Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1821/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Parte_1 Geronimo;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa con profilo professionale di infermiere presso l'hospice di Monopoli, affermava di aver prestato servizio, in relazione al frangente compreso tra il mese di novembre 2018 ed il mese di maggio 2023, per tutti i sette giorni della settimana senza godere del riposo settimanale spettante. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno in relazione CP_1 alle settimane nelle quali l'istante ha prestato servizio lavorando per 7 giorni consecutivi da quantificare nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo perduto ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Cont Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto sostenuto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è per quanto di ragione fondato e merita accoglimento in virtù di quanto già condivisibilmente argomentato in altri precedenti di questo stesso Tribunale espressi in relazione alla fattispecie – analoga alla presente – della prestazione di servizio di
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o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
2 In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto, il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista
3 dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto, analoghe conclusioni devono essere raggiunte nell'ipotesi in cui il dipendente lamenti di aver prestato continuativamente la propria prestazione, quindi per sette giorni, senza aver fruito del riposo settimanale normativamente imposto ed irrinunciabile (e quindi a prescindere dalla circostanza che abbia espletato servizio di disponibilità attiva). Orbene, l'effettivo espletamento di attività lavorativa continuativamente per sette giorni deve essere accertato, sulla base dei tabuati riepilogativi delle timbrature depositate dalla parte ricorrente, solo in relazione alle seguenti settimane analiticamente indicate in ricorso: Anno 2018 1) 5-11 Novembre Anno 2020 1) 3-9 Agosto Anno 2021 1) 29 Marzo – 4 Aprile. A fronte di tanto è evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che neanche la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1 3). In ragione di tanto, alla parte ricorrente spetta, in astratto, il danno da usura psico-fisica da mancato riposo
4 in relazione alle settimane come analiticamente indicate innanzi. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi alla durata settimanale della stessa, rende applicabile - aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale e non invece quella del lavoro straordinario festivo. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva espletata. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in relazione a ciascuna delle settimane come innanzi analiticamente elencate oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei suddetti periodi sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di giudizio - liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 atteso il carattere seriale della controversia – sono compensate per 3/4 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda (che per il vero è accolta in una minima parte) e nella restante quota sono poste a carico della parte resistente in quanto prevalentemente soccombente con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie pe quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno da usura psico-fisica legato alla prestazione di attività lavorativa per tutti i sette giorni della settimana senza godere del riposo settimanale nelle settimane come elencate in motivazione e da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto
5 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei suddetti periodi sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- compensa per 3/4 le spese di lite e condanna la parte resistente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 425,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 6.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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