TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 110/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTOLINO MARIALUISA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PULLI Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda divorzile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025 le parti chiedevano congiuntamente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e di seguito integralmente riportate:
“1 – affido condiviso dei minori e collocamento presso la madre;
2 – il padre vedrà i minori un week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera. Potrà chiamare quotidianamente i minori alle 19.30;
3 -i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il padre dovrà comunicare entro novembre il periodo scelto nel 2025. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale. Quest'anno staranno con la madre per tutto il periodo;
4 - i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
5 – il padre verserà alla madre € 500 (€ 250 per figlio), oltre rivalutazione annuale, entro il 5 di ogni mese. Verserà inoltre, sempre entro il 5, € 200 omnia al mese per spese straordinarie regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6- l'AUU sarà percepito dai genitori al 50%;
7- spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Cancello ed Arnone (CE) in data 02.05.2015
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.1, p.1, serie A, anno 2015) e fissavano quale casa coniugale l'immobile sito in Cancello ed Arnone via Santa Maria
a Cubito, di esclusiva proprietà della ricorrente. Dall'unione nascevano i figli, , il Per_1
16.01.2016, e il 05.04.2019. Per_2
In data 27.05.2024 depositavano ricorso congiunto per la pronuncia di separazione. Con sentenza n.
126 del 18.06.2024 veniva pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni concordate, di seguito integralmente riportate:
“
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Cancello ed Arnone (CE) via Santa Maria a Cubito è di proprietà della sig.ra e vi Pt_1
continuerà ad abitare con i figli;
3. Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale e provvederà
a cambiare residenza;
4. I figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
5. I figli staranno dal lunedì al venerdì con la madre, ad eccezione del venerdì, che staranno con il padre dalle ore 14:00 (o comunque dall'uscita dalla scuola) alle ore 07:00 del giorno successivo. A tal proposito si allega piano genitoriale redatto da entrambi i coniugi;
6. I figli staranno a fine settimana alterni con ciascun genitore;
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
8. Per il mantenimento dei figli il sig. si impegna a corrispondere la somma mensile di € 250,00 per CP_1
Pag. 2 di 4 ciascun figlio (totale € 500,00 mensili), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo;
9. Le detrazioni per i figli e l'assegno unico saranno in favore di entrambi i genitori;
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo, sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, domandava aumentarsi il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 11.03.2025 si costituiva il IG. con comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1
domanda divorzile e chiedeva, invece, il rigetto della richiesta di aumento del suo contributo al mantenimento indiretto per i figli.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 16.04.2025, ut supra, integralmente riportate.
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento. Le predette circostanze sono state provate documentalmente (v. allegati al ricorso introduttivo). Inoltre, le parti dichiaravano che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, coerenti con le loro condizioni economiche.
*
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cancello ed Arnone (CE) in data 02.05.2015 (matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.1, P. I, serie A, anno 2015)
Pag. 3 di 4 alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cancello ed Arnone in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 16 aprile
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4