Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2906/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di simulazione – azione revocatoria
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Maria Formicola, Pt_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovannangelo CP_1
Coscioni, come da procura in atti;
, , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Alfano, come da
[...] procura in atti;
, Parte_2 Parte_3 [...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Marta Pt_4 CP_3
Alfano, come da procura in atti;
CONVENUTI
GIÀ IN NOME DEL SOCIO CP_9 CP_10
ACCOMANDATARIO , CON SEDE IN NOCERA INFERIORE, VIA CP_4
CITARELLA N.1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 3/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.05.2017 la
[...] esponeva di aver un credito di euro 25.900,00 oltre interessi moratori nei Pt_1 confronti della in forza di decreto ingiuntivo n. 238/2010 del Parte_5
Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Pompei, divenuto esecutivo e definitivo all'esito del giudizio di opposizione conclusosi con sentenza di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
2012 aveva dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare cedendo quasi tutti i 23 appartamenti costruiti ai suoi stessi soci o a congiunti e che in data
25.7.2011 la era stata messa in liquidazione, nominando quale Parte_5 liquidatore il sig. , nullatenente, venendo cancellata dal CP_1 registro delle imprese in data 17.1.2013. Deduceva che già in pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la debitrice aveva Parte_5 continuato a svolgere attività processuale senza dare notizia dell'avvenuta cancellazione e che tutti gli atti di dismissione del patrimonio era avvenuti in prossimità della liquidazione e chiusura della società, posta in essere senza il soddisfacimento dei creditori sociali ed omettendo di riportare nel bilancio di liquidazione il debito con la e con gli altri creditori sociali. Parte_1
Aggiungeva che l'ultimo atto di disposizione era quello per rogito Notaio con il quale la aveva ceduto il diritto di superficie nel Per_1 Pt_5 sottosuolo della consistenza immobiliare sita in Nocera Inferiore via Dentice
D'Accadia 21 in NCEU al foglio 18 particella 8076 are 28,42 al prezzo irrisorio di euro 5.000,00 in favore. Rilevava che v'era sostanziale identità tra parte venditrice e parte acquirente o comunque la coincidenza sostanziale di un unico centro d'interessi, per cui l'atto appariva simulato, non corrispondendo alla reale volontà delle parti e che gli acquirenti erano a conoscenza del debito della verso la , per cui vi erano comunque i Pt_5 Pt_1 presupposti oggettivi e soggettivi per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto per notaio e per l'effetto dichiararlo nullo e/o Per_1 inesistente, inefficace ed improduttivo di effetti nei confronti di essa attrice;
in via alternativa, accertati i presupposti ex art. 2901 cod. civ., revocare l'atto impugnato in quanto posto in essere in frode di essa creditrice;
in via subordinata accertare la simulazione relativa dell'atto per notaio in Per_1 quanto dissimulante una donazione, e come tale nullo per mancanza dei requisiti di forma, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza.
Si costituiva in giudizio , il quale, rilevato che era stato CP_1 convenuto in giudizio, nella sia qualità di liquidatore della società Parte_5 cancellata dal registro imprese ormai svariati anni fa, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituivano in giudizio , CP_2 CP_3 CP_4
, , già Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 soci della cessata impugnando e contestando le domande attoree e Parte_5 chiedendone il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto. Gli ex soci
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 della in ordine al prezzo della vendita, evidenziavano che gli Parte_5 acquirenti non avevano acquistato un diritto di costruire nel sottosuolo - come erroneamente affermato dall'attrice - bensì il diritto di superficie nel sottosuolo, di valore quassi nullo, atteso che dallo stesso certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di vendita, nessuna costruzione era possibile effettuare nel sottosuolo.
Si costituivano in giudizio anche , Parte_2 Parte_3
e che analogamente chiedevano il rigetto delle Parte_4 CP_3 domande attoree.
Non si costituiva in giudizio la già dichiarata CP_9 CP_10 contumace.
Espletata una ctu tecnica al fine di stimare il valore di mercato del diritto immobiliare compravenduto, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa all'esito della stessa. E' fondata e va accolta la domanda revocatoria proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. e seguenti.
Va preliminarmente evidenziato che risulta essere stato CP_1 convenuto dall'attrice solo in quanto svolse le funzioni di liquidatore della società cancellata dal registro imprese ormai svariati anni fa. Per Parte_5 tale ragione, non risultando allegato e provato che fosse anche socio della egli difetta legittimazione passiva, in quanto, in caso di Parte_5 cancellazione di una società di capitale le ragioni creditorie si fanno valere nei confronti degli ex soci. Va dunque rigettata la domanda attorea nei confronti di . CP_1
Riguardo agli altri convenuti, va osservato che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. civ. sez. VI, 18/06/2019, n.16221).
Nel caso in esame gli atti da revocare sono a titolo oneroso e successivi al sorgere del credito. In particolare l'attrice ha provato il credito vantato nei confronti della sorto anteriormente alla cancellazione di detta Parte_5 società dal registro delle imprese e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la revocatoria ordinaria del trasferimento del diritto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 immobiliare di cui all'impugnato rogito, precisamente della compravendita per Notaio Rep. N. 69701 RACC. n. 28653, con il quale “la Per_1 società come rappresentata vende e trasferisce alla società Parte_5 per la quota pari al 29,67% nonché ai signori CP_10 Parte_2 per la quota pari al 14,84%, per la quota pari al 29,67%, CP_3
per la quota pari al 14,83% e per la Parte_3 Parte_4 quota pari al 10,99%, che accettano ed acquistano, il diritto di superficie nel sottosuolo della seguente consistenza immobiliare ubicata nel Comune di
Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice D'Accadia numero 21 con accesso anche dalla via Astuti numero 105 /Parco di Luggo) e precisamente: - Area
Urbana al piano terra in parte edificata così come in premessa indicato -
Confinante con beni , con beni Citarella e con beni CP_11 Per_2
Censita nel catasto fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio 18, particella 8076, ente urbano, are 28,42”.
Risultano correttamente convenuti in giudizio gli acquirenti delle quote del diritto immobiliare e gli ex soci della tra cui anche colui che Parte_5 svolse le funzioni di liquidatore della Parte_5
Trattandosi di atti a titolo oneroso, risultano provati per presunzioni l'eventus damni per la creditrice, la scientia fraudis degli ex soci della
[...]
e la partecipatio fraudis della e degli altri acquirenti. Pt_5 CP_9
Infatti, in mancanza di altri beni della cancellata non vi è dubbio Parte_5 che la vendita del diritto di superficie nel sottosuolo della consistenza immobiliare sita in Nocera Inferiore via Dentice D'Accadia 21 in NCEU al foglio 18 particella 8076 are 28,42 al prezzo di euro 5.000,00 rappresenta comunque una lesione della garanzia generica che la aveva sui beni Parte_1 della società debitrice. Il valore del diritto immobiliare ceduto, oltre essere valutato dalle parti e indicato nel rogito di compravendita in euro 5.000,00 Pers oltre Iva, è stato anche confermato dal ctu ing.
La prova presuntiva della scientia fraudis e della partecipatio fraudis si desume chiaramente dai rapporti che intercorrevano e intercorrono tra i soggetti presero parte all'atto di cessione impugnato, da cui emerge la sostanziale identità tra parte venditrice e parte acquirente, o in ogni caso la coincidenza sostanziale in un unico centro di interessi. L'attrice ha, infatti, provato che la (poi divenuta aveva come socio CP_10 CP_9 accomandatario e quale socio accomandante , CP_4 Controparte_5 già soci della rispettivamente al 14,84 ed al 14,83%, per una quota Parte_5 complessiva del 29,67%, vale a dire pari alla quota del diritto di superficie acquistato dalla , con l'atto impugnato. Inoltre tra gli altri acquirenti CP_9
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 del diritto immobiliare erano: socia al 22,22% della CP_3 Parte_5
coniugato con la ex socia della Parte_3 CP_3 [...]
coniugata con ex socio della Icam s.r.l. Pt_5 Parte_2 CP_7
La e la sono anch'esse parenti degli ex soci Parte_4 CP_3 della come da certificati camerali delle società e dei certificati di Parte_5 stato di famiglia prodotti in atti dall'attrice.
Non sussistono, invece, i presupposti per la dichiarazione della simulazione assoluta o relativa della compravendita impugnata, atteso che l'intento delle parti era proprio quello di sottrarre alla garanzia generica del credito dell'attrice, l'unico ed ultimo bene immobile, residuato dall'attività di dismissione immobiliare svolta dalla che poteva essere sottoposto Parte_5
a pignoramento da parte dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, riguardo ad un valore della causa di valore tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione e trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea nei confronti di CP_1
2) Accoglie la domanda revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss. nei confronti di tutti gli altri contenuti e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di disposizione dei diritti immobiliari di cui al rogito di compravendita per Notaio Rep. N. 69701 RACC. Per_1
n. 28653, come meglio descritti in motivazione, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna l'attrice al pagamento in favore di delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in euro 2.583,50 per compensi di difesa, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
5) Condanna in solido tutti gli altri convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.583,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 4/04/2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5