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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4912/2023 R.G.
da
, con l'avv. PORCELLATO VALENTINA, come da Parte_1
procura in atti;
- ricorrente -
contro
, Controparte_1
- convenuto contumace -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CHIEDE
- che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Padova voglia fissare udienza per la
trattazione del procedimento, precisando sin d'ora che la sig.ra non intende Pt_1 2
comparire personalmente o comunque in presenza del convenuto, confermando sin
d'ora di non volersi in alcun modo riconciliare con il marito e chiede pertanto,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, venga dichiarata la separazione
personale tra la sig.ra e il Sig autorizzandoli Parte_1 Controparte_1
a vivere separati, e con addebito della separazione al convenuto;
- nessuna statuizione economica, stante lo stato di impossidenza del convenuto e la
situazione di violenza subita dalla ricorrente
CHIEDE INOLTRE, AI SENSI DELL'ART 473-BIS 49 c.p.c.
- che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e
previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di
scioglimento del matrimonio
- spese ed onorari del procedimento integralmente rifusi.”.
Con la partecipazione del P.M. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 25.08.2023, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che in data 27.09.2022 avevano contratto matrimonio Controparte_1
civile a Piove di Sacco (PD), trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto comune al n. 25, parte I, anno 2022 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo);
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- rappresentava di essere pensionata (cfr. doc.ti 2-4 ricorso introduttivo); mentre il coniuge, nato in [...], era privo di permesso di soggiorno e pluripregiudicato;
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- riferiva che il convenuto era recluso presso la casa circondariale di Rovigo, a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a suo carico in relazione al procedimento penale pendente per maltrattamenti in famiglia;
- rappresentava, inoltre, che la relazione coniugale era stata, da sempre, caratterizzata da ripetuti episodi di violenza perpetrati dal convenuto nei suoi confornti, determinati dall'abuso di sostanze alcoliche e dall'indole aggressiva dello stesso che, rimasto privo di permesso di soggiorno e di stabile occupazione, aveva iniziato, con frequenza quotidiana, a riversare la propria frustrazione verso la moglie;
- formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe .
- All'udienza del 20.10.2023 compariva soltanto la ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale produceva la ricevuta della notifica effettuata presso il Carcere
Circondariale di Rovigo e si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
il
Giudice delegato, rilevata la necessità di produzione documentale attestante la presenza del convenuto nella struttura penitenziaria e della prova dell'avvenuta consegna degli atti del giudizio allo stesso, concedeva termine sino al 06.11.2023
per la produzione telematica della documentazione chiesta, riservandosi all'esito di riferire al LL .
- In data 04.11.2023 parte ricorrente provvedeva al deposito della documentazione richiesta e, con provvedimento del 27.11.2023, il giudice delegato, preso atto del perfezionamento della notifica, dichiarava la contumacia di e si Controparte_1
riservava di riferire al LL per la pronuncia parziale sullo status di separazione personale dei coniugi .
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- In data 16.01.2024 veniva pronunciata la sentenza non definitiva sullo status di separazione n. 112/2024 e con ordinanza, pronunciata in pari data, disposta la prosecuzione del giudizio per le restanti domande;
- all'udienza del 26.03.2025, celebratasi avanti al nuovo giudice delegato, subentrato nella gestione del procedimento, compariva la ricorrente assistita dal nuovo difensore, la quale insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.21, comma 4, c.p.c. si riservava di riferire al
LL per la decisione.
***
1.Sul thema decidendum
Va rilevato che è stata già pronunciata sentenza non definitiva sullo status di separazione personale dei coniugi;
pertanto, si procederà all'esame delle restanti domande.
***
2. Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile alle domande svolte.
Preliminarmente, va rilevato che il convenuto è nato in [...] ed, in assenza di allegazioni e documentazione contraria, se deve presumere che possegga la relativa cittadinanza . Appare, quindi, necessario attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità, verificare per le restanti domande proposte la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alle medesime.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, non esaminata in sede di sentenza parziale sullo status di separazione, va osservato che, essendo già stata proclamata la competenza giurisdizionale del giudice adito in relazione alla domanda
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di separazione alla quale è stata applicata la legge italiana in sede di emissione della sentenza parziale sullo status, analoga disciplina è valevole per la domanda di addebito che è ontologicamente legata alla pronuncia di separazione .
Con riferimento, poi, alla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente,
relativa allo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base del Reg. (UE) n. 1111/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti . Va, quindi fatto riferimento all'art. 3, lett. A, punto II) del
Reg. (UE) n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la competenza giurisdizionale del giudice nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei
coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. Va ricordato sul punto che la nozione di
“residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa
integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007,
Finlandia c. A. giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, deve ritenersi applicabile anche a quello sopra indicato nel quale è stata riproposta la precedente formulazione in relazione al foro esaminato). Nel caso di specie agli atti risulta documentata la residenza della ricorrente in Italia al momento dell'istaurazione del procedimento (cfr. doc. 05 all. al ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile a detta domanda, va osservato che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010, si prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichino i fori ivi indicati che devono ritenersi alternativi.
Nel caso in esame appare, quindi, applicabile il foro indicato nella lettera b) ovvero:
“dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia
concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di
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essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, con conseguente applicazione della legge italiana .
***
3. Sulla domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
A fondamento di detta istanza ha dedotto il mancato rispetto da parte del coniuge al dovere di assistenza morale e materiale ed ha allegato il verificarsi di diversi episodi di violenza domestica da parte del coniuge (cfr. doc. ti 8, 9 e 10 ricorso introduttivo).
Va, quindi, ricordato che, ai fini dell'addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali e, dall'altro, che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis (doppio onere probatorio). Pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di un coniuge, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Inoltre, in caso di violenze fisiche, la gravità della condotta implica la presunzione di efficienza causale con la crisi matrimoniale ed è, altresì, sufficiente anche un solo episodio ai fini dell'addebitabilità della separazione “la pronuncia di addebito
richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora
risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo,
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comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia,
perché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 817/2011; Cass. n.
433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni
talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per
sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la
pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità
della convivenza , ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e
da esonerare il giudice di merito dal dovere si comparare con esse, ai fini
dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima
delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze
rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 35249/2023). Le violenze,
infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili
solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza
causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis
(Cass. n. 31351/2022)” (cfr. Cass. civ. n. 22294/2024 del 07.08.2024).
Nel caso di specie, i comportamenti violenti allegati da parte ricorrente, che hanno comportato la pendenza di un procedimento penale a carico del convenuto con applicazione di una misura cautelare, appaiono sufficienti per ritenere fondaata la domanda di addebito della separazione a carico del convenuto.
* * *
4. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 n.2,
lettera b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche
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incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice delegato ex art. 473bis.20 c.p.c. del
20.10.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
* * *
5. Spese di lite
Quanto alle spese legali, atteso l'esito del giudizio con accoglimento della richiesta di addebito della separazione a carico del convenuto, le stesse vanno poste a carico di quest'ultimo in quanto parte soccombente.
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed i valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. pronuncia l'addebito della separazione a carico del convenuto;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in data 27.09.2022 a Piove di Pt_1 Controparte_1
Sacco, e trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto comune al n. 25,
parte I, anno 2022;
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3. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4. condanna parte convenuta al rimborso delle spese legali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in € 5.810,00 per compensi oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Alina Rossato
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