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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO RI UM, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 4070/2023, promossa da
-in prorio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
e e -in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_3 della rappresentati e difesi dall'avv. David Di Micco;
Parte_4 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 6.12.2023, le parti ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di proporre opposizione avverso i verbali di accertamento n. LT00000/2022-664-01 del 29.07.2022 (trasgressore con Parte_1 indicazione obbligati in solido Controparte_2 [...]
e , n. 2021009791/S01 del 05.08.2022 Controparte_3 Parte_1
(trasgressore – Obbligato in solido , n 2021009791/S02 Parte_1 Parte_3 del 05.08.2022 (trasgressore – Obbligato in solido Parte_1 Controparte_2
e n. 2021009791/S03 del 05.08.2022 (trasgressore – Obbligato in
[...] Parte_1 solido , notificati in data 11.08.2022 a Controparte_4 Parte_1 [...] quale trasgressore e in data 12.10.2022 a alla Parte_1 Parte_3 [...]
e alla e quali obbligati in Controparte_2 Controparte_5 Parte_1 solido.
Con i predetti verbali i funzionari ispettivi avevano contestato alle ricorrenti una serie di violazioni di norme relative alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, l'illecita somministrazione del personale messo 'a fattor comune' tra le compagini datoriali coinvolte nonché l'accertamento di un orario di lavoro prestato dai dipendenti ivi elencati difforme e di gran lunga superiore rispetto a quello dichiarato a fini contributivi, conseguentemente ingiungendo alle opponenti il pagamento in solido della somma di euro 51.423,65 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive.
A sostegno delle proprie doglianze le parti attrici censuravano carenze motivazionali del verbale ispettivo, eccepivano l'infondatezza delle pretese contributive articolate su un maggiore orario di lavoro ricostruito in maniera -a loro dire- inammissibilmente approssimativa e contraddittoria, deducevano il rispetto del riposo settimanale e l'insussistenza di alcuna somministrazione fraudolenta tra le società ispezionate, rilevando come tra queste intercorresse anche un contratto di rete di imprese idoneo a giustificare l'uso promiscuo e 'a fattor comune' del personale, i cui costi sarebbero dovuti ricadere esclusivamente sulla capofila della rete, ossia la Parte_4
[...]
Concludevano chiedendo la declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia dei verbali impugnati e del conseguente invito a regolarizzare, o in subordine la rideterminazione degli importi dovuti, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale Controparte_6 reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Appare preliminarmente opportuno sgombrare il campo d'indagine dalle questioni concernenti gli illeciti amministrativi contestati con i verbali opposti (non ancora tradotti in sanzioni applicate con ordinanza-ingiunzione) e circoscrivere il perimetro del sindacato di questo giudice a quelle relative agli obblighi contributivi di cui i verbali ingiungono contestualmente (ed in via immediata)
l'adempimento, essendo queste le sole questioni sulle quali s'incentra il concreto ed attuale interesse attoreo all'accertamento negativo cui tende il ricorso.
Ciò posto, prima di affrontare le censure articolate dai ricorrenti rispetto al verbale ispettivo, occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo -e se ne sussistono i presupposti- disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva in esso esplicitata. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza -nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo- dev'essere verificata in sede giudiziaria.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare,
a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente
Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024).
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non condurrebbe automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti, in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva.
Ad ogni modo, nella specie, non appaiono neppure condivisibili le censure formali mosse rispetto alla completezza e meticolosità del procedimento ispettivo né risulta che vi sia stata alcuna compromissione delle prerogative defensionali del datore di lavoro, al quale era stato peraltro anche notificato il prodromico verbale di primo accesso ispettivo e altro verbale interlocutorio.
Considerato che
per le omissioni contributive/previdenziali -come nella specie- è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo chiaro ed intellegibile, tale da consentire all'opponente di comprendere gli addebiti mossi e formulare le proprie argomentazioni difensive, la completezza ed il pregio delle deduzioni articolate in ricorso suggeriscono agevolmente che nella specie le parti attrici non abbiano sofferto alcuna compressione delle proprie garanzie.
Fatte queste premesse e volgendo, ora, allo scrutinio del merito della controversia, giova prioritariamente rammentare che, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_1 sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello
Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo,
l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.
(che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
Costituisce ius receptum, inoltre, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n.
5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass.
n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un.,
25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto:
a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino
a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Con specifico riferimento, poi, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno comunque un'attendibilità particolarmente apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
Tale attendibilità, poi, può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto
e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009;
Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003;
n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
Rapportando alla concreta fattispecie dedotta in giudizio i principi di diritto sin qui sintetizzati, il
Tribunale non può fare a meno di rilevare, innanzitutto, come l'addebito contributivo per cui è causa derivi da una rideterminazione del numero di giornate lavorative disimpegnate dai prestatori coinvolti nell'ispezione e non dal numero di ore da questi lavorate.
Tale circostanza, chiarita dal funzionario ispettivo -escusso come testimone Testimone_1 all'udienza del 12.11.2024-, trova pieno riscontro confermativo nei prospetti contabili acclusi al verbale impugnato, i quali sono stati elaborati, infatti, su base giornaliera e non oraria.
Più precisamente, nelle tabelle ivi sviluppate viene posto a raffronto unicamente il numero di giornate di lavoro dichiarate dal datore con quello poi accertato dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli prestatori interrogati (colonna GG), mentre il parametro orario non viene in alcun modo considerato (colonna HH, valore sempre pari a zero).
Appare allora del tutto inconferente la censura attorea fondata sul grado di approssimazione con cui i verbalizzanti avrebbero considerato e computato le ore di lavoro concretamente svolte dai dipendenti che avevano dichiarato agli ispettori di aver lavorato per “7/8” ore al giorno.
Il differenziale contributivo addebitato col verbale, infatti, non dipende da singole ore di lavoro in più
o in meno svolte dal prestatore, ma da intere giornate di lavoro che risultano radicalmente non dichiarate dal datore. Per cui, anzi, guardando al monte ore di lavoro prestate, se approssimazione vi
è stata, essa è stata sempre 'per difetto'. Per ciascuna giornata nella quale il lavoratore ha dichiarato di aver lavorato per “7/8 ore”, è stata comunque considerata la singola giornata lavorativa, che, nel lavoro agricolo, corrisponde a 6 ore e 30 minuti (in questi termini la dichiarazione testimoniale dell'ispettore : “atteso che la giornata lavorativa in agricoltura è di 6,5 ore, ci siamo limitati ad applicare Tes_1 solo le giornate nette in più, quindi arrotondando abbondantemente per difetto sul differenziale orario”). Insomma, lo scarto accertativo sul se le ore giornaliere di lavoro fossero 7 od 8 è radicalmente ininfluente rispetto alla quantificazione della pretesa contributiva per cui è causa.
In definitiva, in questa differente chiave di lettura prospettica giornaliera e non oraria, il tenore delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interrogati (raccolte nei verbali ritualmente acquisiti al compendio istruttorio qui al vaglio) appare oltremodo chiaro e, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, non può che condurre alla piena conferma dell'addebito veicolato dal verbale impugnato.
Va altresì confermata anche la natura solidale dell'obbligazione contributiva fatta valere dall'Istituto, giacchè la circostanza -pacifica- che i lavoratori fossero stati messi 'a fattor comune' dalle compagini datoriali ricorrenti non trova alcuna valida base negoziale nel contratto di rete tra queste stipulato.
L'oggetto di tale contratto è infatti rappresentato “dall'attività di commercializzazione dei prodotti, con il fine precipuo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (art. 2, comma 1, del contratto accluso al ricorso, all. 14).
Ancor più esplicito, poi, il programma di rete, che consiste nel “gestire in comune l'offerta commerciale, e quindi collocare sul mercato le produzioni di orticole delle imprese nella quantità e qualità che saranno predeterminate nei programmi operativi annuali;
predisporre regolamenti relativi alla produzione
e lavorazione dei prodotti da commercializzare cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
nominare un soggetto certificatore;
definire le linee comune di marketing, registrare un marchio comune ed esercitare ogni forma di tutela”.
Salvo quindi un generico riferimento ad una programmata regolamentazione dell'attività di produzione e lavorazione dei prodotti da commercializzare, la rete di imprese non prende in alcuna considerazione il lavoro agricolo di coltivazione dei fondi e di raccolta dei prodotti, sicchè l'uso
(pacificamente) promiscuo dei lavoratori agricoli tra le imprese retiste configura senz'altro una somministrazione illegittima di manodopera 'a più interpreti', i quali tutti dovranno solidalmente concorrere a sostenere i carichi contributivi relativi alle posizioni dei lavoratori illegittimamente somministrati, ciò facendo piana applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.
Sulla base delle brevissime considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta il ricorso;
condanna le parti opponenti -in solido e in persona dei rispettivi l.r.p.t.- a rifondere in favore dell' le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.638,00, oltre spese generali nella misura CP_1 del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO RI UM
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO RI UM, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 4070/2023, promossa da
-in prorio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
e e -in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_3 della rappresentati e difesi dall'avv. David Di Micco;
Parte_4 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 6.12.2023, le parti ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di proporre opposizione avverso i verbali di accertamento n. LT00000/2022-664-01 del 29.07.2022 (trasgressore con Parte_1 indicazione obbligati in solido Controparte_2 [...]
e , n. 2021009791/S01 del 05.08.2022 Controparte_3 Parte_1
(trasgressore – Obbligato in solido , n 2021009791/S02 Parte_1 Parte_3 del 05.08.2022 (trasgressore – Obbligato in solido Parte_1 Controparte_2
e n. 2021009791/S03 del 05.08.2022 (trasgressore – Obbligato in
[...] Parte_1 solido , notificati in data 11.08.2022 a Controparte_4 Parte_1 [...] quale trasgressore e in data 12.10.2022 a alla Parte_1 Parte_3 [...]
e alla e quali obbligati in Controparte_2 Controparte_5 Parte_1 solido.
Con i predetti verbali i funzionari ispettivi avevano contestato alle ricorrenti una serie di violazioni di norme relative alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, l'illecita somministrazione del personale messo 'a fattor comune' tra le compagini datoriali coinvolte nonché l'accertamento di un orario di lavoro prestato dai dipendenti ivi elencati difforme e di gran lunga superiore rispetto a quello dichiarato a fini contributivi, conseguentemente ingiungendo alle opponenti il pagamento in solido della somma di euro 51.423,65 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive.
A sostegno delle proprie doglianze le parti attrici censuravano carenze motivazionali del verbale ispettivo, eccepivano l'infondatezza delle pretese contributive articolate su un maggiore orario di lavoro ricostruito in maniera -a loro dire- inammissibilmente approssimativa e contraddittoria, deducevano il rispetto del riposo settimanale e l'insussistenza di alcuna somministrazione fraudolenta tra le società ispezionate, rilevando come tra queste intercorresse anche un contratto di rete di imprese idoneo a giustificare l'uso promiscuo e 'a fattor comune' del personale, i cui costi sarebbero dovuti ricadere esclusivamente sulla capofila della rete, ossia la Parte_4
[...]
Concludevano chiedendo la declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia dei verbali impugnati e del conseguente invito a regolarizzare, o in subordine la rideterminazione degli importi dovuti, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale Controparte_6 reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Appare preliminarmente opportuno sgombrare il campo d'indagine dalle questioni concernenti gli illeciti amministrativi contestati con i verbali opposti (non ancora tradotti in sanzioni applicate con ordinanza-ingiunzione) e circoscrivere il perimetro del sindacato di questo giudice a quelle relative agli obblighi contributivi di cui i verbali ingiungono contestualmente (ed in via immediata)
l'adempimento, essendo queste le sole questioni sulle quali s'incentra il concreto ed attuale interesse attoreo all'accertamento negativo cui tende il ricorso.
Ciò posto, prima di affrontare le censure articolate dai ricorrenti rispetto al verbale ispettivo, occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo -e se ne sussistono i presupposti- disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva in esso esplicitata. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza -nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo- dev'essere verificata in sede giudiziaria.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare,
a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente
Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024).
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non condurrebbe automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti, in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva.
Ad ogni modo, nella specie, non appaiono neppure condivisibili le censure formali mosse rispetto alla completezza e meticolosità del procedimento ispettivo né risulta che vi sia stata alcuna compromissione delle prerogative defensionali del datore di lavoro, al quale era stato peraltro anche notificato il prodromico verbale di primo accesso ispettivo e altro verbale interlocutorio.
Considerato che
per le omissioni contributive/previdenziali -come nella specie- è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo chiaro ed intellegibile, tale da consentire all'opponente di comprendere gli addebiti mossi e formulare le proprie argomentazioni difensive, la completezza ed il pregio delle deduzioni articolate in ricorso suggeriscono agevolmente che nella specie le parti attrici non abbiano sofferto alcuna compressione delle proprie garanzie.
Fatte queste premesse e volgendo, ora, allo scrutinio del merito della controversia, giova prioritariamente rammentare che, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_1 sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello
Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo,
l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.
(che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
Costituisce ius receptum, inoltre, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n.
5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass.
n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un.,
25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto:
a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino
a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Con specifico riferimento, poi, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno comunque un'attendibilità particolarmente apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
Tale attendibilità, poi, può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto
e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009;
Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003;
n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
Rapportando alla concreta fattispecie dedotta in giudizio i principi di diritto sin qui sintetizzati, il
Tribunale non può fare a meno di rilevare, innanzitutto, come l'addebito contributivo per cui è causa derivi da una rideterminazione del numero di giornate lavorative disimpegnate dai prestatori coinvolti nell'ispezione e non dal numero di ore da questi lavorate.
Tale circostanza, chiarita dal funzionario ispettivo -escusso come testimone Testimone_1 all'udienza del 12.11.2024-, trova pieno riscontro confermativo nei prospetti contabili acclusi al verbale impugnato, i quali sono stati elaborati, infatti, su base giornaliera e non oraria.
Più precisamente, nelle tabelle ivi sviluppate viene posto a raffronto unicamente il numero di giornate di lavoro dichiarate dal datore con quello poi accertato dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli prestatori interrogati (colonna GG), mentre il parametro orario non viene in alcun modo considerato (colonna HH, valore sempre pari a zero).
Appare allora del tutto inconferente la censura attorea fondata sul grado di approssimazione con cui i verbalizzanti avrebbero considerato e computato le ore di lavoro concretamente svolte dai dipendenti che avevano dichiarato agli ispettori di aver lavorato per “7/8” ore al giorno.
Il differenziale contributivo addebitato col verbale, infatti, non dipende da singole ore di lavoro in più
o in meno svolte dal prestatore, ma da intere giornate di lavoro che risultano radicalmente non dichiarate dal datore. Per cui, anzi, guardando al monte ore di lavoro prestate, se approssimazione vi
è stata, essa è stata sempre 'per difetto'. Per ciascuna giornata nella quale il lavoratore ha dichiarato di aver lavorato per “7/8 ore”, è stata comunque considerata la singola giornata lavorativa, che, nel lavoro agricolo, corrisponde a 6 ore e 30 minuti (in questi termini la dichiarazione testimoniale dell'ispettore : “atteso che la giornata lavorativa in agricoltura è di 6,5 ore, ci siamo limitati ad applicare Tes_1 solo le giornate nette in più, quindi arrotondando abbondantemente per difetto sul differenziale orario”). Insomma, lo scarto accertativo sul se le ore giornaliere di lavoro fossero 7 od 8 è radicalmente ininfluente rispetto alla quantificazione della pretesa contributiva per cui è causa.
In definitiva, in questa differente chiave di lettura prospettica giornaliera e non oraria, il tenore delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interrogati (raccolte nei verbali ritualmente acquisiti al compendio istruttorio qui al vaglio) appare oltremodo chiaro e, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, non può che condurre alla piena conferma dell'addebito veicolato dal verbale impugnato.
Va altresì confermata anche la natura solidale dell'obbligazione contributiva fatta valere dall'Istituto, giacchè la circostanza -pacifica- che i lavoratori fossero stati messi 'a fattor comune' dalle compagini datoriali ricorrenti non trova alcuna valida base negoziale nel contratto di rete tra queste stipulato.
L'oggetto di tale contratto è infatti rappresentato “dall'attività di commercializzazione dei prodotti, con il fine precipuo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (art. 2, comma 1, del contratto accluso al ricorso, all. 14).
Ancor più esplicito, poi, il programma di rete, che consiste nel “gestire in comune l'offerta commerciale, e quindi collocare sul mercato le produzioni di orticole delle imprese nella quantità e qualità che saranno predeterminate nei programmi operativi annuali;
predisporre regolamenti relativi alla produzione
e lavorazione dei prodotti da commercializzare cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
nominare un soggetto certificatore;
definire le linee comune di marketing, registrare un marchio comune ed esercitare ogni forma di tutela”.
Salvo quindi un generico riferimento ad una programmata regolamentazione dell'attività di produzione e lavorazione dei prodotti da commercializzare, la rete di imprese non prende in alcuna considerazione il lavoro agricolo di coltivazione dei fondi e di raccolta dei prodotti, sicchè l'uso
(pacificamente) promiscuo dei lavoratori agricoli tra le imprese retiste configura senz'altro una somministrazione illegittima di manodopera 'a più interpreti', i quali tutti dovranno solidalmente concorrere a sostenere i carichi contributivi relativi alle posizioni dei lavoratori illegittimamente somministrati, ciò facendo piana applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.
Sulla base delle brevissime considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta il ricorso;
condanna le parti opponenti -in solido e in persona dei rispettivi l.r.p.t.- a rifondere in favore dell' le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.638,00, oltre spese generali nella misura CP_1 del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO RI UM