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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata in data [...] a [...] e residente in [...]n. 3 scl P.2 Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vittoria Trapasso C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliata
E
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vittoria Trapasso presso C.F._2 il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2025 i SInori e , premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Soverato (CZ) il 20 dicembre 1997 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
30, parte 2 Serie A Volume 1 - anno 1997 – Ufficio 1) e che da tale unione sono nate due figlie, (10/07/1999) Per_1
Per_ e (15/07/2002), oggi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. le figlie maggiorenni dimoreranno unitamente alla figura paterna nella casa familiare, intestata al padre sita in
Soverato Via Vittorio Veneto n.47;
3. con libertà e facoltà di incontri ogni qualvolta lo riterranno opportuno, compatibilmente con gli impegni di ognuno.
4. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive, saranno condivise come consuetudine con entrambi i genitori;
in subordine seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. il SI. si fa carico di tutte le spese relative alle eSIenze delle ragazze in quanto con lui conviventi;
CP_1 ivi comprese le spese straordinarie, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.); la OR
, ove possibile (non appena avrà un lavoro) parteciperà alle spese sopra indicate;
Pt_1
6. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti, e/o con potenziali reddituali;
attualmente la SI.ra non ha una stabile situazione lavorativa ma Pt_1 ha le potenzialità per ottenerla. Rimane fermo per come precisato al punto 5 l'obbligo di mantenimento delle figlie seppur maggiorenni non ancora economicamente indipendenti;
7. Il SI. continuerà a farsi carico di un prestito contratto nel 2021 con scadenza 2031, per eSIenze CP_1 familiari di 527 euro mensili, senza richiedere alcun intervento economico alla OR;
Pt_1
8. Il SI. si fa altresì carico di portare a termine il pagamento di piccole rate mensili contratte per CP_1
l'acquisto di beni strumentali per la famiglia (a titolo esemplificativo PC, telefonia, assicurazioni auto, ecc), anche in considerazione del fatto che tali strumenti rimangono a disposizione delle ragazze che li utilizzano per loro eSIenze”.
Con decreto di fissazione udienza del 03/03/2025, il Giudice invitava le parti ad integrare l'accordo sottoscritto con la previsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie a carico del genitore non collocatario. In allegato alle note per la trattazione scritta per l'udienza del 07/07/2025 le parti depositavano “Integrazione accordo di separazione consensuale” nel quale dichiaravano:
“Sul punto, le parti che sottoscrivono la presente memoria di integrazione, precisano che si ritengono in grado, con il supporto reciproco, di fornire alle proprie figlie tutto ciò di cui hanno e avranno bisogno, nelle normali consuetudini di vita.
La OR , attualmente non ha una stabile situazione lavorativa, e non può prevedere una misura esatta di Pt_1 assegno a favore delle figlie;
tuttavia contribuisce al loro mantenimento nella misura che le è consentito.
Si impegna sin d'ora, non appena avrà un lavoro stabile, a contribuire al mantenimento delle figlie con assegno in misura fissa e a contribuire al 50% delle spese straordinarie, per come già concordato al punto 5 dell'accordo già sottoscritto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (atto n. 30, parte Parte_1 CP_1
2 Serie A Volume 1 - reg. Atti Matrimonio del Comune di Soverato (CZ) Ufficio 1 – anno 1997);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Soverato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio il 09/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata in data [...] a [...] e residente in [...]n. 3 scl P.2 Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vittoria Trapasso C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliata
E
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vittoria Trapasso presso C.F._2 il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2025 i SInori e , premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Soverato (CZ) il 20 dicembre 1997 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
30, parte 2 Serie A Volume 1 - anno 1997 – Ufficio 1) e che da tale unione sono nate due figlie, (10/07/1999) Per_1
Per_ e (15/07/2002), oggi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. le figlie maggiorenni dimoreranno unitamente alla figura paterna nella casa familiare, intestata al padre sita in
Soverato Via Vittorio Veneto n.47;
3. con libertà e facoltà di incontri ogni qualvolta lo riterranno opportuno, compatibilmente con gli impegni di ognuno.
4. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive, saranno condivise come consuetudine con entrambi i genitori;
in subordine seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. il SI. si fa carico di tutte le spese relative alle eSIenze delle ragazze in quanto con lui conviventi;
CP_1 ivi comprese le spese straordinarie, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.); la OR
, ove possibile (non appena avrà un lavoro) parteciperà alle spese sopra indicate;
Pt_1
6. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti, e/o con potenziali reddituali;
attualmente la SI.ra non ha una stabile situazione lavorativa ma Pt_1 ha le potenzialità per ottenerla. Rimane fermo per come precisato al punto 5 l'obbligo di mantenimento delle figlie seppur maggiorenni non ancora economicamente indipendenti;
7. Il SI. continuerà a farsi carico di un prestito contratto nel 2021 con scadenza 2031, per eSIenze CP_1 familiari di 527 euro mensili, senza richiedere alcun intervento economico alla OR;
Pt_1
8. Il SI. si fa altresì carico di portare a termine il pagamento di piccole rate mensili contratte per CP_1
l'acquisto di beni strumentali per la famiglia (a titolo esemplificativo PC, telefonia, assicurazioni auto, ecc), anche in considerazione del fatto che tali strumenti rimangono a disposizione delle ragazze che li utilizzano per loro eSIenze”.
Con decreto di fissazione udienza del 03/03/2025, il Giudice invitava le parti ad integrare l'accordo sottoscritto con la previsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie a carico del genitore non collocatario. In allegato alle note per la trattazione scritta per l'udienza del 07/07/2025 le parti depositavano “Integrazione accordo di separazione consensuale” nel quale dichiaravano:
“Sul punto, le parti che sottoscrivono la presente memoria di integrazione, precisano che si ritengono in grado, con il supporto reciproco, di fornire alle proprie figlie tutto ciò di cui hanno e avranno bisogno, nelle normali consuetudini di vita.
La OR , attualmente non ha una stabile situazione lavorativa, e non può prevedere una misura esatta di Pt_1 assegno a favore delle figlie;
tuttavia contribuisce al loro mantenimento nella misura che le è consentito.
Si impegna sin d'ora, non appena avrà un lavoro stabile, a contribuire al mantenimento delle figlie con assegno in misura fissa e a contribuire al 50% delle spese straordinarie, per come già concordato al punto 5 dell'accordo già sottoscritto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (atto n. 30, parte Parte_1 CP_1
2 Serie A Volume 1 - reg. Atti Matrimonio del Comune di Soverato (CZ) Ufficio 1 – anno 1997);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Soverato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio il 09/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo