del “contributo soggettivo” per l'anno 2016; e ciò, nonostante nella dichiarazione inviata alla inviata alla Cassa dei Dottori Commercialisti con riferimento all'anno 2016 (cfr. pag. 5 del doc. n. 6 della produzione attorea) lo stesso ha affermato di non essere tenuto a pagare alcunché a titolo di contributo soggettivo.
Solo in seguito a richiesta del Tribunale (cfr. ordinanza del 18.10.2024), poi, egli ha depositato il “Regolamento Unitario”, che non è dato sapere se è applicabile ratione temporis, nonché il “Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale Applicabile fino al 31.12.2016”.
4 Orbene, si rileva che la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 32508/2018 (relativa ad un caso analogo a quello in esame):
“Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento unitario della Cassa nazionale per i dottori commercialisti, sono esonerati dall'iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti i professionisti che pur essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti per l'iscrizione (iscrizione all'Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista;
inizio dell'attività professionale con relativa posizione IVA individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell'attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. n.183 del
2011) risultano iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un'attività diversa da quella di dottore commercialista, oppure sono beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall'iscrizione a un'altra forma di previdenza obbligatoria.
Tali soggetti possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa presentando, entro lo stesso termine previsto per l'iscrizione, la domanda di esonero.
In caso di cessazione del titolo di esonero, entro 6 mesi, dev'essere presentata la domanda di iscrizione, pena l'applicazione delle sanzioni. Il dottore commercialista, in possesso dei requisiti per l'esonero, ha facoltà di iscriversi alla Cassa ed in questo caso l'iscrizione decorre dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di retrodatarne la decorrenza, nei limiti prescrizionali vigenti.
Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti all'albo di dottore commercialista, indipendentemente dall'iscrizione alla Cassa professionale. Il dottore commercialista esonerato, infatti, deve comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare il contributo integrativo”.
Quanto appena esposto, peraltro, è coerente con il contenuto della suindicata dichiarazione inviata dal ricorrente alla Cassa dei Dottori Commercialisti con riferimento all'anno 2016 (cfr. pag. 5 del doc. n. 6 della produzione attorea) ove, come già innanzi accennato, lo stesso ha attestato di non essere tenuto a pagare alcunché a titolo di contributo soggettivo.
In particolare, in tale dichiarazione l'istante ha indicato (per quanto rileva in questa sede) come “contributi complessivamente dovuti”: “soggettivo: € 0,00”; “integrativo: € 1.332,00”;
“totale € 1.332,00”.
Che per l'anno 2016 il ricorrente sia stato tenuto al pagamento del solo contributo integrativo, inoltre, si evince anche dalla certificazione della Cassa dei Dottori
Commercialisti (cfr. pag. 7 del doc. n. 6 della produzione attorea) indirizzata al ricorrente medesimo, ove sono indicati i “contributi dovuti” in relazione all'anno in questione e tra questi non vi è il “contributo soggettivo”.
In particolare, nella stessa, per quanto rileva in questa sede, si legge:
5 Deve, infine, rilevarsi che può presumersi il carattere abituale dell'attività di libero professionista svolta dal ricorrente, in ragione: della non contestazione da parte di quest'ultimo; della scelta dello stesso di iscriversi alla cassa fin dal 1987 nonostante fosse un lavoratore dipendente (come risulta dalla autodichiarazione e dalla attestazione della Cassa, nonché dalla circostanza che per la quale il medesimo è titolare dall'1.9.2015 di
“pensione di vecchiaia, di anzianità” anticipata liquidata a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti” – cfr. doc. 6, pagg. 1, 4, 8 e 9); del volume di affari relativo all'anno CP_ in questione (cfr. comunicazione bonaria citata a pag. 2 del ricorso e prodotta dall' .
Per tali motivi, deve ritenersi legittima l'iscrizione dello stesso alla gestione separata CP_ dell'
È, invece, parzialmente fondata la doglianza attorea relativa alle sanzioni applicate.
L'art. 116, comma 8, della legge 388/2000 dispone:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore
a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. ...”.
Per costante insegnamento della Suprema Corte in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative CP_1 retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass 5281/2017; conf n.17119/2015, n.10509/ 2012).
6 Mutuando siffatti principi al caso di specie deve ritenersi che ricorre l'ipotesi più lieve (art. 116 comma 8, lett a) atteso che nelle dichiarazioni obbligatorie il ricorrente non ha occultato (avendolo dichiarato) il reddito prodotto in ragione dell'attività professionale svolta nell'anno
2016.
Lo stesso, piuttosto, ha “solo” omesso di versare i contributi dovuti alla Gestione Separata in quanto detto obbligo è scaturito ex lege per effetto dell'iscrizione d'ufficio da parte dell' alla detta Gestione, in presenza di un quadro normativo di riferimento la cui CP_1 incertezza interpretativa ha reso necessario, come prima evidenziato, l'intervento dell'interprete autentico.
Per tali motivi, deve dichiararsi il diritto dell'istante al ricalcolo delle sanzioni ai sensi dell'art 116, comma, 8 lett. a), sull'importo computato a titolo di contributi dovuti, pari ad € 3.955,92 (cfr. dettaglio dell'avviso di addebito opposto).
In ragione della difficoltà interpretative delle norme scrutinate, che ha reso necessario l'interpretazione autentica del legislatore, nonché del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge 388/2000 sulla sorta capitale di € 3.955,92 dovuta a titolo di contributi obbligatori alla gestione separata dell' per l'anno 2016 di cui CP_1 all'avviso di addebito opposto;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 24.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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