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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 902/2024
Udienza del 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 902/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Parentela
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
NONCHÉ CONTRO
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo di veicolo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/04/2024, ha Parte_2 convenuto in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300000477000 (fascicolo n.
2023/000004277), ricevuta in data 29/03/2024 (relativa all'autovettura Fiat 500X targata GB690JK), in riferimento all'avviso di addebito n. 33020190003094076000 (unico atto richiamato nel dettaglio del debito), chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' e, per CP_1
l'effetto, dichiarare l'estinzione del credito preteso dai resistenti.
1.1. La ricorrente ha eccepito in particolare:
i) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sotteso al citato avviso di addebito;
ii) l'omessa notifica dell'accertamento;
iii) la nullità per l'omesso invio dell'avviso bonario;
iv) la nullità per carenza di sottoscrizione;
v) la nullità per difetto di motivazione;
vi) la decadenza dal diritto per decorrenza dei termini entro cui notificare la cartella di pagamento (art. 25 del d.P.R. n. 602/1973).
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia:
“… in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità̀ o l'improponibilità̀
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
dell'opposizione ...
In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione ...
In via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa.
Escludere in ogni caso ogni responsabilità di anche per eventuali CP_1 spese di lite”.
3. Si è costituita tardivamente (in data 03/02/2025) l'
[...]
che ha concluso per l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione (in ragione della dedotta sua intempestività) e, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. I motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente sono destituiti di fondamento (ed essendo del tutto ininfluente ed irrilevante la documentazione prodotta tardivamente dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione).
5. Si deve, in primo luogo, dare atto che l'avviso di addebito n. 330
2019 00030940 76 000 è stato effettivamente notificato alla ricorrente in data 21/01/2020 (ovvero nella data indicata nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo), come documentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata ricevuta personalmente dalla ricorrente (doc. n.
2.1 allegato alla memoria difensiva dell' ). CP_1
5.1. Da ciò consegue che la prescrizione (motivo sub i)) che la ricorrente può far valere in questa sede di opposizione è unicamente quella sopravvenuta rispetto al momento della notifica dell'avviso di addebito poiché quella eventualmente già maturata al momento della notifica stessa doveva essere fatta valere con l'opposizione avverso l'avviso, da promuoversi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999, applicabile all'avviso di addebito ex art. 30 del decreto-legge n. 78/2010).
La mancata tempestiva opposizione dell'avviso di addebito ha quindi comportato la irretrattabilità del credito ad essa sotteso (ex multis,
Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), potendo il debitore far valere, con
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
l'opposizione all'esecuzione, unicamente fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo.
Ne consegue che poiché la prescrizione sarebbe maturata solo in data 21/01/2025 (cinque anni dopo la notifica dell'avviso di addebito) si deve pacificamente escludere che alla data della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (avvenuta, per stessa ammissione della ricorrente, il 29/03/2024) fosse maturata la prescrizione quinquennale, avendo anzi quest'atto ex novo interrotto il suo decorso.
6. Le ulteriori doglianze avanzate dalla ricorrente sono inammissibili o infondate:
- con riferimento alla omessa notifica dell'accertamento (sub ii) supra), si deve rilevare che tale vizio si sarebbe dovuto far valere, tutt'al più, con l'opposizione all'avviso di addebito (da promuoversi - come detto - nel termine perentorio di giorni quaranta dalla sua notifica);
- con riferimento all'omesso invio dell'avviso bonario (sub iii)), oltre a quanto già osservato al punto che precede, si deve comunque aggiungere che non vi è obbligo, per l'ente previdenziale, di inviare l'avviso bonario che è atto meramente facoltativo (si veda l'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 46/1999: “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”); comunque, la censura non ha alcuna attinenza rispetto alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo (che è atto emesso dall'Agente per la riscossione e non dall' ); CP_1
- per quanto concerne la nullità per carenza di sottoscrizione (sub iv)), si deve osservare che essa è stata sostituita dalla indicazione a mezzo stampa del nominativo del responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 (si veda pag. 2 di 10 della comunicazione preventiva);
- la motivazione (motivo sub v)) della comunicazione preventiva è
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ravvisabile nella semplice elencazione, nel “dettaglio del debito”, dei titoli (cartelle di pagamento o avvisi di addebito già in precedenza notificati e) rimasti insoluti e per i quali l'Agente della Riscossione intende procedere, in caso di persistenza dell'inadempimento, all'applicazione della misura coercitiva del fermo del veicolo ivi specificato;
- anche l'eccezione di decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo
(sub vi)) per violazione dei termini stabiliti dall'art. 25 del d.P.R.
602/1973 andava proposta con l'opposizione all'avviso di addebito sicché essa è inammissibile in questa sede.
7. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore dell , che si liquidano nella somma CP_1 di € 2.000,00 per soli compensi difensivi;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore dell , Controparte_2 che si liquidano nella somma di € 2.000,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gaetano Gallì.
Così deciso in Catanzaro, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 902/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Parentela
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
NONCHÉ CONTRO
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo di veicolo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/04/2024, ha Parte_2 convenuto in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202300000477000 (fascicolo n.
2023/000004277), ricevuta in data 29/03/2024 (relativa all'autovettura Fiat 500X targata GB690JK), in riferimento all'avviso di addebito n. 33020190003094076000 (unico atto richiamato nel dettaglio del debito), chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' e, per CP_1
l'effetto, dichiarare l'estinzione del credito preteso dai resistenti.
1.1. La ricorrente ha eccepito in particolare:
i) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sotteso al citato avviso di addebito;
ii) l'omessa notifica dell'accertamento;
iii) la nullità per l'omesso invio dell'avviso bonario;
iv) la nullità per carenza di sottoscrizione;
v) la nullità per difetto di motivazione;
vi) la decadenza dal diritto per decorrenza dei termini entro cui notificare la cartella di pagamento (art. 25 del d.P.R. n. 602/1973).
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia:
“… in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità̀ o l'improponibilità̀
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
dell'opposizione ...
In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione ...
In via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa.
Escludere in ogni caso ogni responsabilità di anche per eventuali CP_1 spese di lite”.
3. Si è costituita tardivamente (in data 03/02/2025) l'
[...]
che ha concluso per l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione (in ragione della dedotta sua intempestività) e, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. I motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente sono destituiti di fondamento (ed essendo del tutto ininfluente ed irrilevante la documentazione prodotta tardivamente dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione).
5. Si deve, in primo luogo, dare atto che l'avviso di addebito n. 330
2019 00030940 76 000 è stato effettivamente notificato alla ricorrente in data 21/01/2020 (ovvero nella data indicata nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo), come documentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata ricevuta personalmente dalla ricorrente (doc. n.
2.1 allegato alla memoria difensiva dell' ). CP_1
5.1. Da ciò consegue che la prescrizione (motivo sub i)) che la ricorrente può far valere in questa sede di opposizione è unicamente quella sopravvenuta rispetto al momento della notifica dell'avviso di addebito poiché quella eventualmente già maturata al momento della notifica stessa doveva essere fatta valere con l'opposizione avverso l'avviso, da promuoversi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999, applicabile all'avviso di addebito ex art. 30 del decreto-legge n. 78/2010).
La mancata tempestiva opposizione dell'avviso di addebito ha quindi comportato la irretrattabilità del credito ad essa sotteso (ex multis,
Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), potendo il debitore far valere, con
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
l'opposizione all'esecuzione, unicamente fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo.
Ne consegue che poiché la prescrizione sarebbe maturata solo in data 21/01/2025 (cinque anni dopo la notifica dell'avviso di addebito) si deve pacificamente escludere che alla data della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (avvenuta, per stessa ammissione della ricorrente, il 29/03/2024) fosse maturata la prescrizione quinquennale, avendo anzi quest'atto ex novo interrotto il suo decorso.
6. Le ulteriori doglianze avanzate dalla ricorrente sono inammissibili o infondate:
- con riferimento alla omessa notifica dell'accertamento (sub ii) supra), si deve rilevare che tale vizio si sarebbe dovuto far valere, tutt'al più, con l'opposizione all'avviso di addebito (da promuoversi - come detto - nel termine perentorio di giorni quaranta dalla sua notifica);
- con riferimento all'omesso invio dell'avviso bonario (sub iii)), oltre a quanto già osservato al punto che precede, si deve comunque aggiungere che non vi è obbligo, per l'ente previdenziale, di inviare l'avviso bonario che è atto meramente facoltativo (si veda l'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 46/1999: “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”); comunque, la censura non ha alcuna attinenza rispetto alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo (che è atto emesso dall'Agente per la riscossione e non dall' ); CP_1
- per quanto concerne la nullità per carenza di sottoscrizione (sub iv)), si deve osservare che essa è stata sostituita dalla indicazione a mezzo stampa del nominativo del responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 (si veda pag. 2 di 10 della comunicazione preventiva);
- la motivazione (motivo sub v)) della comunicazione preventiva è
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 902/2024
ravvisabile nella semplice elencazione, nel “dettaglio del debito”, dei titoli (cartelle di pagamento o avvisi di addebito già in precedenza notificati e) rimasti insoluti e per i quali l'Agente della Riscossione intende procedere, in caso di persistenza dell'inadempimento, all'applicazione della misura coercitiva del fermo del veicolo ivi specificato;
- anche l'eccezione di decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo
(sub vi)) per violazione dei termini stabiliti dall'art. 25 del d.P.R.
602/1973 andava proposta con l'opposizione all'avviso di addebito sicché essa è inammissibile in questa sede.
7. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore dell , che si liquidano nella somma CP_1 di € 2.000,00 per soli compensi difensivi;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore dell , Controparte_2 che si liquidano nella somma di € 2.000,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gaetano Gallì.
Così deciso in Catanzaro, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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