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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6274/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.05.2024 deduceva che con sentenza n. 5890/2017 Parte_1 del 19.12.2017, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto il 21.03.2003 con dalla cui unione era nata la figlia CP_1
(27.05.2008), alle condizioni di cui alla convenzione del 21.08.2017 che prevedevano Per_1
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la resistente, la regolamentazione del suo diritto di visita e il suo obbligo di versare alla € 300,00 (oltre Istat) a titolo di assegno CP_1 mantenimento ed € 450,00 (oltre Istat) a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al
100% delle spese straordinarie.
Rappresentava che le suddette pattuizioni di carattere economico erano giustificate dallo stato di inoccupazione della resistente, la quale, al contrario, dal marzo 2021 aveva iniziato a lavorare presso il suo nuovo centro estetico denominato “Joy Estetica” e chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito disponesse la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore di sua figlia secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. locale l'8.07.2019.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio la CP_1 quale controdeduceva che:
1. il ricorrente aveva chiesto l'elisione dell'assegno di mantenimento in luogo di quello divorzile, i cui presupposti di riconoscimento erano differenti;
2. lei sia in costanza di matrimonio che dopo la loro separazione personale si era dedicata alla cura di sua figlia e, disponendo soltanto di un diploma superiore tecnico industriale, non era riuscita a collocarsi nel mercato del lavoro e, pertanto, aveva deciso di avviare l'attività di estetista sublocando alcuni locali presso la palestra “Joy Fit” in Putignano;
3. l'apertura del suddetto centro estetico non aveva migliorato la sua condizione economica in quanto la sua attività era in perdita e, pertanto, l'elisione dell'assegno divorzile le avrebbe comportato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento;
4. al contrario, la condizione economica del ricorrente, che lavorava in qualità di “Key Accaunt
Menager”, presso la “MSD Animal Health s.r.l.”, associata italiana di “MERK & Co”, azienda farmaceutica multinazionale, leader mondiale nel settore della salute, era notevolmente migliorata in quanto nel 2023 aveva percepito un reddito da lavoro dipendente di € 65.754,03;
5. inoltre, dopo il divorzio, il ricorrente aveva acquistato una villa in Putignano, con relativo terreno pertinenziale, e gli erano pervenuti in donazione il 50% di un appartamento, di un locale e di alcuni magazzini siti in Putignano mentre lei era proprietaria solo di alcune quote di immobili;
6. il ricorrente viveva a Piacenza e incontrava sua figlia due o tre volte l'anno per pochi giorni;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente.
All'udienza del 16.12.2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 27.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio (nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez.
Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Ancora, preliminarmente si ritengono superflue le richieste istruttorie invocate dalle parti (indagini patrimoniali), in ragione della documentazione già in atti (tra cui le dichiarazioni fiscali delle parti) e delle rispettive allegazioni difensive.
3.- Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto quale fatto nuovo che, a suo dire, giustificherebbe l'elisione dell'assegno divorzile in favore della resistente, concordato dalle parti nel 2017, che la sua ex moglie ha raggiunto l'autosufficienza economica a seguito dell'apertura di un centro estetico nel 2021.
Orbene, l'ammissibilità della domanda revisionale impone di deliberare la questione della debenza dell'assegno divorzile alla luce dei principi del diritto vivente.
Sul punto, peraltro, si è già pronunciata la S.C. affermando che “Il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta
“indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti
“indici”: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario”
(cfr. Cass. Sez. I, 22/06/2017 n. 15481, Rv. 644763-01).
3.1.- Nella più recente sentenza n. 18278/2018, le Sezioni Unite hanno sancito che al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da effettuare al momento della decisione e senza tener conto di situazioni pregresse di contenuto economico eventualmente diverso;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, valutare se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
La valutazione in ordine alla sussistenza del diritto della resistente all'assegno divorzile, quindi, deve muovere da tali linee ispiratrici.
3.2.- Ebbene, partendo dal primo criterio indicato dalle Sezioni Unite, va osservato innanzitutto che la resistente, che all'epoca del divorzio aveva dedotto di non lavorare, ha dimostrato di essersi inserita da tempo nel mercato del lavoro e, quindi, di godere di piena capacità economica se è vero che ella esercita ormai dal 2021 l'attività di estetista in proprio che, ove non fosse stata produttiva di reddito, avrebbe senz'altro cessato, fermo restando che ella ha documentato altresì (a dispetto degli esigui redditi dichiarati al Fisco) di poter sostenere un esborso locativo sia per l'immobile subaffittato per l'esercizio della sua attività commerciale (pari ad € 350,00 mensili) sia per l'immobile ove ella abita
(pari ad € 450,00 mensili), il che dimostra di per sé l'inverosimiglianza dei suoi redditi.
Sicché seppur vero che l' negli ultimi tre anni ha percepito un reddito annuo complessivo Pt_1 medio di circa € 65.000,00 e dunque superiore a quello dichiarato all'epoca della sentenza divorzile del 2017 (pari ad € 50.000,00 lordi annui), l'indubbia capacità lavorativa specifica ed economica della resistente impongono di revocare l'assegno divorzile (la cui qualificazione giuridica è rimessa all'A.G. perchè indipendentemente dal fatto che il ricorrente lo abbia originariamente denominato, per refuso, assegno di mantenimento, ciò non incide sulla decisione perché è incontestato che le parti siano divorziate).
Nonostante la comparazione della loro condizione patrimoniale rivela altresì uno squilibrio in favore dell' deve pur darsi atto che costui ha però acquistato la proprietà di una villa in Putignano Pt_1 nel corso del 2020, a suo dire per esercitare il diritto di vista paterno, e che al contempo la è CP_1 divenuta comproprietaria di quote di diversi immobili, i quali se all'attualità a suo dire non producono reddito, rappresentano pur sempre una posta attiva del suo patrimonio.
Quindi, in conclusione, in difetto della prova circa l'incapacità di provvedere ai propri bisogni personali tramite l'attività lavorativa, la valutazione ponderata bilaterale della condizione degli ex coniugi, non rivela una differenza economico patrimoniale che necessiti di perequazione.
3.3.- Passando ad esaminare il secondo criterio, dalle considerazioni fin qui svolte è di tutta evidenza il difetto nell'istante del requisito sia dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione sia dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, atteso che l'attività che svolge consente alla donna di rendersi autosufficiente, come è desumibile la piena capacità professionale acquisita nello specifico settore dell'estetica.
3.4.- Poiché, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile ha anche un contenuto compensativo/perequativo, resta da valutare, allora, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, se la differenza reddituale tra i due ex coniugi sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, contributo reso sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa ed alla durata del matrimonio.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la delibazione non può che essere sfavorevole alla resistente atteso che costei non ha fornito alcuna dimostrazione di aver sacrificato le sue aspettative di carriera personale o comunque di miglioramento professionale ed economico in funzione di un contributo reso prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno della famiglia.
3.5.- Deve piuttosto rilevarsi che la resistente è ormai divorziata dal 2017 e separata dal 2016 (allorchè aveva solo 42 anni) ed ha goduto del relativo assegno per 8 anni, ovvero da quando le parti concordarono di porre a carico dell' l'assegno divorzile di € 300,00 mensili, sicché, alla luce Pt_1 di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la donna sia stata già ricompensata per il contributo fornito all'interno del nucleo familiare (il matrimonio è durato soli 13 anni), non potendo continuare ad essere ancora mantenuta, seppure in parte, dall' il cui contributo si tradurrebbe Pt_1 in una ingiustificata rendita in suo favore.
3.6.- Tale decisione, peraltro, s'impone anche alla luce dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.), i quali intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
In ossequio a tali principi, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
“L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9).
In conclusione, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni) sanciti anche dall'art. 4 co 2° Cost., dopo il divorzio, gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
4.- L'assegno di divorzio in favore della resistente, dunque, va revocato dal mese di giungo 2024, ovvero da quello immediatamente successivo al deposito del ricorso revisionale.
5.- Quanto alle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, le attuali condizioni economico-patrimoniali delle parti e i ridotti tempi di permanenza del padre con sua figlia, così come dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, inducono a confermare l'obbligo dell' Pt_1 di corrispondere alla il 100% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, CP_1 da regolare secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. locale
6.- In ogni caso, stante il parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, devesi rigettare l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controparte, non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave.
7.- La soccombenza reciproca delle parti, della resistente sull'assegno di mantenimento e del ricorrente sulla ripartizione delle spese straordinarie, per la quale ha insistito sino all'esito del giudizio, consegue la compensazione delle spese di causa.
8.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.05.2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. revoca a decorre dal mese di giugno 2024 l'assegno divorzile in favore della resistente;
2. conferma l'obbligo del ricorrente di versare alla il 100% delle spese straordinarie da CP_1 sostenersi in favore della minore da regolare secondo il Protocollo d'intesa siglato con il
C.OA. locale in data 08.07.2019;
3. rigettare l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
4. compensa tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6274/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.05.2024 deduceva che con sentenza n. 5890/2017 Parte_1 del 19.12.2017, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto il 21.03.2003 con dalla cui unione era nata la figlia CP_1
(27.05.2008), alle condizioni di cui alla convenzione del 21.08.2017 che prevedevano Per_1
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la resistente, la regolamentazione del suo diritto di visita e il suo obbligo di versare alla € 300,00 (oltre Istat) a titolo di assegno CP_1 mantenimento ed € 450,00 (oltre Istat) a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al
100% delle spese straordinarie.
Rappresentava che le suddette pattuizioni di carattere economico erano giustificate dallo stato di inoccupazione della resistente, la quale, al contrario, dal marzo 2021 aveva iniziato a lavorare presso il suo nuovo centro estetico denominato “Joy Estetica” e chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito disponesse la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore di sua figlia secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. locale l'8.07.2019.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio la CP_1 quale controdeduceva che:
1. il ricorrente aveva chiesto l'elisione dell'assegno di mantenimento in luogo di quello divorzile, i cui presupposti di riconoscimento erano differenti;
2. lei sia in costanza di matrimonio che dopo la loro separazione personale si era dedicata alla cura di sua figlia e, disponendo soltanto di un diploma superiore tecnico industriale, non era riuscita a collocarsi nel mercato del lavoro e, pertanto, aveva deciso di avviare l'attività di estetista sublocando alcuni locali presso la palestra “Joy Fit” in Putignano;
3. l'apertura del suddetto centro estetico non aveva migliorato la sua condizione economica in quanto la sua attività era in perdita e, pertanto, l'elisione dell'assegno divorzile le avrebbe comportato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento;
4. al contrario, la condizione economica del ricorrente, che lavorava in qualità di “Key Accaunt
Menager”, presso la “MSD Animal Health s.r.l.”, associata italiana di “MERK & Co”, azienda farmaceutica multinazionale, leader mondiale nel settore della salute, era notevolmente migliorata in quanto nel 2023 aveva percepito un reddito da lavoro dipendente di € 65.754,03;
5. inoltre, dopo il divorzio, il ricorrente aveva acquistato una villa in Putignano, con relativo terreno pertinenziale, e gli erano pervenuti in donazione il 50% di un appartamento, di un locale e di alcuni magazzini siti in Putignano mentre lei era proprietaria solo di alcune quote di immobili;
6. il ricorrente viveva a Piacenza e incontrava sua figlia due o tre volte l'anno per pochi giorni;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente.
All'udienza del 16.12.2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 27.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio (nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez.
Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Ancora, preliminarmente si ritengono superflue le richieste istruttorie invocate dalle parti (indagini patrimoniali), in ragione della documentazione già in atti (tra cui le dichiarazioni fiscali delle parti) e delle rispettive allegazioni difensive.
3.- Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto quale fatto nuovo che, a suo dire, giustificherebbe l'elisione dell'assegno divorzile in favore della resistente, concordato dalle parti nel 2017, che la sua ex moglie ha raggiunto l'autosufficienza economica a seguito dell'apertura di un centro estetico nel 2021.
Orbene, l'ammissibilità della domanda revisionale impone di deliberare la questione della debenza dell'assegno divorzile alla luce dei principi del diritto vivente.
Sul punto, peraltro, si è già pronunciata la S.C. affermando che “Il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta
“indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti
“indici”: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario”
(cfr. Cass. Sez. I, 22/06/2017 n. 15481, Rv. 644763-01).
3.1.- Nella più recente sentenza n. 18278/2018, le Sezioni Unite hanno sancito che al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da effettuare al momento della decisione e senza tener conto di situazioni pregresse di contenuto economico eventualmente diverso;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, valutare se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
La valutazione in ordine alla sussistenza del diritto della resistente all'assegno divorzile, quindi, deve muovere da tali linee ispiratrici.
3.2.- Ebbene, partendo dal primo criterio indicato dalle Sezioni Unite, va osservato innanzitutto che la resistente, che all'epoca del divorzio aveva dedotto di non lavorare, ha dimostrato di essersi inserita da tempo nel mercato del lavoro e, quindi, di godere di piena capacità economica se è vero che ella esercita ormai dal 2021 l'attività di estetista in proprio che, ove non fosse stata produttiva di reddito, avrebbe senz'altro cessato, fermo restando che ella ha documentato altresì (a dispetto degli esigui redditi dichiarati al Fisco) di poter sostenere un esborso locativo sia per l'immobile subaffittato per l'esercizio della sua attività commerciale (pari ad € 350,00 mensili) sia per l'immobile ove ella abita
(pari ad € 450,00 mensili), il che dimostra di per sé l'inverosimiglianza dei suoi redditi.
Sicché seppur vero che l' negli ultimi tre anni ha percepito un reddito annuo complessivo Pt_1 medio di circa € 65.000,00 e dunque superiore a quello dichiarato all'epoca della sentenza divorzile del 2017 (pari ad € 50.000,00 lordi annui), l'indubbia capacità lavorativa specifica ed economica della resistente impongono di revocare l'assegno divorzile (la cui qualificazione giuridica è rimessa all'A.G. perchè indipendentemente dal fatto che il ricorrente lo abbia originariamente denominato, per refuso, assegno di mantenimento, ciò non incide sulla decisione perché è incontestato che le parti siano divorziate).
Nonostante la comparazione della loro condizione patrimoniale rivela altresì uno squilibrio in favore dell' deve pur darsi atto che costui ha però acquistato la proprietà di una villa in Putignano Pt_1 nel corso del 2020, a suo dire per esercitare il diritto di vista paterno, e che al contempo la è CP_1 divenuta comproprietaria di quote di diversi immobili, i quali se all'attualità a suo dire non producono reddito, rappresentano pur sempre una posta attiva del suo patrimonio.
Quindi, in conclusione, in difetto della prova circa l'incapacità di provvedere ai propri bisogni personali tramite l'attività lavorativa, la valutazione ponderata bilaterale della condizione degli ex coniugi, non rivela una differenza economico patrimoniale che necessiti di perequazione.
3.3.- Passando ad esaminare il secondo criterio, dalle considerazioni fin qui svolte è di tutta evidenza il difetto nell'istante del requisito sia dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione sia dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, atteso che l'attività che svolge consente alla donna di rendersi autosufficiente, come è desumibile la piena capacità professionale acquisita nello specifico settore dell'estetica.
3.4.- Poiché, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile ha anche un contenuto compensativo/perequativo, resta da valutare, allora, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, se la differenza reddituale tra i due ex coniugi sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, contributo reso sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa ed alla durata del matrimonio.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la delibazione non può che essere sfavorevole alla resistente atteso che costei non ha fornito alcuna dimostrazione di aver sacrificato le sue aspettative di carriera personale o comunque di miglioramento professionale ed economico in funzione di un contributo reso prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno della famiglia.
3.5.- Deve piuttosto rilevarsi che la resistente è ormai divorziata dal 2017 e separata dal 2016 (allorchè aveva solo 42 anni) ed ha goduto del relativo assegno per 8 anni, ovvero da quando le parti concordarono di porre a carico dell' l'assegno divorzile di € 300,00 mensili, sicché, alla luce Pt_1 di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la donna sia stata già ricompensata per il contributo fornito all'interno del nucleo familiare (il matrimonio è durato soli 13 anni), non potendo continuare ad essere ancora mantenuta, seppure in parte, dall' il cui contributo si tradurrebbe Pt_1 in una ingiustificata rendita in suo favore.
3.6.- Tale decisione, peraltro, s'impone anche alla luce dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.), i quali intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
In ossequio a tali principi, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
“L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9).
In conclusione, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni) sanciti anche dall'art. 4 co 2° Cost., dopo il divorzio, gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
4.- L'assegno di divorzio in favore della resistente, dunque, va revocato dal mese di giungo 2024, ovvero da quello immediatamente successivo al deposito del ricorso revisionale.
5.- Quanto alle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, le attuali condizioni economico-patrimoniali delle parti e i ridotti tempi di permanenza del padre con sua figlia, così come dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, inducono a confermare l'obbligo dell' Pt_1 di corrispondere alla il 100% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, CP_1 da regolare secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. locale
6.- In ogni caso, stante il parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, devesi rigettare l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controparte, non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave.
7.- La soccombenza reciproca delle parti, della resistente sull'assegno di mantenimento e del ricorrente sulla ripartizione delle spese straordinarie, per la quale ha insistito sino all'esito del giudizio, consegue la compensazione delle spese di causa.
8.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.05.2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. revoca a decorre dal mese di giugno 2024 l'assegno divorzile in favore della resistente;
2. conferma l'obbligo del ricorrente di versare alla il 100% delle spese straordinarie da CP_1 sostenersi in favore della minore da regolare secondo il Protocollo d'intesa siglato con il
C.OA. locale in data 08.07.2019;
3. rigettare l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
4. compensa tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera