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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa
DA
L'Avv Jacopo Saccomani (C.F. ), personalmente in C.F._1 giudizio ex art 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento nel proprio studio professionale, sito ad Ancona in Corso Mazzini
n. 148 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi PEC:
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-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'avv. Saccomanni avverso il provvedimento RG
n. 538.2025 emesso il 29.05.2025 con cui l'intestata Corte, sezione penale, in relazione all'attività difensiva prestata, quale difensore d'ufficio, in favore di innanzi al Corte di Appello di Ancona (proc. 1437/20 Controparte_2
R.G. C. App.) ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall' odierno opponente ai sensi dell'art. 116 dPR 115 del 2002 sul rilievo che il difensore non aveva dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero
1 del credito professionale atteso che: “le ricerche patrimoniali e reddituali effettuate risultano generiche e insufficienti, non essendo state fornite prove adeguate circa l'effettiva e attuale insolvenza dell'imputato. Rilevato che, in particolare, non risultano depositati esiti di indagini patrimoniali presso i registri pubblici (es. PRA, Catasto, ecc.) tali da dimostrare l'assenza di redditi, beni mobili o immobili intestati all'imputato”. rilevato che: in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359 del 2020).
Nel caso di specie, peraltro, risulta che il difensore si è attivato mediante ricorso per decreto ingiuntivo, notificazione dell'atto di precetto, (all.3), pignoramento mobiliare negativo ( all.4) atto di precetto in rinnovazione (all.5), accesso ex art. 492 bis cpc alle banche dati della P.A. e dell'anagrafe tributaria (all.6) e pignoramento presso terzi negativo ( all.7).
Ha svolto anche ricerche su eventuali beni pignorabili mediante visure presso la conservatoria dei RR.II. (all.9 visura al Catasto Fabbricati e Terreni e al PRA- all.10) e presso il Centro per l'Impiego di Ancona.
Deve quindi ritenersi che siano stati svolti tutti i tentativi esperibili di recupero del credito nei confronti dell'assistito (come tra l'altro indicati nel “ Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali” sottoscritto con le Camere Penali
Marchigiane).
L'istanza di liquidazione va dunque accolta e va riconosciuto al ricorrente il relativo compenso nonché il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass.
22579 del 2019).
Quanto all'ammontare del compenso per l'attività difensiva svolta, avuto riguardo ai valori previsti dal D.M. 55 del 2014, l'importo liquidabile all'opponente può essere stabilito nella misura di complessivi € 900,00, oltre a
2 rimborso forfettario, Iva e Cpa, che appare congruo, già applicata la riduzione di legge, tenuto conto dell'attività svolta nell'ambito del procedimento in questione, delle udienze trattate e del risultato raggiunto.
A tale importo va aggiunto il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass.
22579 del 2019), che possono determinarsi in 729,84 € di cui 29,84 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario in misura del 15% per spese generali ed accessori sulle componenti imponibili come per legge;
ritenuto, altresì, in ordine alle spese del procedimento di opposizione che, sotto questo profilo, va richiamato il principio secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla
"responsabilità delle parti per le spese" (cfr. Cass. n. 7072/2018; Cass. n.
17247/2011), con l'ulteriore conseguenza che il va Controparte_1 condannato a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio per la cui liquidazione si rinvia al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Visto l'art. 116 dPR 115 del 2002; in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. liquida Parte_1 in favore dell'istante, per le prestazioni professionali rese nel procedimento davanti a questa Corte di Appello, sez. penale, quale difensore d'ufficio di
, il compenso complessivo di € 900,00 oltre rimborso Controparte_2 spese forfettario nella misura del 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, nonché
l'importo di 729,84 € ( di cui 29,84 € per esborsi), oltre a rimborso forfetario in misura del 15% per spese generali, ed accessori come per legge, a titolo di rimborso spese sostenute per recupero del proprio credito professionale;
3 condanna il a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in 500,00 € per compensi oltre a rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, il 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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