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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'1 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5897 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. nato a Parte_1 Parte_2
Catania il 15.05.1943, con sede legale in Catania, Largo Aquileia n. 5, P.IVA: , ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Trecastagni, via Vittorio Emanuele n. 93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta, che lo rappresenta per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.06.2022, la società ricorrente, come sopra generalizzata, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza CP_ Ingiunzione n. OI-000343799 (Prot. n. .2100.13/05/2022.0317939), notificata il 27.05.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 23.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni CP_ riferite all'anno 2015, oltre spese di notifica, di cui agli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.04/10/2017.0419337 del 24/10/2017 e prot. n. .2100.04/10/2017.0419336 del 04/11/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'omessa violazione, in quanto ricevuto l'avviso di accertamento, parte ricorrente aveva provveduto a versare tempestivamente nei termini di legge la quota dei contributi di competenza dei lavoratori, come dimostrato dalle ricevute versate in atti;
la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo;
la decadenza dell'ente di notificare gli atti ex art. 1 del D. L. 106/2005, conv, in
Legge 156/2005 e la nullità dell'atto per violazione delle norme di cui alla Legge 212/2000.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, per le ragioni tutte sopra esposte. Nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata per tutte le ragioni su esposte. Il tutto con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.” CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva eccependo in via preliminare la tardività della proposizione del ricorso e svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso. Precisava che i periodi in questione erano 12/2014 e da 6/2015 a 11/2015 ed al momento dell'emissione della diffida accertativa le somme dovute erano iscritti a ruolo e portati dagli avvisi di addebito n. 59320150000520109000,
n. 59320150005370560000 e n. 59320160003359622000 e che parte ricorrente non aveva provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica della diffida l'importo totale dovuto a titolo di quote a carico, avendo versato solo parzialmente quanto dovuto con il conseguente permanere dell'illecito. Costituitosi successivamente ulteriore procuratore, questi, dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava provvedimento con sanzione rideterminata. Da ultimo in data 24.10.2024 si costituiva il nuovo procuratore in epigrafe indicato, riportandosi alle difese già svolte.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 28.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la integrare la prova della tempestività del deposito del ricorso essendo stato depositato presso la sezione civile di questo Tribunale e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Chiamata all'udienza del 10.09.2025, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente
Funzioni, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza odierna dell'1.10.2025, e sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2 2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente l'opposizione va ritenuta tempestiva, perché proposta entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta il 27.05.2022, poiché, dall'esame della documentazione a tal fine acquisita (v. storico Polisweb depositato il 29.04.2025), il ricorso risulta depositato in data 24.06.2022, quindi nei termini di legge.
L'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento indicati nell'ordinanza ingiunzione, oltre ad essere tardiva, perché non proposta in seno al ricorso ma soltanto nelle note conclusive depositate il 29.08.2025, risulta smentita da quanto dichiarato in seno al ricorso, laddove dichiara “Infatti, ricevuto l'avviso di accertamento, la ricorrente ha provveduto a versare tempestivamente nei termini di legge la quota dei contributi di competenza dei lavoratori come provano le ricevute versate in atti.” e dalla sua allegazione documentale del predetto accertamento.
Parte ricorrente inoltre rileva di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto con l'avviso di accertamento ed a seguito della sua notifica depositando una serie di ricevute di pagamento.
Orbene, dall'esame delle predette ricevute ed alla luce della specifica dell'ente previdenziale (che alla data di notifica dell'atto di accertamento le somme, di cui all'art. 2 comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983 n. 638, erano state iscritte a ruolo ed emessi gli avvisi di addebito n.
59320150000520109000, n. 59320150005370560000 e n. 59320160003359622000), si possono ricondurre pagamenti soltanto all'avviso di addebito n. 59320150005370560000; mentre per l'avviso di addebito n.
59320150000520109000, risultando pagamenti di gran lunga superiori a quelli indicati e riferibili alla predetta omissione nell'atto di accertamento, per cui non è verificabile dalle ricevute in atti se alcuni di tali pagamenti siano riconducibili alla suddetta omissione;
infine nessun pagamento è riconducibile all'avviso di addebito n.
59320160003359622000.
Quindi, allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento non sussisteva l'esaustività del pagamento, che era l'unica condizione per l'operatività della c.d. Clausola di non punibilità, prevista dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983
n. 638, che prevede “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.
Tale previsione è rimasta inalterata anche dopo la modifica apportata dall'art. 3 del D. Lgs. 15.01.2016 n. 8, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto dall'art. 2 comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983 n. 638.
Pertanto, l'eccezione di pagamento deve ritenersi infondata.
Per ciò che concerne l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata
3 come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cfr.: Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Riguardo alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 212/2000 va rilevato come la violazione dei precetti in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario ed esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cfr.: Cass, 21 marzo 2012, n. 4516).
Nel caso di specie, la censura mossa dal ricorrente appare del tutto generica, e non emergono motivi che consentano di ritenere che, in assenza della prospettata violazione, il contenuto degli atti avrebbe potuto essere diverso (Cfr.: Cass. 1425/2013).
Infine, non trova applicazione l'invocata disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 106/2005, conv. in Legge 156/2005, dettata in materia di notificazione della cartella di pagamento.
Riguardo all'eccezione di prescrizione regolata dall'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, la stessa è parimenti infondata.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.01.2016 n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 06.02.2016. In particolare, l'art. art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3.
4 Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 ed è stata interrotta dalla notifica dall'atto di accertamento sopra indicato nel 2017 (v. quanto dichiarato in ricorso “… al fine di evitare CP_ qualunque contenzioso con comunicazione del 28.12.2017 inviava le ricevute di pagamento all' segnalando l'adempimento …”).
Ne consegue che alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (27.05.2022) il termine prescrizionale non era ancora decorso, tenuto conto che il termine prescrizionale è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Da ultimo occorre rilevare che sulla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L.
n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 2.081,34, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
5 Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso nelle note depositate anche per la presente udienza, ha tacitamente rinunciato ad avvalersi della rideterminazione CP_ della sanzione, operata dall' .
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, parte CP_ ricorrente va condannata al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 2.081,34.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.06.2022 da in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 dell' ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000343799, con determinazione della sanzione amministrativa in € 2.081,34.
2. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L. 48/2023.
3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.238,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 01.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'1 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5897 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. nato a Parte_1 Parte_2
Catania il 15.05.1943, con sede legale in Catania, Largo Aquileia n. 5, P.IVA: , ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Trecastagni, via Vittorio Emanuele n. 93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta, che lo rappresenta per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.06.2022, la società ricorrente, come sopra generalizzata, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza CP_ Ingiunzione n. OI-000343799 (Prot. n. .2100.13/05/2022.0317939), notificata il 27.05.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 23.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni CP_ riferite all'anno 2015, oltre spese di notifica, di cui agli atti di accertamento prot. n. CP_ CP_
.2100.04/10/2017.0419337 del 24/10/2017 e prot. n. .2100.04/10/2017.0419336 del 04/11/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'omessa violazione, in quanto ricevuto l'avviso di accertamento, parte ricorrente aveva provveduto a versare tempestivamente nei termini di legge la quota dei contributi di competenza dei lavoratori, come dimostrato dalle ricevute versate in atti;
la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo;
la decadenza dell'ente di notificare gli atti ex art. 1 del D. L. 106/2005, conv, in
Legge 156/2005 e la nullità dell'atto per violazione delle norme di cui alla Legge 212/2000.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, per le ragioni tutte sopra esposte. Nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata per tutte le ragioni su esposte. Il tutto con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.” CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva eccependo in via preliminare la tardività della proposizione del ricorso e svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso. Precisava che i periodi in questione erano 12/2014 e da 6/2015 a 11/2015 ed al momento dell'emissione della diffida accertativa le somme dovute erano iscritti a ruolo e portati dagli avvisi di addebito n. 59320150000520109000,
n. 59320150005370560000 e n. 59320160003359622000 e che parte ricorrente non aveva provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica della diffida l'importo totale dovuto a titolo di quote a carico, avendo versato solo parzialmente quanto dovuto con il conseguente permanere dell'illecito. Costituitosi successivamente ulteriore procuratore, questi, dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava provvedimento con sanzione rideterminata. Da ultimo in data 24.10.2024 si costituiva il nuovo procuratore in epigrafe indicato, riportandosi alle difese già svolte.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 28.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la integrare la prova della tempestività del deposito del ricorso essendo stato depositato presso la sezione civile di questo Tribunale e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Chiamata all'udienza del 10.09.2025, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente
Funzioni, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza odierna dell'1.10.2025, e sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2 2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente l'opposizione va ritenuta tempestiva, perché proposta entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta il 27.05.2022, poiché, dall'esame della documentazione a tal fine acquisita (v. storico Polisweb depositato il 29.04.2025), il ricorso risulta depositato in data 24.06.2022, quindi nei termini di legge.
L'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento indicati nell'ordinanza ingiunzione, oltre ad essere tardiva, perché non proposta in seno al ricorso ma soltanto nelle note conclusive depositate il 29.08.2025, risulta smentita da quanto dichiarato in seno al ricorso, laddove dichiara “Infatti, ricevuto l'avviso di accertamento, la ricorrente ha provveduto a versare tempestivamente nei termini di legge la quota dei contributi di competenza dei lavoratori come provano le ricevute versate in atti.” e dalla sua allegazione documentale del predetto accertamento.
Parte ricorrente inoltre rileva di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto con l'avviso di accertamento ed a seguito della sua notifica depositando una serie di ricevute di pagamento.
Orbene, dall'esame delle predette ricevute ed alla luce della specifica dell'ente previdenziale (che alla data di notifica dell'atto di accertamento le somme, di cui all'art. 2 comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983 n. 638, erano state iscritte a ruolo ed emessi gli avvisi di addebito n.
59320150000520109000, n. 59320150005370560000 e n. 59320160003359622000), si possono ricondurre pagamenti soltanto all'avviso di addebito n. 59320150005370560000; mentre per l'avviso di addebito n.
59320150000520109000, risultando pagamenti di gran lunga superiori a quelli indicati e riferibili alla predetta omissione nell'atto di accertamento, per cui non è verificabile dalle ricevute in atti se alcuni di tali pagamenti siano riconducibili alla suddetta omissione;
infine nessun pagamento è riconducibile all'avviso di addebito n.
59320160003359622000.
Quindi, allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento non sussisteva l'esaustività del pagamento, che era l'unica condizione per l'operatività della c.d. Clausola di non punibilità, prevista dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983
n. 638, che prevede “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.
Tale previsione è rimasta inalterata anche dopo la modifica apportata dall'art. 3 del D. Lgs. 15.01.2016 n. 8, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto dall'art. 2 comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983 n. 638.
Pertanto, l'eccezione di pagamento deve ritenersi infondata.
Per ciò che concerne l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata
3 come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cfr.: Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Riguardo alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 212/2000 va rilevato come la violazione dei precetti in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario ed esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cfr.: Cass, 21 marzo 2012, n. 4516).
Nel caso di specie, la censura mossa dal ricorrente appare del tutto generica, e non emergono motivi che consentano di ritenere che, in assenza della prospettata violazione, il contenuto degli atti avrebbe potuto essere diverso (Cfr.: Cass. 1425/2013).
Infine, non trova applicazione l'invocata disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 106/2005, conv. in Legge 156/2005, dettata in materia di notificazione della cartella di pagamento.
Riguardo all'eccezione di prescrizione regolata dall'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, la stessa è parimenti infondata.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.01.2016 n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 06.02.2016. In particolare, l'art. art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3.
4 Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 ed è stata interrotta dalla notifica dall'atto di accertamento sopra indicato nel 2017 (v. quanto dichiarato in ricorso “… al fine di evitare CP_ qualunque contenzioso con comunicazione del 28.12.2017 inviava le ricevute di pagamento all' segnalando l'adempimento …”).
Ne consegue che alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (27.05.2022) il termine prescrizionale non era ancora decorso, tenuto conto che il termine prescrizionale è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Da ultimo occorre rilevare che sulla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L.
n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 2.081,34, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
5 Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso nelle note depositate anche per la presente udienza, ha tacitamente rinunciato ad avvalersi della rideterminazione CP_ della sanzione, operata dall' .
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, parte CP_ ricorrente va condannata al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 2.081,34.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.06.2022 da in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 dell' ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000343799, con determinazione della sanzione amministrativa in € 2.081,34.
2. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L. 48/2023.
3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.238,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 01.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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