Sentenza breve 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 18/01/2022, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00087/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2021, proposto da
DA Cardinale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cipressa e Antongiulio Cardinale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA Tarantino, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione n. 000706 del 09.09.2021, pubblicata sul sito istituzionale dell’ASL di Lecce in pari data;
nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compresa, se e per quanto occorra, per quanto qui interessa, la nota prot. n. 93993 del 7.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti G. Cipressa e A. Cardinale per la parte ricorrente e avv. G. Selleri per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I) Premesso che la ricorrente impugna la delibera con cui la ASL di Lecce, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b ) dell’A.C.N. del 31.3.2020 della Specialistica Ambulatoriale Interna, ha assegnato alla controinteressata un incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali nella branca di Diabetologia;
II) Rilevato che:
- gli atti impugnati sono attinenti all’espletamento di attività di specialistica ambulatoriale, svolta all’esito di procedure per il conferimento degli incarichi previste dall’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento, come tali sottratti, come eccepito dalla Amministrazione resistente, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore di quella del Giudice Ordinario;
- infatti, secondo i precedenti di questa Sezione, << L ’ art. 63, 1 co., del T.U. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione di tutte le vertenze aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico privatizzato o contrattualizzato - così definiti in quanto regolati, oltre che dal D. Lgs. n. 165 del 2001 e da norme speciali, dalle leggi che disciplinano il lavoro subordinato nell ’ impresa (su tutte il codice civile e lo Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi e dal contratto individuale -, con la sola esclusione delle controversie relative alle procedure concorsuali finalizzate all ’ assunzione (comma 4)…... Con sentenze nn. 2332 del 2014, e 184 del 2016, aventi ad oggetto analoghe questioni, questo TAR ha chiarito che la procedura di conferimento di incarichi ambulatoriali prevista da un Accordo Collettivo Nazionale, risolvendosi nell ’ individuazione degli aventi diritto secondo un ordine di priorità determinato, non costituisce il frutto di una vera e propria scelta comparativa “di carattere concorsuale”, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una “lex specialis”, da valutazioni tecniche e dalla compilazione di un ’ autentica graduatoria finale (cfr. Consiglio di Stato, decisione n. 1685 del 14 aprile 2008) >> (T.A.R. Lecce, Sez. II, 11 agosto 2020, n. 910; id ., 27 aprile 2016, n. 700, confermata da C.d.S., 8 giugno 2017, n. 2778, nella quale si è altresì precisato che, anche qualora si volesse «sostenere per converso che un accordo collettivo ben possa fondare un potere “pubblico” ed una procedura pubblicistica, è evidente che trattasi comunque di attività di selezione basata su parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva, analitici e del tutto vincolanti, che il giudice è chiamato semplicemente ad applicare attraverso il compimento di una verifica di conformità/difformità del comportamento dell ’ amministrazione rispetto ai parametri predetti (similmente a quanto previsto in materia di graduatorie del personale docente. Sul punto Adunanza Plenaria n. 11/2011); non già a tutela dell ’ interesse pubblico ma a precipua tutela delle parti private nel cui interesse gli atti generali di autonomia collettiva sono stati sottoscritti >>);
III) Ritenuto quindi che vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. ( “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” );
IV) Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico della ricorrente nei confronti dell’Amministrazione, siccome liquidate in dispositivo, mentre nulla si dispone nei confronti della controinteressata, attesa la mancata costituzione di quest’ultima in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ASL di Lecce, che liquida nella somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Nulla spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO