TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 32 D.Lgs. 139/2005 depositato in Cancelleria in data 16
maggio 2025 ed iscritta al n. 733 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso del proc. dom. avv. Luca Parte_1 C.F._1
Marsigli del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato in Via Marco d'Oggiono n. 13 – Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Enzo Barilà del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato in Piazza Cinque Giornate n.
5 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
- per la Circoscrizione del Tribunale Controparte_2
di Lecco (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal proc. P.IVA_2
dom. avv. Antonio Corti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato in Via Leonardo da Vinci n. 15
– Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici pagina 1 di 11 RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Impugnazione della decisione del Controparte_3
n. 16/2025 R.G. Dec.
[...]
All'udienza del 1° luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE e DICHIARARE come la deliberazione istruttoria del 29.05.2023 del
[...]
di Lecco sia nulla, invalida ed inefficace e per l'effetto ACCERTARE e Controparte_4
DICHIARARE nulla, ovvero annullarsi e/o revocarsi e/o DICHIARARE priva di ogni effetto la deliberazione impugnata di
cui alla deliberazione disciplinare del Controparte_3
assunta in data 25.03.2025, depositata in data 16.04.2025 e notificata in data 17.04.2025, per le ragioni di cui
[...]
alla parte motiva del presente atto, con conseguente pronuncia di ANNULLAMENTO della sanzione disciplinare
comminata al dr. in relazione alla radiazione dall'esercizio della professione di commercialista ed Parte_1
esperto contabile.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale di merito, REVOCARE la sanzione della
radiazione comminata al dr. APPLICANDO altra sanzione meno afflittiva e ciò per le ragioni di cui alla Parte_1
parte motiva del presente atto.
Con vittoria di spese e di compensi di legale ex DM 147/2022”.
Per parte resistente : “Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia respingere integralmente il Controparte_3
ricorso opposto, con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, premessa ogni più Controparte_5
opportuna declaratoria:
nel merito: rigettare il ricorso proposto dal Dr e confermare la decisione impugnata. Parte_1
Con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 16.5.2025, il dott. , Parte_1
commercialista iscritto presso l' di Lecco, Controparte_2
ha tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 28.6.2005 n. 139 la deliberazione del
– assunta in data Controparte_3
25.3.2025, depositata in data 16.4.2025 e notificata il successivo 17.4.2025 (come da doc. 1 del ricorrente) – che ha respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare della radiazione, inflittagli con delibera del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine Territoriale di Lecco il 4.7.2024 (doc. 5 del ricorrente), chiedendo la declaratoria di nullità ovvero di annullamento della delibera e, in subordine,
l'irrogazione di una sanzione meno grave.
In sintesi, il ricorrente ha sostenuto l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 9 comma 5 del Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare per illegittimità della proroga del termine di 18 mesi ivi previsto, disposta dal Consiglio di disciplina di Lecco con delibera
29.5.2023 per supplemento di istruttoria, in quanto nessuna attività istruttoria ulteriore sarebbe stata necessaria ai fini della decisione e la nuova attività di indagine si sarebbe rivelata in realtà identica a quella già esperita, così come i documenti acquisiti erano già disponibili nei 18 mesi previsti dalla procedura regolamentare. Inoltre, con la delibera 31.3.2023, con cui il Consiglio di disciplina di Lecco
si è riservato di emettere la decisione, dopo aver fatto discutere i difensori, l'istruttoria era completata e non v'erano poteri per rimettere la causa in istruttoria, bensì essa doveva essere decisa nei successivi 60
giorni.
Nel merito, il commercialista ha sostenuto la sproporzionalità fra la sanzione irrogata ed il fatto commesso, ritenuto frutto di un errore professionale ed ha invocato la concessione di circostanze attenuanti, quanto meno al fine di veder sostituita la radiazione da una pena meno afflittiva.
2. - Si è costituito in giudizio il Controparte_1
che ha preso puntuale posizione su tutte le argomentazioni del ricorrente, chiedendone il
[...]
rigetto e rimarcando, per alcune di esse, l'inammissibilità per non esser state avanzate in sede amministrativa.
3. - Si è costituito in giudizio anche Controparte_6
, che ha difeso la correttezza del proprio operato ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
[...]
pagina 3 di 11 4. - All'udienza camerale dell'1.7.2025 i procuratori delle parti hanno nuovamente esposto oralmente le loro posizioni e la causa è passata in decisione.
5. - Nulla quaestio sulla impugnabilità innanzi al Giudice Ordinario della deliberazione in materia disciplinare resa dal Controparte_7
(cfr. Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30785), così come sulla competenza del Tribunale del
[...]
luogo dove ha sede il Consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione, anche in caso di impugnazioni delle deliberazioni rese dal Consiglio Nazionale (Cass.
5.7.2023 n. 19010; Cass.
21.2.2013 n. 4370).
Risulta ammessa dallo stesso costituito la possibilità per il Tribunale, Controparte_3
investito dell'intera vicenda, di entrare nel merito di essa e di poter anche modificare in melius la sanzione irrogata.
In ogni caso, però, al Tribunale non possono essere proposte, come ragioni di impugnazione,
censure non sollevate innanzi ai precedenti organi amministrativi.
6. - Tanto chiarito, sotto l'aspetto procedurale il dott. ha ritenuto viziato il Parte_1
provvedimento assunto dal Consiglio di Disciplina Territoriale di Lecco in data 29.5.2023 (doc. 4 del ricorrente) di riapertura dell'istruttoria con proroga dei termini del procedimento da 18 a 30 mesi (con conseguente improcedibilità e nullità della decisione finale) sotto due profili: una volta assunta in decisione la questione disciplinare nella seduta del 31.3.2023, il Consiglio di Disciplina avrebbe dovuto solo decidere e non avrebbe invece avuto il potere di riaprire l'istruttoria; anche qualora avesse avuto tale potere, il provvedimento di riapertura dell'istruttoria sarebbe stato un mero espediente per evitare l'inutile decorso del termine della decisione e della durata del procedimento, tant'è che non sarebbe stata esplicitata l'attività istruttoria ritenuta ulteriormente necessaria e, di fatto, quella concretamente effettuata sarebbe stata del tutto inutile ai fini della decisione poi assunta.
Come correttamente evidenziato dal resistente il primo profilo di Controparte_3
impugnativa non è contenuto nel ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'1.8.2024 (prodotto al doc. 7 del resistente ) che ha portato alla pronuncia qui censurata: la novità del Controparte_3
motivo (per come già detto al §. 5) rende inammissibile la doglianza, che pertanto il Collegio non può
decidere nel merito.
pagina 4 di 11 Sotto l'altro aspetto, l'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare prescrive che “Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere
concluso entro 18 mesi dall'avvenuta notifica di apertura del procedimento” (comma 5) ma “Il
Consiglio o il Collegio di Disciplina può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il
termine dei 18 mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di 30 mesi, salvo quanto disposto all'art. 21. I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla
data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della
decisione”.
Nello specifico, il procedimento disciplinare si è aperto in data 21.1.2022 (come da doc. 2 del ricorrente) e al momento della deliberazione 29.5.2023 di rimessione in istruttoria il termine di 18 mesi non era ancora scaduto (mancando almeno ancora 2 mesi).
La semplice lettura della deliberazione 29.5.2023 sconfessa l'assunto del ricorrente, secondo il quale non avrebbe specificato l'attività d'indagine suppletiva. Si legge, infatti, alla pag. 7 del provvedimento (doc. 4 cit. del ricorrente e doc. 9 del resistente ): “Esaminati gli Controparte_3
esiti delle udienze istruttoria e dibattimentale il Consiglio di Disciplina ravvisa circostanze che
rendono necessaria la riapertura della fase istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di prova
anche alla luce della decisione n. 28/2022 emessa in data 9 marzo 2023 del Consiglio di Disciplina
e protocollata agli atti di codesto CDT Controparte_3
protocollo n. 10 del 31 marzo 2023; con riferimento alle dichiarazioni fornite dall'incolpato il CDT
ritiene altresì necessaria una audizione del Curatore di nuova nomina”.
La delibera del 9.3.2023, essendo stata protocollata il giorno stesso della riserva in decisione da parte del , non poteva esser stata vagliata nel Parte_2
contraddittorio con l'incolpato, sicché è certamente corretto, anche nell'interesse difensivo di quest'ultimo, che l'Organo disciplinare territoriale abbia riaperto l'istruttoria per consentirne la valutazione in contraddittorio. La decisione (prodotta al doc. 10 del resistente ) Controparte_3
riguarda una condotta di impossessamento di fondi fallimentari da parte del ed ha Parte_3
comportato la sospensione dall'esercizio della professione per anni due: ponendosi come antecedente condotta illecita, valutabile come reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti,
pagina 5 di 11 opportunamente il Consiglio di Disciplina ha voluto appurarne il contenuto. Peraltro, quel provvedimento è stato impugnato innanzi al Tribunale di Lecco e nel disposto supplemento di istruttoria il ha potuto apprendere l'esito della pronuncia Parte_2
(sentenza n. 8/2023 del 17.7.2023 al doc. 8 del resistente e doc. 9 del Consiglio Controparte_3
dell'Ordine di Lecco) ed il passaggio in giudicato di essa, con conseguente definitività della sanzione disciplinare irrogata.
Inoltre, come risolutivamente chiarito in questa sede dal resistente Consiglio dell'Ordine di
Lecco, è stata esercitata ulteriore attività istruttoria consistita nell'accesso agli atti del Controparte_8
– di cui il dott. è stato Curatore sino alla rimozione in data 25.9.2019 e sua
[...] Parte_1
sostituzione con il dott. – autorizzata il 3.10.2023 (doc. 7 del Consiglio dell'Ordine di CP_9
Lecco), che ha consentito di verificare le intenzioni del di agire verso il dott. CP_8 Parte_1
per risarcimento dei danni da responsabilità professionale (cfr. relazione semestrale al doc. 8 del
Consiglio dell'Ordine di Lecco). All'uopo il 24.10.2023 è stato sentito il nuovo Curatore fallimentare,
che era stato sentito anni prima (esattamente l'11.12.2020, come si legge nel più volte citato verbale della seduta del 29.5.2023) in fase preistruttoria e a poca distanza dal suo insediamento.
Di questa attività il provvedimento del 12.6.2024 dà espressamente conto (cfr. pag. 10 e seg.) e,
contrariamente alle tesi del ricorrente, questo Collegio valuta l'attività istruttoria suppletiva come rilevante e necessaria ai fini della decisione assunta, anche nell'interesse dell'incolpato, in quanto ha acclarato la definitività della sanzione della sospensione biennale, aspetto importante ai fini della comminazione della nuova sanzione, ed ha fatto il punto sulle iniziative del . CP_8
Ne consegue che la proroga del termine del procedimento è stata tutt'altro che “fittizia” ma piuttosto motivata da valide ragioni di chiarezza su elementi risultati risolutivi ai fini della decisione e della scelta della sanzione da irrogare.
7. - Passando al merito della vicenda, il ricorrente ha sostenuto la sproporzione della sanzione disciplinare, tornando ad affermare – ma nuovamente senza in alcun modo provare – che, ricevuta l'autorizzazione del G.D. a pagare l'IVA del per euro 50.056,38 e prelevato l'importo in CP_8
data 18.7.2019, il versamento sarebbe avvenuto solo in data 7.10.2019 perché “era convinto di aver proceduto al versamento … avendo incaricato di tale incombenza gli allora collaboratori di studio”.
pagina 6 di 11 Quand'anche ciò fosse vero – ma, come si dirà, il contegno successivo del dott. lo Parte_1
sconfessa – resta il fatto che un Curatore fallimentare, pubblico ufficiale che si trova a gestire denaro nell'interesse dei creditori concorsuali, non può superficialmente credere che i versamenti siano stati fatti da suoi incaricati, bensì deve appurare con sollecitudine che l'adempimento delegato sia realmente stato evaso. La leggerezza nella gestione della vicenda appare già di per sé integrare plurimi profili di rilievo deontologico.
E' stato inoltre accertato, anche attraverso la relazione del nuovo Curatore e la sua diretta audizione da parte del , che alla richiesta del dott. Parte_2 CP_9
con e-mail del 7.10.2019 e con personale visita allo studio del dott. , di fornire spiegazioni Parte_1
circa il versamento IVA che non risultava, l'odierno ricorrente ha assicurato di aver eseguito il pagamento nei mesi precedenti ma ha addotto come spiegazione dell'impossibilità di darne prova documentale attraverso la quietanza la momentanea inutilizzabilità del p.c. (fatto che, ad oggi, non è
stato in alcun modo provato). Messo alle strette, il professionista nella mattina del 9.10.2019 ha inviato una e-mail al Curatore con allegata copia della ricevuta di invio del pagamento all'Agenzia CP_9
delle Entrate con una contraffazione nella data dell'invio. Nella presente sede il ricorrente ha depositato
(al relativo doc. 7) la e-mail ma non l'allegato e ciò non consente al Collegio la diretta disamina del documento. Sarebbe stato preciso onere del dott. , che nega la contraffazione, permettere Parte_1
anche al Collegio di appurare il contenuto del modello F24 relativo al versamento dell'IVA.
E' però fortemente eloquente l'e-mail del pomeriggio di quello stesso 9.10.2019 (doc. 8 del ricorrente), inviata sempre dal dott. e nella quale ammette: “Ho pagato gli F24 ma il Parte_1
giorno 7 ottobre. Non ho ancora ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la relativa quietanza”. Non solo,
ma consapevole della gravità della condotta, aggiunge: “mi spiace per l'accaduto che sicuramente non
mi fa fare bella figura (…) Sono mortificato e rimango a tua disposizione”.
Inoltre, nell'audizione del 20.3.2024, lo stesso dott. ha confermato “di aver Parte_1
trasmesso n. 1 F24, come da attestazione di avvenuta trasmissione composta da n. 3 pagine, da cui
risulta: data pagamento 19/07/2019 e protocollo pagamento 191007…” ossia un protocollo attestante il pagamento nella diversa data del 7.10.2019. La spiegazione fornita in termini di negazione della contraffazione – “Il documento non è contraffatto, ma è errato nell'ambito dell'allegazione alla mail”
pagina 7 di 11 – è assolutamente inverosimile, in quanto, come spiegato dal Curatore la data del pagamento CP_9
viene creata dal sistema: non si tratta, quindi, di aver allegato erroneamente alla e-mail un documento riferito ad altra transazione, bensì dell'effettuazione di una correzione sul documento nella data del pagamento, antergata al 19.7.2019, senza essersi reso conto – o sperando che altri non si rendessero conto – dell'esistenza nel documento stesso della protocollazione, che indica la data dell'operazione.
Anche il Collegio, dalle stesse risultanze probatorie esaminate dai due Consigli di Disciplina,
trae lo stesso convincimento, ossia che il commercialista , ben consapevole di aver Parte_1
accreditato sul suo conto corrente personale in data 18.7.2019 oltre 50.000,00 euro del e di CP_8
non aver provveduto a versarli a titolo di IVA, abbia tentato di trarre in inganno il nuovo Curatore,
assicurandogli di aver pagato per tempo e spedendo una prova falsificata dell'avvenuto versamento,
salvo poi ammettere il tutto quando ovviamente dal cassetto fiscale sarebbe risultata la verità.
A ben vedere, questo comportamento di accreditare su conti personali denari del era CP_8
già stato tenuto dal dott. anche in epoca precedente (a partire dal 15.11.2017) e si era Parte_1
attuato anche allora mediante falsificazione di mandati di pagamento presentati alla banca.
La gravità della condotta relativa al tardato versamento dell'IVA – versamento effettuato solo una volta sollecitato dal nuovo Curatore e non certo spontaneamente – acquista ancor più pregnanza alla luce del precedente pressoché analogo contegno di appropriazione indebita di altri (e ben più
cospicui) fondi fallimentari e del tutto correttamente è stata sanzionata con la radiazione.
8. - Le argomentazioni spese nella presente sede dal ricorrente per ottenere una mitigazione della sanzione non risultano persuasive.
8.1 - Lo stato depressivo non risulta comprovato da alcuna documentazione medica. In effetti se ne parla nella prima riunione del Consiglio di Disciplina Territoriale del 22.2.2022, per tale motivo aggiornato al 31.3.2023 (doc. 4 cit. del ricorrente). Non di meno, come esattamente evidenziato anche nel provvedimento impugnato, la consapevolezza della malattia avrebbe dovuto consigliare il commercialista, se non a sospendere la sua attività, quanto meno a farsi assistere da colleghi nello svolgimento degli incombenti professionali. Con riguardo alla funzione di Curatore, avrebbe dovuto informarne il G.D. e chiedere la nomina di un coadiutore. In ogni caso, non v'è prova di alcun genere che l'episodio contestato (tardato versamento dell'IVA dopo aver accreditato oltre 50.000,00 euro su pagina 8 di 11 conto corrente personale da più di due mesi ed attivazione al pagamento solo una volta scoperto l'omesso pagamento ad opera del nuovo Curatore) sia eziologicamente riconducibile ad un non meglio documentato stato depressivo.
8.2 - Il risarcimento dei danni arrecati al anche per il ritardato versamento dell'IVA, CP_8
che ha formato oggetto della sentenza di questo Tribunale n. 448/2024 dell'1/3.6.2024 (doc. 9 del ricorrente e doc. 11 del resistente ), non può essere valutato a favore del dott. Controparte_3
, non solo perché non si è trattato di un risarcimento spontaneo, ma anche perché la Parte_1
provvista è stata conferita dall'assicurazione professionale (salva la minima franchigia di euro 5.000,00
e la tassa di registro, come ammesso dallo stesso ricorrente).
8.3 - La riabilitazione per la condanna penale (patteggiata con sospensione condizionale della pena) relativa alla vicenda di impossessamento di fondi del non risulta che sia stata CP_8
concessa e, ancor prima, richiesta: nessun documento prodotto comprova tale asserzione. In ogni caso,
il profilo penalistico della vicenda non collima con il diverso rilievo disciplinare, che ha portato alla comminazione della sanzione della sospensione dalla professione per anni due, passata in giudicato.
8.4 - Il procedimento n. 2/2013, conclusosi con la censura a causa della partecipazione del dott.
al Consiglio di Amministrazione di una società di cui era socio, non ha formato oggetto di Parte_1
un ricorso rimasto senza seguito (come sostenuto dal ricorrente), bensì è stato dichiarato irricevibile per tardiva impugnazione dal Consiglio di Disciplina Nazionale (come dimostrato dal resistente Consiglio
dell'Ordine col doc. 3).
8.5 - Il procedimento n. 4/2016, concluso con la comminazione da parte del Consiglio di
Disciplina della sospensione per mesi 4, non è stato semplicemente impugnato innanzi al Parte_2
Consiglio di Disciplina Nazionale (come dichiarato in ricorso), ma è stato deciso e respinto (come dimostrato dal resistente Consiglio dell'Ordine col doc. 4).
8.6 - Il procedimento n. 6/2017 si è comunque concluso con censura.
La valutazione dei citati precedenti, in alcun modo scriminati o attenutati dalla condizione psico-fisica di depressione, in uno con la gravità della condotta qui in evidenza, rende corretta la sanzione comminata della radiazione, in applicazione del comma 3 dell'art. 8 del regolamento recante
Codice delle sanzioni disciplinari, in quanto denota un comportamento professionale complessivo del pagina 9 di 11 dott. non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione e non Parte_1
risponde ai doveri di lealtà nei confronti di clienti, fra i quali va annoverato il in relazione al CP_8
quale, giova ribadirlo, il Curatore riveste il ruolo di pubblico ufficiale.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, il ricorrente va condannato a rifonderle alle due parti resistenti nell'importo che si liquida – in mancanza di note, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza istruttoria e senza scritti conclusionali) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 e successive modificazioni
– in euro 3.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
10. - Il Collegio, preso atto dell'inammissibilità di alcune delle ragioni oppositive e della palese infondatezza di altre, stima sussistenti i presupposti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e, per l'effetto,
condanna il ricorrente a pagare a ciascuna delle controparti la somma di euro 6.000,00 calcolata equitativamente nel doppio dei compensi, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
Ricorre, infine, l'applicazione dell'ultimo comma della citata norma, sicché il ricorrente va condannato a pagare alla casa delle ammende la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
RIGETTA
il ricorso.
AN
(C.F. ) a rifondere alle due parti resistenti le spese di lite per Parte_1 C.F._1
euro 3.000,00 ciascuna, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché, ai sensi dell'art. 96
comma 3 c.p.c., a pagare a ciascuna la somma di euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
AN
(C.F. ) a pagare alla casa delle ammende la somma di euro Parte_1 C.F._1
3.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
pagina 10 di 11 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 32 D.Lgs. 139/2005 depositato in Cancelleria in data 16
maggio 2025 ed iscritta al n. 733 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso del proc. dom. avv. Luca Parte_1 C.F._1
Marsigli del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato in Via Marco d'Oggiono n. 13 – Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Enzo Barilà del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato in Piazza Cinque Giornate n.
5 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
- per la Circoscrizione del Tribunale Controparte_2
di Lecco (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal proc. P.IVA_2
dom. avv. Antonio Corti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato in Via Leonardo da Vinci n. 15
– Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici pagina 1 di 11 RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Impugnazione della decisione del Controparte_3
n. 16/2025 R.G. Dec.
[...]
All'udienza del 1° luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE e DICHIARARE come la deliberazione istruttoria del 29.05.2023 del
[...]
di Lecco sia nulla, invalida ed inefficace e per l'effetto ACCERTARE e Controparte_4
DICHIARARE nulla, ovvero annullarsi e/o revocarsi e/o DICHIARARE priva di ogni effetto la deliberazione impugnata di
cui alla deliberazione disciplinare del Controparte_3
assunta in data 25.03.2025, depositata in data 16.04.2025 e notificata in data 17.04.2025, per le ragioni di cui
[...]
alla parte motiva del presente atto, con conseguente pronuncia di ANNULLAMENTO della sanzione disciplinare
comminata al dr. in relazione alla radiazione dall'esercizio della professione di commercialista ed Parte_1
esperto contabile.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale di merito, REVOCARE la sanzione della
radiazione comminata al dr. APPLICANDO altra sanzione meno afflittiva e ciò per le ragioni di cui alla Parte_1
parte motiva del presente atto.
Con vittoria di spese e di compensi di legale ex DM 147/2022”.
Per parte resistente : “Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia respingere integralmente il Controparte_3
ricorso opposto, con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, premessa ogni più Controparte_5
opportuna declaratoria:
nel merito: rigettare il ricorso proposto dal Dr e confermare la decisione impugnata. Parte_1
Con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 16.5.2025, il dott. , Parte_1
commercialista iscritto presso l' di Lecco, Controparte_2
ha tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 28.6.2005 n. 139 la deliberazione del
– assunta in data Controparte_3
25.3.2025, depositata in data 16.4.2025 e notificata il successivo 17.4.2025 (come da doc. 1 del ricorrente) – che ha respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare della radiazione, inflittagli con delibera del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine Territoriale di Lecco il 4.7.2024 (doc. 5 del ricorrente), chiedendo la declaratoria di nullità ovvero di annullamento della delibera e, in subordine,
l'irrogazione di una sanzione meno grave.
In sintesi, il ricorrente ha sostenuto l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 9 comma 5 del Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare per illegittimità della proroga del termine di 18 mesi ivi previsto, disposta dal Consiglio di disciplina di Lecco con delibera
29.5.2023 per supplemento di istruttoria, in quanto nessuna attività istruttoria ulteriore sarebbe stata necessaria ai fini della decisione e la nuova attività di indagine si sarebbe rivelata in realtà identica a quella già esperita, così come i documenti acquisiti erano già disponibili nei 18 mesi previsti dalla procedura regolamentare. Inoltre, con la delibera 31.3.2023, con cui il Consiglio di disciplina di Lecco
si è riservato di emettere la decisione, dopo aver fatto discutere i difensori, l'istruttoria era completata e non v'erano poteri per rimettere la causa in istruttoria, bensì essa doveva essere decisa nei successivi 60
giorni.
Nel merito, il commercialista ha sostenuto la sproporzionalità fra la sanzione irrogata ed il fatto commesso, ritenuto frutto di un errore professionale ed ha invocato la concessione di circostanze attenuanti, quanto meno al fine di veder sostituita la radiazione da una pena meno afflittiva.
2. - Si è costituito in giudizio il Controparte_1
che ha preso puntuale posizione su tutte le argomentazioni del ricorrente, chiedendone il
[...]
rigetto e rimarcando, per alcune di esse, l'inammissibilità per non esser state avanzate in sede amministrativa.
3. - Si è costituito in giudizio anche Controparte_6
, che ha difeso la correttezza del proprio operato ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
[...]
pagina 3 di 11 4. - All'udienza camerale dell'1.7.2025 i procuratori delle parti hanno nuovamente esposto oralmente le loro posizioni e la causa è passata in decisione.
5. - Nulla quaestio sulla impugnabilità innanzi al Giudice Ordinario della deliberazione in materia disciplinare resa dal Controparte_7
(cfr. Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30785), così come sulla competenza del Tribunale del
[...]
luogo dove ha sede il Consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione, anche in caso di impugnazioni delle deliberazioni rese dal Consiglio Nazionale (Cass.
5.7.2023 n. 19010; Cass.
21.2.2013 n. 4370).
Risulta ammessa dallo stesso costituito la possibilità per il Tribunale, Controparte_3
investito dell'intera vicenda, di entrare nel merito di essa e di poter anche modificare in melius la sanzione irrogata.
In ogni caso, però, al Tribunale non possono essere proposte, come ragioni di impugnazione,
censure non sollevate innanzi ai precedenti organi amministrativi.
6. - Tanto chiarito, sotto l'aspetto procedurale il dott. ha ritenuto viziato il Parte_1
provvedimento assunto dal Consiglio di Disciplina Territoriale di Lecco in data 29.5.2023 (doc. 4 del ricorrente) di riapertura dell'istruttoria con proroga dei termini del procedimento da 18 a 30 mesi (con conseguente improcedibilità e nullità della decisione finale) sotto due profili: una volta assunta in decisione la questione disciplinare nella seduta del 31.3.2023, il Consiglio di Disciplina avrebbe dovuto solo decidere e non avrebbe invece avuto il potere di riaprire l'istruttoria; anche qualora avesse avuto tale potere, il provvedimento di riapertura dell'istruttoria sarebbe stato un mero espediente per evitare l'inutile decorso del termine della decisione e della durata del procedimento, tant'è che non sarebbe stata esplicitata l'attività istruttoria ritenuta ulteriormente necessaria e, di fatto, quella concretamente effettuata sarebbe stata del tutto inutile ai fini della decisione poi assunta.
Come correttamente evidenziato dal resistente il primo profilo di Controparte_3
impugnativa non è contenuto nel ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'1.8.2024 (prodotto al doc. 7 del resistente ) che ha portato alla pronuncia qui censurata: la novità del Controparte_3
motivo (per come già detto al §. 5) rende inammissibile la doglianza, che pertanto il Collegio non può
decidere nel merito.
pagina 4 di 11 Sotto l'altro aspetto, l'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare prescrive che “Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere
concluso entro 18 mesi dall'avvenuta notifica di apertura del procedimento” (comma 5) ma “Il
Consiglio o il Collegio di Disciplina può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il
termine dei 18 mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di 30 mesi, salvo quanto disposto all'art. 21. I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla
data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della
decisione”.
Nello specifico, il procedimento disciplinare si è aperto in data 21.1.2022 (come da doc. 2 del ricorrente) e al momento della deliberazione 29.5.2023 di rimessione in istruttoria il termine di 18 mesi non era ancora scaduto (mancando almeno ancora 2 mesi).
La semplice lettura della deliberazione 29.5.2023 sconfessa l'assunto del ricorrente, secondo il quale non avrebbe specificato l'attività d'indagine suppletiva. Si legge, infatti, alla pag. 7 del provvedimento (doc. 4 cit. del ricorrente e doc. 9 del resistente ): “Esaminati gli Controparte_3
esiti delle udienze istruttoria e dibattimentale il Consiglio di Disciplina ravvisa circostanze che
rendono necessaria la riapertura della fase istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di prova
anche alla luce della decisione n. 28/2022 emessa in data 9 marzo 2023 del Consiglio di Disciplina
e protocollata agli atti di codesto CDT Controparte_3
protocollo n. 10 del 31 marzo 2023; con riferimento alle dichiarazioni fornite dall'incolpato il CDT
ritiene altresì necessaria una audizione del Curatore di nuova nomina”.
La delibera del 9.3.2023, essendo stata protocollata il giorno stesso della riserva in decisione da parte del , non poteva esser stata vagliata nel Parte_2
contraddittorio con l'incolpato, sicché è certamente corretto, anche nell'interesse difensivo di quest'ultimo, che l'Organo disciplinare territoriale abbia riaperto l'istruttoria per consentirne la valutazione in contraddittorio. La decisione (prodotta al doc. 10 del resistente ) Controparte_3
riguarda una condotta di impossessamento di fondi fallimentari da parte del ed ha Parte_3
comportato la sospensione dall'esercizio della professione per anni due: ponendosi come antecedente condotta illecita, valutabile come reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti,
pagina 5 di 11 opportunamente il Consiglio di Disciplina ha voluto appurarne il contenuto. Peraltro, quel provvedimento è stato impugnato innanzi al Tribunale di Lecco e nel disposto supplemento di istruttoria il ha potuto apprendere l'esito della pronuncia Parte_2
(sentenza n. 8/2023 del 17.7.2023 al doc. 8 del resistente e doc. 9 del Consiglio Controparte_3
dell'Ordine di Lecco) ed il passaggio in giudicato di essa, con conseguente definitività della sanzione disciplinare irrogata.
Inoltre, come risolutivamente chiarito in questa sede dal resistente Consiglio dell'Ordine di
Lecco, è stata esercitata ulteriore attività istruttoria consistita nell'accesso agli atti del Controparte_8
– di cui il dott. è stato Curatore sino alla rimozione in data 25.9.2019 e sua
[...] Parte_1
sostituzione con il dott. – autorizzata il 3.10.2023 (doc. 7 del Consiglio dell'Ordine di CP_9
Lecco), che ha consentito di verificare le intenzioni del di agire verso il dott. CP_8 Parte_1
per risarcimento dei danni da responsabilità professionale (cfr. relazione semestrale al doc. 8 del
Consiglio dell'Ordine di Lecco). All'uopo il 24.10.2023 è stato sentito il nuovo Curatore fallimentare,
che era stato sentito anni prima (esattamente l'11.12.2020, come si legge nel più volte citato verbale della seduta del 29.5.2023) in fase preistruttoria e a poca distanza dal suo insediamento.
Di questa attività il provvedimento del 12.6.2024 dà espressamente conto (cfr. pag. 10 e seg.) e,
contrariamente alle tesi del ricorrente, questo Collegio valuta l'attività istruttoria suppletiva come rilevante e necessaria ai fini della decisione assunta, anche nell'interesse dell'incolpato, in quanto ha acclarato la definitività della sanzione della sospensione biennale, aspetto importante ai fini della comminazione della nuova sanzione, ed ha fatto il punto sulle iniziative del . CP_8
Ne consegue che la proroga del termine del procedimento è stata tutt'altro che “fittizia” ma piuttosto motivata da valide ragioni di chiarezza su elementi risultati risolutivi ai fini della decisione e della scelta della sanzione da irrogare.
7. - Passando al merito della vicenda, il ricorrente ha sostenuto la sproporzione della sanzione disciplinare, tornando ad affermare – ma nuovamente senza in alcun modo provare – che, ricevuta l'autorizzazione del G.D. a pagare l'IVA del per euro 50.056,38 e prelevato l'importo in CP_8
data 18.7.2019, il versamento sarebbe avvenuto solo in data 7.10.2019 perché “era convinto di aver proceduto al versamento … avendo incaricato di tale incombenza gli allora collaboratori di studio”.
pagina 6 di 11 Quand'anche ciò fosse vero – ma, come si dirà, il contegno successivo del dott. lo Parte_1
sconfessa – resta il fatto che un Curatore fallimentare, pubblico ufficiale che si trova a gestire denaro nell'interesse dei creditori concorsuali, non può superficialmente credere che i versamenti siano stati fatti da suoi incaricati, bensì deve appurare con sollecitudine che l'adempimento delegato sia realmente stato evaso. La leggerezza nella gestione della vicenda appare già di per sé integrare plurimi profili di rilievo deontologico.
E' stato inoltre accertato, anche attraverso la relazione del nuovo Curatore e la sua diretta audizione da parte del , che alla richiesta del dott. Parte_2 CP_9
con e-mail del 7.10.2019 e con personale visita allo studio del dott. , di fornire spiegazioni Parte_1
circa il versamento IVA che non risultava, l'odierno ricorrente ha assicurato di aver eseguito il pagamento nei mesi precedenti ma ha addotto come spiegazione dell'impossibilità di darne prova documentale attraverso la quietanza la momentanea inutilizzabilità del p.c. (fatto che, ad oggi, non è
stato in alcun modo provato). Messo alle strette, il professionista nella mattina del 9.10.2019 ha inviato una e-mail al Curatore con allegata copia della ricevuta di invio del pagamento all'Agenzia CP_9
delle Entrate con una contraffazione nella data dell'invio. Nella presente sede il ricorrente ha depositato
(al relativo doc. 7) la e-mail ma non l'allegato e ciò non consente al Collegio la diretta disamina del documento. Sarebbe stato preciso onere del dott. , che nega la contraffazione, permettere Parte_1
anche al Collegio di appurare il contenuto del modello F24 relativo al versamento dell'IVA.
E' però fortemente eloquente l'e-mail del pomeriggio di quello stesso 9.10.2019 (doc. 8 del ricorrente), inviata sempre dal dott. e nella quale ammette: “Ho pagato gli F24 ma il Parte_1
giorno 7 ottobre. Non ho ancora ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la relativa quietanza”. Non solo,
ma consapevole della gravità della condotta, aggiunge: “mi spiace per l'accaduto che sicuramente non
mi fa fare bella figura (…) Sono mortificato e rimango a tua disposizione”.
Inoltre, nell'audizione del 20.3.2024, lo stesso dott. ha confermato “di aver Parte_1
trasmesso n. 1 F24, come da attestazione di avvenuta trasmissione composta da n. 3 pagine, da cui
risulta: data pagamento 19/07/2019 e protocollo pagamento 191007…” ossia un protocollo attestante il pagamento nella diversa data del 7.10.2019. La spiegazione fornita in termini di negazione della contraffazione – “Il documento non è contraffatto, ma è errato nell'ambito dell'allegazione alla mail”
pagina 7 di 11 – è assolutamente inverosimile, in quanto, come spiegato dal Curatore la data del pagamento CP_9
viene creata dal sistema: non si tratta, quindi, di aver allegato erroneamente alla e-mail un documento riferito ad altra transazione, bensì dell'effettuazione di una correzione sul documento nella data del pagamento, antergata al 19.7.2019, senza essersi reso conto – o sperando che altri non si rendessero conto – dell'esistenza nel documento stesso della protocollazione, che indica la data dell'operazione.
Anche il Collegio, dalle stesse risultanze probatorie esaminate dai due Consigli di Disciplina,
trae lo stesso convincimento, ossia che il commercialista , ben consapevole di aver Parte_1
accreditato sul suo conto corrente personale in data 18.7.2019 oltre 50.000,00 euro del e di CP_8
non aver provveduto a versarli a titolo di IVA, abbia tentato di trarre in inganno il nuovo Curatore,
assicurandogli di aver pagato per tempo e spedendo una prova falsificata dell'avvenuto versamento,
salvo poi ammettere il tutto quando ovviamente dal cassetto fiscale sarebbe risultata la verità.
A ben vedere, questo comportamento di accreditare su conti personali denari del era CP_8
già stato tenuto dal dott. anche in epoca precedente (a partire dal 15.11.2017) e si era Parte_1
attuato anche allora mediante falsificazione di mandati di pagamento presentati alla banca.
La gravità della condotta relativa al tardato versamento dell'IVA – versamento effettuato solo una volta sollecitato dal nuovo Curatore e non certo spontaneamente – acquista ancor più pregnanza alla luce del precedente pressoché analogo contegno di appropriazione indebita di altri (e ben più
cospicui) fondi fallimentari e del tutto correttamente è stata sanzionata con la radiazione.
8. - Le argomentazioni spese nella presente sede dal ricorrente per ottenere una mitigazione della sanzione non risultano persuasive.
8.1 - Lo stato depressivo non risulta comprovato da alcuna documentazione medica. In effetti se ne parla nella prima riunione del Consiglio di Disciplina Territoriale del 22.2.2022, per tale motivo aggiornato al 31.3.2023 (doc. 4 cit. del ricorrente). Non di meno, come esattamente evidenziato anche nel provvedimento impugnato, la consapevolezza della malattia avrebbe dovuto consigliare il commercialista, se non a sospendere la sua attività, quanto meno a farsi assistere da colleghi nello svolgimento degli incombenti professionali. Con riguardo alla funzione di Curatore, avrebbe dovuto informarne il G.D. e chiedere la nomina di un coadiutore. In ogni caso, non v'è prova di alcun genere che l'episodio contestato (tardato versamento dell'IVA dopo aver accreditato oltre 50.000,00 euro su pagina 8 di 11 conto corrente personale da più di due mesi ed attivazione al pagamento solo una volta scoperto l'omesso pagamento ad opera del nuovo Curatore) sia eziologicamente riconducibile ad un non meglio documentato stato depressivo.
8.2 - Il risarcimento dei danni arrecati al anche per il ritardato versamento dell'IVA, CP_8
che ha formato oggetto della sentenza di questo Tribunale n. 448/2024 dell'1/3.6.2024 (doc. 9 del ricorrente e doc. 11 del resistente ), non può essere valutato a favore del dott. Controparte_3
, non solo perché non si è trattato di un risarcimento spontaneo, ma anche perché la Parte_1
provvista è stata conferita dall'assicurazione professionale (salva la minima franchigia di euro 5.000,00
e la tassa di registro, come ammesso dallo stesso ricorrente).
8.3 - La riabilitazione per la condanna penale (patteggiata con sospensione condizionale della pena) relativa alla vicenda di impossessamento di fondi del non risulta che sia stata CP_8
concessa e, ancor prima, richiesta: nessun documento prodotto comprova tale asserzione. In ogni caso,
il profilo penalistico della vicenda non collima con il diverso rilievo disciplinare, che ha portato alla comminazione della sanzione della sospensione dalla professione per anni due, passata in giudicato.
8.4 - Il procedimento n. 2/2013, conclusosi con la censura a causa della partecipazione del dott.
al Consiglio di Amministrazione di una società di cui era socio, non ha formato oggetto di Parte_1
un ricorso rimasto senza seguito (come sostenuto dal ricorrente), bensì è stato dichiarato irricevibile per tardiva impugnazione dal Consiglio di Disciplina Nazionale (come dimostrato dal resistente Consiglio
dell'Ordine col doc. 3).
8.5 - Il procedimento n. 4/2016, concluso con la comminazione da parte del Consiglio di
Disciplina della sospensione per mesi 4, non è stato semplicemente impugnato innanzi al Parte_2
Consiglio di Disciplina Nazionale (come dichiarato in ricorso), ma è stato deciso e respinto (come dimostrato dal resistente Consiglio dell'Ordine col doc. 4).
8.6 - Il procedimento n. 6/2017 si è comunque concluso con censura.
La valutazione dei citati precedenti, in alcun modo scriminati o attenutati dalla condizione psico-fisica di depressione, in uno con la gravità della condotta qui in evidenza, rende corretta la sanzione comminata della radiazione, in applicazione del comma 3 dell'art. 8 del regolamento recante
Codice delle sanzioni disciplinari, in quanto denota un comportamento professionale complessivo del pagina 9 di 11 dott. non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione e non Parte_1
risponde ai doveri di lealtà nei confronti di clienti, fra i quali va annoverato il in relazione al CP_8
quale, giova ribadirlo, il Curatore riveste il ruolo di pubblico ufficiale.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, il ricorrente va condannato a rifonderle alle due parti resistenti nell'importo che si liquida – in mancanza di note, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza istruttoria e senza scritti conclusionali) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 e successive modificazioni
– in euro 3.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
10. - Il Collegio, preso atto dell'inammissibilità di alcune delle ragioni oppositive e della palese infondatezza di altre, stima sussistenti i presupposti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e, per l'effetto,
condanna il ricorrente a pagare a ciascuna delle controparti la somma di euro 6.000,00 calcolata equitativamente nel doppio dei compensi, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
Ricorre, infine, l'applicazione dell'ultimo comma della citata norma, sicché il ricorrente va condannato a pagare alla casa delle ammende la somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
RIGETTA
il ricorso.
AN
(C.F. ) a rifondere alle due parti resistenti le spese di lite per Parte_1 C.F._1
euro 3.000,00 ciascuna, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché, ai sensi dell'art. 96
comma 3 c.p.c., a pagare a ciascuna la somma di euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
AN
(C.F. ) a pagare alla casa delle ammende la somma di euro Parte_1 C.F._1
3.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
pagina 10 di 11 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 11 di 11