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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Elena SOLLAZZO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. 531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARTORE LUDOVICA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SARTORE
LUDOVICA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NATALE CARMEN elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. NATALE
CARMEN
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: adozione di maggiorenni.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22.5.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: esprime parere favorevole.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2025 , nato ad [...] Parte_1
l'11.9.1959, ha proposto domanda di adozione di maggiorenne ex artt. 291 e 311 c.c. di
[...]
, nata nella Federazione Russa il 13.3.2004. CP_1
L'attore esponeva di intrattenere oramai da anni una relazione sentimentale ed una convivenza con la signora nata in [...] l'[...], quest'ultima madre dell'aspirante ND Persona_1
nata nella Federazione Russa il 13.3.2004. Il padre dell'aspirante Controparte_1
ND era ignoto non essendo riportato alcunché nel relativo certificato di nascita. Tra l'attore e la figlia della sua convivente si era instaurato nel tempo un affettuoso legame del tutto simile a quello che intercorre tra padre e figlia, sicché da ciò l'instaurazione del presente procedimento per la declaratoria relativa all'adozione ai sensi di legge.
Con memoria depositata in data 17.4.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1
dichiarando il proprio consenso all'adozione e confermando la ricostruzione in punto di fatto dell'attore. Evidenziava la sussistenza nel caso di specie dei presupposti previsti dalla legge agli artt.
291 e ss c.c..
All'udienza del 22.5.2025 dinanzi al Giudice relatore, nella persona della dott.ssa Francesca Grassi, sono comparsi per esprimere il proprio consenso ed assenso l'attore adottante, l'ND
[...]
, oltre al coniuge dell'adottante madre dell'ND coniugata CP_1 Persona_1
all'attore in data 8.5.2025.
All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza e discusso oralmente la causa previa rinuncia ai termini per deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero intervenuto in giudizio ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
* * *
Il Tribunale, rilevato che sussistono tutti i presupposti per accogliere la domanda, ed in particolare che:
(i) l'adottante ) e l'ND ( ) hanno Parte_1 Controparte_1
espresso al Giudice relatore il proprio consenso (art. 296 c.c.);
(ii) il coniuge dell'adottante madre dell'ND ha espresso al Giudice relatore Persona_1
il proprio assenso (art. 297 c.c.), mentre il padre dell'ND risulta sconosciuto (cfr. doc. 10);
(iii) l'adottante ha compiuto trentacinque anni (art. 291 c.c.);
(iv) l'adottante non ha figli;
(v) l'età dell'adottante e quella dell'ND rispettano il divario minimo di diciotto anni previsto dalla legge (art. 291 co. 1 c.c.);
pagina 2 di 3 (vi) l'adozione è dunque certamente conforme all'interesse dell'ND, venendo a sancire una situazione di fatto già consolidata nel tempo, in quanto risulta che essa convive con l'attore e la madre dal suo ingresso in Italia, ovverossia dal 2022 almeno, ed ha da allora coltivato e instaurato un profondo e solido legame affettivo con l'adottante assimilabile a quello genitoriale, come confermato dalle dichiarazioni rese al Giudice relatore dalle parti stesse;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 299 c.c. è prevista l'assunzione del cognome del padre adottante anteponendolo a quello dell'ND, non ammettendo la disposizione in esame alcuna deroga per scelta delle parti, che in effetti sul punto si sono rimesse alle determinazioni del Tribunale come per legge;
visto il parere del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 313 c.c.; considerato che nulla va disposto sulle spese, trattandosi di causa avente ad oggetto diritti indisponibili
(status);
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così decide:
1) fa luogo all'adozione fra , nato ad [...], l'11.9.1959 Parte_1
(adottante) e , nata nella Federazione Russa, il 13.3.2004 (adottata); Controparte_1
2) dispone che l'adottata assuma il cognome , anteponendolo al proprio;
Parte_1
3) manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 314 co. 1 e 2 c.c.;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio del 28.5.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi IL PRESIDENTE
dott. Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Elena SOLLAZZO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. 531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARTORE LUDOVICA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SARTORE
LUDOVICA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NATALE CARMEN elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. NATALE
CARMEN
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: adozione di maggiorenni.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22.5.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: esprime parere favorevole.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2025 , nato ad [...] Parte_1
l'11.9.1959, ha proposto domanda di adozione di maggiorenne ex artt. 291 e 311 c.c. di
[...]
, nata nella Federazione Russa il 13.3.2004. CP_1
L'attore esponeva di intrattenere oramai da anni una relazione sentimentale ed una convivenza con la signora nata in [...] l'[...], quest'ultima madre dell'aspirante ND Persona_1
nata nella Federazione Russa il 13.3.2004. Il padre dell'aspirante Controparte_1
ND era ignoto non essendo riportato alcunché nel relativo certificato di nascita. Tra l'attore e la figlia della sua convivente si era instaurato nel tempo un affettuoso legame del tutto simile a quello che intercorre tra padre e figlia, sicché da ciò l'instaurazione del presente procedimento per la declaratoria relativa all'adozione ai sensi di legge.
Con memoria depositata in data 17.4.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1
dichiarando il proprio consenso all'adozione e confermando la ricostruzione in punto di fatto dell'attore. Evidenziava la sussistenza nel caso di specie dei presupposti previsti dalla legge agli artt.
291 e ss c.c..
All'udienza del 22.5.2025 dinanzi al Giudice relatore, nella persona della dott.ssa Francesca Grassi, sono comparsi per esprimere il proprio consenso ed assenso l'attore adottante, l'ND
[...]
, oltre al coniuge dell'adottante madre dell'ND coniugata CP_1 Persona_1
all'attore in data 8.5.2025.
All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza e discusso oralmente la causa previa rinuncia ai termini per deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero intervenuto in giudizio ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
* * *
Il Tribunale, rilevato che sussistono tutti i presupposti per accogliere la domanda, ed in particolare che:
(i) l'adottante ) e l'ND ( ) hanno Parte_1 Controparte_1
espresso al Giudice relatore il proprio consenso (art. 296 c.c.);
(ii) il coniuge dell'adottante madre dell'ND ha espresso al Giudice relatore Persona_1
il proprio assenso (art. 297 c.c.), mentre il padre dell'ND risulta sconosciuto (cfr. doc. 10);
(iii) l'adottante ha compiuto trentacinque anni (art. 291 c.c.);
(iv) l'adottante non ha figli;
(v) l'età dell'adottante e quella dell'ND rispettano il divario minimo di diciotto anni previsto dalla legge (art. 291 co. 1 c.c.);
pagina 2 di 3 (vi) l'adozione è dunque certamente conforme all'interesse dell'ND, venendo a sancire una situazione di fatto già consolidata nel tempo, in quanto risulta che essa convive con l'attore e la madre dal suo ingresso in Italia, ovverossia dal 2022 almeno, ed ha da allora coltivato e instaurato un profondo e solido legame affettivo con l'adottante assimilabile a quello genitoriale, come confermato dalle dichiarazioni rese al Giudice relatore dalle parti stesse;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 299 c.c. è prevista l'assunzione del cognome del padre adottante anteponendolo a quello dell'ND, non ammettendo la disposizione in esame alcuna deroga per scelta delle parti, che in effetti sul punto si sono rimesse alle determinazioni del Tribunale come per legge;
visto il parere del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 313 c.c.; considerato che nulla va disposto sulle spese, trattandosi di causa avente ad oggetto diritti indisponibili
(status);
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così decide:
1) fa luogo all'adozione fra , nato ad [...], l'11.9.1959 Parte_1
(adottante) e , nata nella Federazione Russa, il 13.3.2004 (adottata); Controparte_1
2) dispone che l'adottata assuma il cognome , anteponendolo al proprio;
Parte_1
3) manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 314 co. 1 e 2 c.c.;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio del 28.5.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi IL PRESIDENTE
dott. Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3