Articolo 14 della Legge 20 aprile 1978, n. 154
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 maggio 1978
Art. 14.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanera' il relativo regolamento di attuazione.
Entro sei mesi da tale emanazione il consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporra' all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo regolamento di servizio ed il nuovo regolamento del personale necessari per disciplinare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 13, nonche' i regolamenti di servizio e del personale della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca.
I suddetti regolamenti dovranno essere esaminati preventivamente dal comitato consultivo per la Zecca.
Entrata in vigore il 21 maggio 1978