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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11879/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2. La
Sig.ra rinuncia sin d'ora, anche per il futuro, all'assegnazione della casa coniugale, Parte_2 intestata per l'intero al marito e gravata da mutuo, che rimarrà pertanto di proprietà esclusiva del Sig. ed in uso esclusivo allo stesso.
3. Al riguardo la Sig.ra ha sottoscritto proposta Parte_1 Parte_2 di acquisto immobiliare avente ad oggetto l'immobile sito in Lumezzane (BS), Via S. DR n. 9 ove si trasferirà con il figlio .
4. Il rogito notarile dovrebbe essere stipulato entro il 30.07.2025. La Per_1
Sig.ra si impegna quindi a rilasciare l'immobile entro 30 giorni dalla data di Parte_2
pubblicazione della sentenza di separazione.
5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 [...]
la somma di € 13.629,05 (TREDICIMILASEICENTOVENTINOVE/05) quale quota del valore del Parte_2 mobilio che la stessa rilascerà all'interno della casa coniugale intestata al marito. Il suddetto importo
1 verrà corrisposto 7 giorni prima del rogito notarile sopra indicato a mezzo bonifico bancario.
6. Le frequentazioni tra i genitori ed il figlio , ormai maggiorenne, saranno liberamente gestite tra le Per_1
parti in totale autonomia. k) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente e sino alla sua autosufficienza economica con la corresponsione di un importo pari ad € 500,00 mensili (rivalutabile ogni anno secondo indici
ISTAT). Il predetto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie della Sig.ra a mezzo bonifico bancario a far data dal mese di rilascio della casa coniugale Parte_2 da parte della moglie e del figlio. Le spese straordinarie per il figlio , sino all'autosufficienza Per_1 economica di quest'ultimo, verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia.
7. Le parti prevedono inoltre che il Sig. corrisponda altresì alla Sig.ra Parte_1 un contributo al mantenimento di quest'ultima pari ad € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il Pt_2
giorno 10 di ogni mese (importo rivalutabile secondo indici ISTAT) sulle coordinate bancarie della Sig.ra a mezzo bonifico bancario a far data dal mese di rilascio della casa coniugale da parte Parte_2
della moglie e del figlio.
8. Il Sig. si impegna inoltre a corrispondere a titolo di mutuo alla Sig.ra Parte_1
per le spese di acquisto dell'immobile sopra indicato ed entro giorni 7 dalla data del rogito Pt_2 notarile, la somma di € 20.000,00 (VENTIMILA/00) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie della Sig.ra .
9. La predetta somma verrà restituita dalla Sig.ra al Sig. Parte_2 Pt_2 Parte_1 con versamenti mensili di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni medesimo al saldo sulle coordinate bancarie del Sig. Il suddetto pagamento verrà effettuato a far data dal mese di rilascio Parte_1
della casa coniugale da parte della moglie e del figlio. 10. Null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti al loro matrimonio e lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/4/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Vobarno (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2001), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 12/7/2006) oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato espressamente all'impugnazione dell'emananada sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE DR AR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11879/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2. La
Sig.ra rinuncia sin d'ora, anche per il futuro, all'assegnazione della casa coniugale, Parte_2 intestata per l'intero al marito e gravata da mutuo, che rimarrà pertanto di proprietà esclusiva del Sig. ed in uso esclusivo allo stesso.
3. Al riguardo la Sig.ra ha sottoscritto proposta Parte_1 Parte_2 di acquisto immobiliare avente ad oggetto l'immobile sito in Lumezzane (BS), Via S. DR n. 9 ove si trasferirà con il figlio .
4. Il rogito notarile dovrebbe essere stipulato entro il 30.07.2025. La Per_1
Sig.ra si impegna quindi a rilasciare l'immobile entro 30 giorni dalla data di Parte_2
pubblicazione della sentenza di separazione.
5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 [...]
la somma di € 13.629,05 (TREDICIMILASEICENTOVENTINOVE/05) quale quota del valore del Parte_2 mobilio che la stessa rilascerà all'interno della casa coniugale intestata al marito. Il suddetto importo
1 verrà corrisposto 7 giorni prima del rogito notarile sopra indicato a mezzo bonifico bancario.
6. Le frequentazioni tra i genitori ed il figlio , ormai maggiorenne, saranno liberamente gestite tra le Per_1
parti in totale autonomia. k) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente e sino alla sua autosufficienza economica con la corresponsione di un importo pari ad € 500,00 mensili (rivalutabile ogni anno secondo indici
ISTAT). Il predetto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie della Sig.ra a mezzo bonifico bancario a far data dal mese di rilascio della casa coniugale Parte_2 da parte della moglie e del figlio. Le spese straordinarie per il figlio , sino all'autosufficienza Per_1 economica di quest'ultimo, verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia.
7. Le parti prevedono inoltre che il Sig. corrisponda altresì alla Sig.ra Parte_1 un contributo al mantenimento di quest'ultima pari ad € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il Pt_2
giorno 10 di ogni mese (importo rivalutabile secondo indici ISTAT) sulle coordinate bancarie della Sig.ra a mezzo bonifico bancario a far data dal mese di rilascio della casa coniugale da parte Parte_2
della moglie e del figlio.
8. Il Sig. si impegna inoltre a corrispondere a titolo di mutuo alla Sig.ra Parte_1
per le spese di acquisto dell'immobile sopra indicato ed entro giorni 7 dalla data del rogito Pt_2 notarile, la somma di € 20.000,00 (VENTIMILA/00) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie della Sig.ra .
9. La predetta somma verrà restituita dalla Sig.ra al Sig. Parte_2 Pt_2 Parte_1 con versamenti mensili di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni medesimo al saldo sulle coordinate bancarie del Sig. Il suddetto pagamento verrà effettuato a far data dal mese di rilascio Parte_1
della casa coniugale da parte della moglie e del figlio. 10. Null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti al loro matrimonio e lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/4/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Vobarno (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2001), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 12/7/2006) oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato espressamente all'impugnazione dell'emananada sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE DR AR
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