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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1143 /2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1143 / 2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
TRA
cf: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
PIAZZA ALDO MORO 29 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. ARGENIO
FRANCESCO SAVERIO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 la ricorrente in premessa indicato chiedeva pronunciarsi la separazione personale.
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di reciproca intollerabilità che rende impossibile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza ed i fatti specificamente dedotti in ricorso sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In ordine alla sollecitata assegnazione della casa va rilevato come in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti l'istituto previsto
- 2 -
dall'art. 337 sexies cc non possa operare e la relativa domanda non possa trovare accoglimento, ragion per cui la casa seguirà quindi l'ordinario regime della proprietà.
Le spese di lite, alla luce della mancata opposizione alla richiesta pronuncia sullo status da parte del resistente non costituitosi, restano a carico di parte ricorrente non sussistendo i requisiti della soccombenza in considerazione della necessarietà della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra , nato a Parte_1
FOGGIA (FG) in data 18/07/1967, e , nato a CP_1
FOGGIA (FG) in data 26/07/1967 , unitisi matrimonio celebrato in
Foggia in data 11/01/1986 (atto n. 25 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 3 luglio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1143 / 2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
TRA
cf: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
PIAZZA ALDO MORO 29 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. ARGENIO
FRANCESCO SAVERIO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 la ricorrente in premessa indicato chiedeva pronunciarsi la separazione personale.
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di reciproca intollerabilità che rende impossibile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza ed i fatti specificamente dedotti in ricorso sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In ordine alla sollecitata assegnazione della casa va rilevato come in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti l'istituto previsto
- 2 -
dall'art. 337 sexies cc non possa operare e la relativa domanda non possa trovare accoglimento, ragion per cui la casa seguirà quindi l'ordinario regime della proprietà.
Le spese di lite, alla luce della mancata opposizione alla richiesta pronuncia sullo status da parte del resistente non costituitosi, restano a carico di parte ricorrente non sussistendo i requisiti della soccombenza in considerazione della necessarietà della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra , nato a Parte_1
FOGGIA (FG) in data 18/07/1967, e , nato a CP_1
FOGGIA (FG) in data 26/07/1967 , unitisi matrimonio celebrato in
Foggia in data 11/01/1986 (atto n. 25 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 3 luglio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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