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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 921/2022
Il giorno 19/06/2025, nella causa iscritta al n RG 921 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 921/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Roberta Donti Parte_1 C.F._1 in Civitavecchia, largo Cavour n. 6, con l'avv. ROCCHI LUCA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in PIAZZA ANTONIO MANCINI 4 ROMA con l'avv.
ESPOSITO LETIZIA ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello alla sentenza n. 1393/21, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Civitavecchia il 27.7.2021, con cui è stato pronunciato il parziale accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta al precetto di € 847,99 (per refusione delle spese di lite a seguito di sentenza n.
2 di 4 1029/15 del Tribunale di Tivoli), con conseguente condanna al pagamento in favore di
[...] quale creditore precettante del minore importo di € 695,52, oltre alle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 250,00, già ridotte del 20% per la parziale soccombenza.
A fondamento dell'appello, ha censurato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, atteso che l'opposizione a precetto dallo stesso proposta è stata integralmente accolta con la richiesta riduzione dell'importo dovuto.
Si è costituita contestando l'infondatezza dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è fondato.
La controversia oggetto di causa trae origine dal giudizio definito con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1029/2015, che ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
condannandolo al pagamento delle spese di lite nella misura di € Controparte_1
440,00 oltre accessori. ha quindi notificato atto di precetto per complessivi € 847,99 e Controparte_1
ha proposto opposizione, contestando unicamente la quantificazione dell'importo Parte_1 precettato, ritenuto eccessivo.
Il giudizio di opposizione, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, è stato definito con la sentenza gravata, che ha riconosciuto la fondatezza della contestazione avanzata da
[...]
, riducendo l'importo dovuto. Pt_1
Ciononostante, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure ha ritenuto di applicare il criterio della soccombenza reciproca, compensando parzialmente le spese per il 20% e condannando per il resto alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
[...]
La pronuncia contrasta quindi con il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il quale non è derogabile dal Giudice se non in presenza delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., tra cui non rientra il caso di specie.
Invero, la domanda proposta in primo grado da , avente ad oggetto la Parte_1 contestazione del quantum precettato, è stata integralmente accolta e, pertanto, egli non può che essere ritenuto quale parte vittoriosa del giudizio, avendo diritto al pagamento delle spese di lite.
3 di 4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (fino ad € 1.100,00).
Le spese liquidate per entrambi i gradi di giudizio devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1393/21, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 27.7.2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 275,00 per compensi ed € 43,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Rocchi quale antistatario;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna al pagamento delle spese di appello, che liquida in € Controparte_1
362,00 per compensi ed € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Rocchi quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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