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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. V.G. 2707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2707/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 12.03.2025 da
NO IO nato a [...] il [...] con gli avv.ti Roberto Orfeo e
Barbara Fardin
e
IA Crescenza nata a [...] il [...] con gli avv.ti Roberto Orfeo e Barbara
Fardin con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1558/2005 emessa dal Tribunale di Padova il 4.3.2005, depositata in cancelleria il 6.6.2005:
1. revochi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Camposampiero (PD), via Benedetto
Mogno n. 14;
2. revochi l'obbligo a carico del sig. IO NO di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia e di partecipazione alle spese straordinarie;
inalterate le altre condizioni”. motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 12.03.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1558/2005 depositata in cancelleria il 06.05.2005 in particolare in punto revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Camposampiero (PD), via Benedetto Mogno n. 14 e revoca dell'obbligo a carico di IO NO di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia e di partecipazione alle spese straordinarie in quanto la signora
IA ha da tempo rilasciato la casa coniugale ove attualmente abita il NO che ne è esclusivo proprietario e la figlia RA, maggiorenne, è divenuta economicamente autosufficiente e svolge attività lavorativa full time a tempo indeterminato presso Morocolor
Italia s.p.a.; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Padova n. 1558/2005 depositata in cancelleria il 06.05.2005:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1. e 2.;
2. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2707/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 12.03.2025 da
NO IO nato a [...] il [...] con gli avv.ti Roberto Orfeo e
Barbara Fardin
e
IA Crescenza nata a [...] il [...] con gli avv.ti Roberto Orfeo e Barbara
Fardin con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1558/2005 emessa dal Tribunale di Padova il 4.3.2005, depositata in cancelleria il 6.6.2005:
1. revochi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Camposampiero (PD), via Benedetto
Mogno n. 14;
2. revochi l'obbligo a carico del sig. IO NO di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia e di partecipazione alle spese straordinarie;
inalterate le altre condizioni”. motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 12.03.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1558/2005 depositata in cancelleria il 06.05.2005 in particolare in punto revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Camposampiero (PD), via Benedetto Mogno n. 14 e revoca dell'obbligo a carico di IO NO di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia e di partecipazione alle spese straordinarie in quanto la signora
IA ha da tempo rilasciato la casa coniugale ove attualmente abita il NO che ne è esclusivo proprietario e la figlia RA, maggiorenne, è divenuta economicamente autosufficiente e svolge attività lavorativa full time a tempo indeterminato presso Morocolor
Italia s.p.a.; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Padova n. 1558/2005 depositata in cancelleria il 06.05.2005:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1. e 2.;
2. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari