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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IL CO Presidente
AR NI Giudice rel.
Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3248/2025 promossa da: nato a [...] l'[...], rappresentato, difeso e Parte_1 domiciliato da/presso avv. DADEA ROSSELLA, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata, difesa e domiciliata CP_1 da/presso avv. GIOMBETTI ALESSANDRA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEXE
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO;
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 22/10/2025 nei seguenti termini:
“1) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma di € 100,00 mensili, con adeguamento annuale secondo Per_1 gli indici ISTAT. Il cont à versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato al figlio fermo restando il permanere del diritto di credito, e la conseguente titolarità di ogni Per_1 azione in sua tutela, in capo alla sig.ra CP_1
2) spese del procedimento compensate, con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà”.
pagina 1 di 3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha presentato ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio di cui alla sentenza n. 936 pronunciata da questo Tribunale in data 20/07/2022, chiedendo, in particolare, la revoca del contributo posto a suo carico al mantenimento del figlio maggiorenne , nato dall'unione matrimoniale con la resistente Per_1 CP_1
o, in subordine, la sua diminuzione.
[...]
Ha giustificato la sua richiesta con il suo, sopravvenuto stato di disoccupazione, avendo lo stesso, nell'agosto 2023, perso il lavoro, rimanendo privo di redditi e vivendo grazie al sostegno della sua nuova compagna;
a supporto della sua domanda, ha prodotto documentazione attestante la sua disoccupazione e la non titolarità né di beni immobili né di mobili registrati.
Ha, inoltre, rappresentato la oggettiva difficoltà di reinserirsi nel mondo del lavoro all'età di quasi sessant'anni.
Ha, altresì, rappresentato che il figlio, pur non ancora economicamente autosufficiente, percepiva una indennità ai sensi della Legge 104 del 1992, pari a circa € 550,00 mensili, essendo affetto da diabete di tipo 1, e, ormai prossimo al conseguimento della laurea triennale, avrebbe manifestato al padre l'intenzione di reperire un'occupazione al fine di non continuare a gravare su di lui, consapevole delle sue condizioni economico-reddituali.
2. si è regolarmente costituita, contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
Ha, in particolare, eccepito come il figlio non godesse di una qualsivoglia pensione e come il resistente non avesse subito alcun peggioramento delle sue condizioni reddituali, in quanto sia nella causa di separazione sia in quella di divorzio aveva già dichiarato di essere privo di una stabile occupazione lavorativa.
Ha precisato, comunque, che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo sulla questione per cui è causa, convenendo la riduzione del contributo al mantenimento del figlio dai 200,00 ai 100,00 Euro mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con accredito sul conto corrente intestato al figlio, ferma restando la titolarità del relativo diritto di credito in capo ad ella resistente.
3. Le parti hanno, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui all'accordo, quali in epigrafe trascritte.
4. Alla luce della documentazione versata in atti e della situazione economico- patrimoniali di entrambe le parti, il Collegio ritiene che le condizioni su cui queste si sono accordate debbano essere accolte in quanto corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, tenuto anche conto del fatto che indennità del tipo di quelle percepite dal ragazzo non possono costituire una risorsa economica della quale si debba tener conto in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento a carico dei genitori.
5. Le spese di lite vanno compensate tra le parti: tanto non solo per via della natura della causa e del suo esito, ma anche perché tale è la volontà delle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, ogni altra domanda, deduzione, eccezione rigettata o assorbita:
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/X/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AR NI IL CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IL CO Presidente
AR NI Giudice rel.
Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3248/2025 promossa da: nato a [...] l'[...], rappresentato, difeso e Parte_1 domiciliato da/presso avv. DADEA ROSSELLA, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata, difesa e domiciliata CP_1 da/presso avv. GIOMBETTI ALESSANDRA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEXE
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO;
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 22/10/2025 nei seguenti termini:
“1) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma di € 100,00 mensili, con adeguamento annuale secondo Per_1 gli indici ISTAT. Il cont à versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato al figlio fermo restando il permanere del diritto di credito, e la conseguente titolarità di ogni Per_1 azione in sua tutela, in capo alla sig.ra CP_1
2) spese del procedimento compensate, con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha presentato ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio di cui alla sentenza n. 936 pronunciata da questo Tribunale in data 20/07/2022, chiedendo, in particolare, la revoca del contributo posto a suo carico al mantenimento del figlio maggiorenne , nato dall'unione matrimoniale con la resistente Per_1 CP_1
o, in subordine, la sua diminuzione.
[...]
Ha giustificato la sua richiesta con il suo, sopravvenuto stato di disoccupazione, avendo lo stesso, nell'agosto 2023, perso il lavoro, rimanendo privo di redditi e vivendo grazie al sostegno della sua nuova compagna;
a supporto della sua domanda, ha prodotto documentazione attestante la sua disoccupazione e la non titolarità né di beni immobili né di mobili registrati.
Ha, inoltre, rappresentato la oggettiva difficoltà di reinserirsi nel mondo del lavoro all'età di quasi sessant'anni.
Ha, altresì, rappresentato che il figlio, pur non ancora economicamente autosufficiente, percepiva una indennità ai sensi della Legge 104 del 1992, pari a circa € 550,00 mensili, essendo affetto da diabete di tipo 1, e, ormai prossimo al conseguimento della laurea triennale, avrebbe manifestato al padre l'intenzione di reperire un'occupazione al fine di non continuare a gravare su di lui, consapevole delle sue condizioni economico-reddituali.
2. si è regolarmente costituita, contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
Ha, in particolare, eccepito come il figlio non godesse di una qualsivoglia pensione e come il resistente non avesse subito alcun peggioramento delle sue condizioni reddituali, in quanto sia nella causa di separazione sia in quella di divorzio aveva già dichiarato di essere privo di una stabile occupazione lavorativa.
Ha precisato, comunque, che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo sulla questione per cui è causa, convenendo la riduzione del contributo al mantenimento del figlio dai 200,00 ai 100,00 Euro mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con accredito sul conto corrente intestato al figlio, ferma restando la titolarità del relativo diritto di credito in capo ad ella resistente.
3. Le parti hanno, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui all'accordo, quali in epigrafe trascritte.
4. Alla luce della documentazione versata in atti e della situazione economico- patrimoniali di entrambe le parti, il Collegio ritiene che le condizioni su cui queste si sono accordate debbano essere accolte in quanto corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, tenuto anche conto del fatto che indennità del tipo di quelle percepite dal ragazzo non possono costituire una risorsa economica della quale si debba tener conto in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento a carico dei genitori.
5. Le spese di lite vanno compensate tra le parti: tanto non solo per via della natura della causa e del suo esito, ma anche perché tale è la volontà delle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, ogni altra domanda, deduzione, eccezione rigettata o assorbita:
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/X/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AR NI IL CO
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