Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/04/2026, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2026, proposto da AN OC e NA OC, rappresentate e difese dall’avvocato Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EF OC, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalle ricorrenti in data 27 ottobre 2025 e per la conseguente declaratoria dell’obbligo della predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, ordinandole di esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa VI IO e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con PEC in data 27 ottobre 2025, la sig.ra AN OC e la sig.ra NA OC, nella qualità di eredi del sig. PE OC, hanno presentato all’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Roma, un’istanza di accesso diretta a conseguire l’ostensione dei “ documenti e note verbali ” presupposti all’accertamento con adesione per l’anno d’imposta 2017 concluso dall’Amministrazione finanziaria con il proprio padre (a seguito di apposito invito a comparire allo stesso notificato il 24 aprile 2023 ex art. 5- ter del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
L’istanza di accesso, corredata dalla documentazione attestante l’avvenuta accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è stata motivata in relazione alla necessità delle ricorrenti di “ ricostruire la complessa situazione debitoria del sig. PE OC, e dunque anche conoscere quali fatti e documenti l’Agenzia delle Entrate ha posto alla base dell’avviso di accertamento ”.
2. Stante il decorso infruttuoso del termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le sig.re OC, con l’odierno ricorso, notificato il 26 dicembre 2025 e depositato il 9 gennaio 2026, sono insorte ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza in questione.
Le ricorrenti evidenziano, in punto di interesse all’accesso documentale, che l’istanza proposta “ è funzionale alla tutela di una posizione giuridica qualificata: quella di poter conoscere gli elementi fondanti di una pretesa impositiva per valutarne la fondatezza e predisporre un’adeguata difesa, sia in sede amministrativa che, eventualmente, contenziosa ”, essendo loro subentrate, in qualità di eredi, nelle passività tributarie del de cuius .
Chiedono, pertanto, che, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Roma, sull’istanza di accesso in questione, alla stessa venga ordinato di esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni.
3. In data 15 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione della causa, l’Agenzia delle entrate ha depositato alcuni documenti e una memoria. La difesa erariale deduce che le ricorrenti non avrebbero interesse ad ottenere la documentazione richiesta, venendo in considerazione una pretesa fiscale che è stata già definita con adesione del contribuente, ciò che renderebbe irrilevante la conoscenza degli atti istruttori. Evidenzia, inoltre, che l’atto di adesione è stato sottoscritto proprio dalla sig.ra NA OC nella qualità di tutrice del de cuius .
A tali argomentazioni hanno replicato le ricorrenti, ribadendo, anche in considerazione della situazione di inadempimento nei confronti del Fisco venutasi a creare per effetto del mancato versamento delle rate successive alla quarta, “ la necessità impellente di ricostruire l’esatta posizione debitoria del de cuius per valutare le azioni difensive necessarie a fronte della pretesa tributaria residua ”.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Sull’istanza di accesso presentata dalle ricorrenti si è pacificamente formato, in forza dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento tacito di rigetto da parte dell’Agenzia delle entrate, non essendosi la stessa pronunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione, avvenuta il 27 ottobre 2025.
8. Quanto alla sussistenza in capo alle sig.re OC dello specifico interesse che l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 richiede per l’esercizio del diritto di accesso, non può dubitarsi che i documenti richiesti producano, o comunque abbiano prodotto, effetti nella sfera giuridica delle ricorrenti, trattandosi degli atti sulla base dei quali l’Amministrazione finanziaria vanta tuttora una pretesa tributaria nei loro confronti e che sono, quindi, collegati, con evidenza, ad un interesse giuridicamente rilevante a loro direttamente riferibile e meritevole di tutela.
Non può essere condivisa, sul punto, ad avviso del Collegio, l’argomentazione difensiva che fa leva sull’avvenuta definizione di tale pretesa mediante l’accordo stipulato con il contribuente e sulla conseguente inoppugnabilità dell’atto. Così ragionando, infatti, l’Amministrazione finisce per compiere una valutazione che le è preclusa, quella, cioè, attinente alla ammissibilità di un’eventuale azione giurisdizionale che potrebbe essere intentata dalle istanti, valutazione spettante solo all’autorità giudiziaria, così come solo a quest’ultima compete, sotto diverso profilo, di apprezzare l’utilità del documento a fini difensivi.
Nel senso del pieno riconoscimento del diritto di accesso anche a fronte di atti impositivi divenuti inoppugnabili si è espresso di recente il T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, nella sentenza 14 marzo 2025, n. 516, ove si legge che “ In definitiva, deve […] ritenersi che le argomentazioni in merito all’inoppugnabilità degli atti impositivi – da verificare nella sede giurisdizionale competente – non possano rilevare in senso preclusivo all’accesso, ponendosi anzi l’esatta conoscenza degli atti adottati come elemento di valutazione preliminare che deve essere messo a disposizione del contribuente, al fine non solo di consentirgli di ponderare compiutamente se attivare o meno i previsti rimedi giurisdizionali, ma anche di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici”. Nella medesima pronuncia è stata altresì richiamata la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 17 dicembre 2014, n. 6676 , secondo cui “ prescindendo del tutto dalle astratte possibilità di tutela giurisdizionale, l’interesse conoscitivo rispetto ad atti originariamente destinati e, comunque, rivolti avverso uno specifico soggetto-contribuente, sussiste in re ipsa in capo al contribuente in questione, potendo essere ricollegato a molteplici ulteriori aspetti quali, ad esempio, la necessità di meglio comprendere le ragioni dell’imposizione, i criteri di calcolo del tributo richiesto e le circostanze alla base delle eventuali difficoltà insorte nella fase di notifica degli atti impositivi ”.
D’altra parte, tornando al caso di specie, non può essere trascurato che l’Amministrazione finanziaria non ha rappresentato nella presente sede processuale la presenza di eventuali soggetti controinteressati, non dovendosi, pertanto, procedere ad alcun bilanciamento tra le esigenze conoscitive sottese all’accesso e le ragioni di riservatezza di terzi, come imposto, invece, dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 ove la documentazione oggetto della richiesta ostensiva contenga dati sensibili o giudiziari, o addirittura c.d. “supersensibili”.
Neppure può ritenersi preclusiva, infine, la circostanza per cui l’accertamento con adesione sia stato sottoscritto da una delle ricorrenti in qualità di tutrice legale del padre, in quanto ciò non esclude che la stessa, successivamente, in qualità di erede e, quindi, di soggetto su cui il debito tributario grava direttamente, abbia interesse a conoscere gli atti istruttori su cui esso si fonda.
9. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto:
- il silenzio diniego formatosi sull’istanza formulata dalle ricorrenti il 27 ottobre 2025, al fine di ottenere l’ostensione dei “ documenti e note verbali ” presupposti all’accertamento con adesione per l’anno d’imposta 2017 concluso dall’Amministrazione finanziaria e dal sig. PE OC, deve essere annullato;
- all’Agenzia delle entrate va ordinato, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso delle ricorrenti ai suddetti “ documenti e note verbali ”, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
10. Sussistono giustificate ragioni, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in fatto, per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le ricorrenti e le Amministrazioni resistenti. Nulla deve invece disporsi nei confronti della controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sull’istanza formulata dalle ricorrenti il 27 ottobre 2025, al fine di ottenere l’ostensione dei “ documenti e note verbali ” presupposti all’accertamento con adesione per l’anno d’imposta 2017 concluso dall’Amministrazione finanziaria e dal sig. PE OC;
- ordina all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso delle ricorrenti ai “ documenti e note verbali ” richiesti con la medesima istanza, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Spese compensate nei rapporti tra le ricorrenti e le Amministrazioni resistenti. Nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
VI IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IO | AN NG |
IL SEGRETARIO