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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34664/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], per sé e per il figlio Parte_1
minore, nato a [...] il 1°.12.2019, con Persona_1
il patrocinio dell'Avv. Laura Barberio;
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
, CP_2
in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura
Comunale di , in qualità di CP_2 Controparte_3
Ufficiale del Governo, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale
dello Stato;
Resistenti
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana pagina 1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
La ricorrente, , con ricorso depositato in data Parte_1
08.08.2024 ha chiesto, accertato il proprio status di cittadina italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 91/1992, di ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di rilasciare il documento italiano – carta d'identità;
in subordine, di accertare il proprio status di cittadina italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 91/1992, per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni;
ha chiesto inoltre di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 14, L. 91/1992 in favore del figlio minore, nato a [...] il 1°.12.2019. Persona_1
La ricorrente ha rappresentato di essere nata in Italia, a [...] CP_2
aver ivi sempre risieduto;
che in data 04.03.2010 le veniva rilasciato il passaporto italiano in virtù dell'art. 14 l. 91/92 in quanto figlia minore convivente con genitore che acquisiva la cittadinanza italiana;
che alla scadenza del documento questo non le veniva rinnovato e le veniva negato il rilascio della carta di identità italiana;
che ciò era verosimilmente dovuto al fatto che il genitore veniva condannato per falso documentale con sentenza penale passata in giudicato nel
2012; che, tuttavia, alla ricorrente non veniva notificata alcuna revoca della cittadinanza né la stessa riceveva alcun riscontro ad apposita istanza di accesso agli atti all'Ufficio anagrafico del Comune di CP_2
che la condotta omissiva del comportava CP_2
l'impedimento ad ottenere documenti e certificazione anagrafica e ad esercitare i propri diritti, tra cui la presentazione di istanza di pagina 2 riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, L.
91/92; che le sorelle e il fratello della ricorrente presentavano anch'essi ricorso dinanzi al presente Tribunale, ottenendo il riconoscimento della cittadinanza di cui alla norma richiamata.
In ragione di tutto quanto dedotto, la ricorrente ha dunque ritenuto di adire le vie legali lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 4,
co. 2, L. 91/1992 ed eccesso di potere delle PA convenute, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra richiamate.
Con decreto del 13.09.2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 17.01.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Con memorie del 03.01.2025 si è costituita in giudizio CP_3
chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dell'Ente
Locale dal presente giudizio.
Parte ricorrente ha depositato note in data 15.01.2025 precisando quanto già dedotto, in particolare ha evidenziato l'assenza di un provvedimento di revoca della cittadinanza italiana riconosciutale da minore, da cui il legittimo affidamento della sussistenza del diritto, né
l'invio della comunicazione di elezione di cittadinanza al compimento della maggiore età; ha, in ultimo, ribadito l'avvenuta sospensione dell'emissione di documenti e certificazioni da parte del CP_2
e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 l. 91/92,
[...]
chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In data 16.01.2025 sono pervenute memorie dell'Avvocatura generale per il e il Sindaco di in qualità di Ufficiale Controparte_1 CP_2
pagina 3 del Governo, con le quali la difesa ha evidenziato l'assenza di ritardi o omissioni imputabili alla PA, avendo il inviato CP_2
apposita segnalazione all'autorità giurisdizionale per la cancellazione degli atti di stato civile (in data 25.09.2020) senza ricevere riscontro.
Ha altresì contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 l.
91/92, in particolare la continuità della residenza legale e la presentazione della domanda nel termine di un anno dal compimento della maggiore età. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle allegate note del del 20.12.2024. CP_2
In queste ultime, viene richiamata e ricostruita la vicenda penale inerente alla revoca della cittadinanza italiana del padre della ricorrente, all'epoca minore, da cui la previa sospensione del rilascio delle certificazioni di cittadinanza (provvedimento del GIP presso il
Tribunale di Roma del 12.03.2008, in atti) e, successivamente, la conferma del divieto di rilascio, a seguito della sentenza del
09.07.2012; ha inoltre depositato la segnalazione su richiamata,
evidenziando il successivo mancato “riscontro da parte della Procura
della Repubblica circa la cancellazione di atti di stato civile
indebitamente registrati relativi alla ricorrente, in esecuzione della
citata sentenza n. 14002/12 e pertanto la medesima rientra tutt'ora tra
i soggetti per i quali il rilascio della certificazione risulta bloccato.
Infine, in riferimento al minore si rappresenta Persona_2
che egli risulta nato a [...] il [...], atto n. 52 parte IIB del 2020
e cittadino italiano” (cfr. note in atti).
All'udienza del 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 4 ***
L'eccezione preliminare di costituitosi in persona del CP_3
sindaco risulta fondata.
Ai sensi dell'art. 54 del TU sugli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) le competenze in materia di tenuta dei registri anagrafici sono attribuite al Sindaco quale ufficiale del Governo.
Le attività che il Sindaco compie nell'attuazione di tali poteri hanno, dunque, un'imputazione del tutto distinta rispetto a quelle che spettano al medesimo nella sua qualità di organo di vertice del
Comune. Ne consegue che la evocazione del quale CP_2
convenuto nel giudizio volto alla emissione di un ordine di iscrizione anagrafica non può ritenersi corretta, non avendo ad oggetto l'effettivo destinatario del provvedimento da adottarsi;
in tal senso nessun rilievo spiega la circostanza che il sia stato qui evocato “in CP_2
persona del Sindaco”, posto che la coincidenza nella medesima persona fisica di diverse qualità o poteri di rappresentanza non implica che l'evocazione del medesimo in riferimento ad una di esse possa valere ad estendere i propri effetti anche ad un diverso centro di imputazione giuridica.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza
12193/2019 (sebbene in riferimento alle funzioni del Sindaco quale ufficiale di Stato Civile) hanno ribadito che nelle materie nelle quali opera quale ufficiale di governo il sindaco non agisce quale organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, ma pagina 5 quale organo periferico dell'Amministrazione statale, con esclusione quindi di ogni possibile immedesimazione organica.
In termini sostanzialmente analoghi anche la più recente Cass. n.
3660 del 2000 (che pure affronta con soluzione non univoca il diverso tema delle corrette modalità di notificazione al Sindaco quale ufficiale di Governo), ha avuto modo di ribadire che il difetto di evocazione del
Sindaco nelle sue attribuzioni di Ufficiale di Governo – secondo la cassazione erroneamente citato presso la sede comunale anziché
presso l'avvocatura dello Stato – non può essere sanato dalla costituzione del in quanto soggetto privo di legittimazione CP_2
passiva.
In materia di anagrafe il Sindaco agisce quale titolare della funzione
pubblica della tenuta dell'anagrafe (e delle altre attribuzioni indicate nell'art. 54 cit.), quale unico soggetto individuato dalla legge stessa a
svolgere quel dato compito, mentre al competono poteri di CP_1
vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54
comma 11 del DPR. n. 267 del 2000.”(Tribunale di Firenze, 27 maggio
2019, Tribunale Bologna 8 agosto 2019, Tribunale Catania
1.11.2019).
Nel merito, premesso che il ricorso è stato notificato anche al e al di in qualità di Ufficiale di Controparte_1 CP_3 CP_2
Governo, entrambi costituiti e rappresentati ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
pagina 6 Per quel che concerne la vicenda inerente al riconoscimento della cittadinanza italiana della ricorrente in qualità di Parte_1
figlia minore di (k), nonché al successivo Persona_3
accertamento dell'illegittimità di quest'ultimo, tali evidenze emergono quali pacifiche, oltreché documentate. Altresì pacifica emerge la mancanza di alcuna notificazione in tal senso né di alcuna comunicazione volta a informare l'odierna ricorrente in merito all'elezione della cittadinanza italiana di cui all'art. 4 l. 91/92.
Tanto premesso, occorre in primo luogo richiamare l'art. 33 del D.L.
n. 69 del 2013 ai sensi del quale “
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono
imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici
della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso
dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato
civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del
diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di
residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di
cui al comma 2 del citato articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In
mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Rispetto al primo rilievo mosso da controparte in merito alla tardività
della domanda di cui si discute, come espressamente previsto dalla normativa applicabile, in assenza di precipuo avviso, nel caso di specie evidente oltreché pacifico, non rileva il momento della presentazione della domanda posto che la mancata tempestività
pagina 7 risulta comunque imputabile ad inadempimenti riconducibili ai genitori
e/o agli uffici della Pubblica Amministrazione, i primi, per i rilievi penali di cui si è detto e, in ogni caso, per la mancanza di successivi adempimenti amministrativi, i secondi in quanto, pur considerato il
“blocco delle certificazioni” di cui sopra, avrebbero in ogni caso dovuto fornire le necessarie informazioni sul diritto di cui si discute.
Superata, dunque, la contestazione relativa alla tempestività della domanda, occorre esaminare l'ulteriore rilievo mosso dalla PA adita,
ovvero la carenza della regolare residenza sul territorio.
La qualificazione giuridica della residenza legale di cui alla norma in esame risulta oramai pacifica ed univocamente ancorata ad un criterio di effettività che nella residenza anagrafica trova esclusivamente un mezzo di presunzione potendosi dunque provare con qualunque altra idonea documentazione (Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-05-2017, n.
12380).
La giurisprudenza prima e il legislatore dopo hanno da tempo preso in considerazione la particolare condizione del titolare del diritto alla cittadinanza di cui si tratta, in quanto minorenne, per attenuare la rigidità della lettera della norma e scongiurare il rischio di far ricadere su un minore le gravi conseguenze – in termini di impossibilità di conseguire uno status di fondamentale importanza, quale quello di cittadino del Paese in cui si è nati e cresciuti – dell'omissione di adempimenti cui lo stesso non avrebbe potuto personalmente ottemperare e a cui avrebbero invece dovuto provvedere i genitori o gli esercenti la responsabilità sul minore ovvero l'Amministrazione.
pagina 8 Giurisprudenza e legge sono conseguentemente pervenute ad ammettere documentazione alternativa al permesso di soggiorno e all'iscrizione anagrafica, purché idonea a dimostrare la continuità dell'effettiva dimora sul territorio nazionale del richiedente la cittadinanza.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato dunque infine elevato al rango di normativa primaria dal d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, il cui art. 33, che al primo comma dispone che “[a]i fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed
egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea
documentazione”.
È evidente dunque nel caso di specie che il mancato ottenimento di un permesso di soggiorno, di una registrazione di residenza anagrafica (peraltro per un breve termine) e persino la mancata disponibilità di un valido documento d'identità da parte della ricorrente, non possano fondare il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2 della legge 91/1992, posto che tali mancanze emergono con evidenza essere state conseguenza di un comportamento illecito del padre e, in ogni caso, di inadempimenti amministrativi non a lei imputabili e, successivamente, conseguenza di un “blocco” delle certificazioni da parte del Comune di domicilio.
Peraltro, in possesso di un passaporto italiano, rilasciato in data
04.03.2010 e nominalmente valido fino al 03.03.2015 (prodotto in atti)
pagina 9 emerge con evidenza anche la previa e certa identificazione della stessa, eventualmente ratio sottesa alla dedotta necessità di un titolo di soggiorno.
Ebbene, posto quanto sopra, la ricorrente ha documentato la permanenza ininterrotta sul territorio sin dalla nascita, come emerge dagli atti di nascita;
da certificazione anagrafica, rilasciata il
30.08.2006; documentazione scolastica (2008/2009 – 2012/2013) e scheda vaccinale (1998 – 2006).
Le allegazioni della ricorrente e la stessa relazione del e del CP_1
Sindaco di , nonché la copia dei provvedimenti già CP_3
emessi da Codesto Tribunale nei confronti dei fratelli dell'odierna ricorrente, altresì prodotti in atti, dimostrano che la stessa senza sua colpa non risulta registrata negli atti e certificazioni del Comune di domicilio per tutto il periodo intercorrente dalla sua nascita al raggiungimento della maggiore età e, altresì, che in tale momento non era in possesso di un valido documento di identificazione, né della carta di identità né del passaporto, mancanze che, da un lato, devono essere imputate alle vicende penali che avevano coinvolto il padre quando era minorenne, dall'altro a mancanze di eventuali terzi (altro genitore, eventuali altri esercenti la responsabilità genitoriali, le PA
coinvolte) e, in ogni caso, a lei non imputabili.
In merito alla situazione giuridica soggettiva del figlio minore della ricorrente la stessa ha prodotto in atti il relativo atto di nascita, mentre la convivenza con quest'ultima, oltre a non essere contestata, risulta di contro confermata dalle stesse note del Comune adito, il quale ne pagina 10 attesta la perdurante risultanza quale cittadino italiano, già avvenuta dunque ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992, in questa sede nuovamente richiamato.
Tale disposizione prevede che “I figli minori di chi acquista o riacquista
la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza”.
Come risulta in atti, la madre del minore indicato, , Parte_1
ha (ri)acquistato la cittadinanza italiana, da cui ne discende, in applicazione di quanto sopra disposto, il (ri)acquisto della medesima da parte di . Persona_1
In conclusione, il ricorso va accolto.
Quanto alla disciplina delle spese di lite, alla luce delle questioni interpretative che si sono poste e dell'ammissione dei ricorrenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, devono ritenersi sussistenti i motivi che consentono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di in CP_3
persona del Sindaco;
• accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce il diritto di Pt_1
alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
[...]
legge n. 91 del 1992 e di alla Persona_1
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91 del 1992; per pagina 11 l'effetto, ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese compensate.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 17.01.2025
Il giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34664/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], per sé e per il figlio Parte_1
minore, nato a [...] il 1°.12.2019, con Persona_1
il patrocinio dell'Avv. Laura Barberio;
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
, CP_2
in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura
Comunale di , in qualità di CP_2 Controparte_3
Ufficiale del Governo, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale
dello Stato;
Resistenti
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana pagina 1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
La ricorrente, , con ricorso depositato in data Parte_1
08.08.2024 ha chiesto, accertato il proprio status di cittadina italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 91/1992, di ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di rilasciare il documento italiano – carta d'identità;
in subordine, di accertare il proprio status di cittadina italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 91/1992, per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni;
ha chiesto inoltre di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 14, L. 91/1992 in favore del figlio minore, nato a [...] il 1°.12.2019. Persona_1
La ricorrente ha rappresentato di essere nata in Italia, a [...] CP_2
aver ivi sempre risieduto;
che in data 04.03.2010 le veniva rilasciato il passaporto italiano in virtù dell'art. 14 l. 91/92 in quanto figlia minore convivente con genitore che acquisiva la cittadinanza italiana;
che alla scadenza del documento questo non le veniva rinnovato e le veniva negato il rilascio della carta di identità italiana;
che ciò era verosimilmente dovuto al fatto che il genitore veniva condannato per falso documentale con sentenza penale passata in giudicato nel
2012; che, tuttavia, alla ricorrente non veniva notificata alcuna revoca della cittadinanza né la stessa riceveva alcun riscontro ad apposita istanza di accesso agli atti all'Ufficio anagrafico del Comune di CP_2
che la condotta omissiva del comportava CP_2
l'impedimento ad ottenere documenti e certificazione anagrafica e ad esercitare i propri diritti, tra cui la presentazione di istanza di pagina 2 riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, L.
91/92; che le sorelle e il fratello della ricorrente presentavano anch'essi ricorso dinanzi al presente Tribunale, ottenendo il riconoscimento della cittadinanza di cui alla norma richiamata.
In ragione di tutto quanto dedotto, la ricorrente ha dunque ritenuto di adire le vie legali lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 4,
co. 2, L. 91/1992 ed eccesso di potere delle PA convenute, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra richiamate.
Con decreto del 13.09.2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 17.01.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Con memorie del 03.01.2025 si è costituita in giudizio CP_3
chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dell'Ente
Locale dal presente giudizio.
Parte ricorrente ha depositato note in data 15.01.2025 precisando quanto già dedotto, in particolare ha evidenziato l'assenza di un provvedimento di revoca della cittadinanza italiana riconosciutale da minore, da cui il legittimo affidamento della sussistenza del diritto, né
l'invio della comunicazione di elezione di cittadinanza al compimento della maggiore età; ha, in ultimo, ribadito l'avvenuta sospensione dell'emissione di documenti e certificazioni da parte del CP_2
e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 l. 91/92,
[...]
chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In data 16.01.2025 sono pervenute memorie dell'Avvocatura generale per il e il Sindaco di in qualità di Ufficiale Controparte_1 CP_2
pagina 3 del Governo, con le quali la difesa ha evidenziato l'assenza di ritardi o omissioni imputabili alla PA, avendo il inviato CP_2
apposita segnalazione all'autorità giurisdizionale per la cancellazione degli atti di stato civile (in data 25.09.2020) senza ricevere riscontro.
Ha altresì contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 l.
91/92, in particolare la continuità della residenza legale e la presentazione della domanda nel termine di un anno dal compimento della maggiore età. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle allegate note del del 20.12.2024. CP_2
In queste ultime, viene richiamata e ricostruita la vicenda penale inerente alla revoca della cittadinanza italiana del padre della ricorrente, all'epoca minore, da cui la previa sospensione del rilascio delle certificazioni di cittadinanza (provvedimento del GIP presso il
Tribunale di Roma del 12.03.2008, in atti) e, successivamente, la conferma del divieto di rilascio, a seguito della sentenza del
09.07.2012; ha inoltre depositato la segnalazione su richiamata,
evidenziando il successivo mancato “riscontro da parte della Procura
della Repubblica circa la cancellazione di atti di stato civile
indebitamente registrati relativi alla ricorrente, in esecuzione della
citata sentenza n. 14002/12 e pertanto la medesima rientra tutt'ora tra
i soggetti per i quali il rilascio della certificazione risulta bloccato.
Infine, in riferimento al minore si rappresenta Persona_2
che egli risulta nato a [...] il [...], atto n. 52 parte IIB del 2020
e cittadino italiano” (cfr. note in atti).
All'udienza del 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 4 ***
L'eccezione preliminare di costituitosi in persona del CP_3
sindaco risulta fondata.
Ai sensi dell'art. 54 del TU sugli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) le competenze in materia di tenuta dei registri anagrafici sono attribuite al Sindaco quale ufficiale del Governo.
Le attività che il Sindaco compie nell'attuazione di tali poteri hanno, dunque, un'imputazione del tutto distinta rispetto a quelle che spettano al medesimo nella sua qualità di organo di vertice del
Comune. Ne consegue che la evocazione del quale CP_2
convenuto nel giudizio volto alla emissione di un ordine di iscrizione anagrafica non può ritenersi corretta, non avendo ad oggetto l'effettivo destinatario del provvedimento da adottarsi;
in tal senso nessun rilievo spiega la circostanza che il sia stato qui evocato “in CP_2
persona del Sindaco”, posto che la coincidenza nella medesima persona fisica di diverse qualità o poteri di rappresentanza non implica che l'evocazione del medesimo in riferimento ad una di esse possa valere ad estendere i propri effetti anche ad un diverso centro di imputazione giuridica.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza
12193/2019 (sebbene in riferimento alle funzioni del Sindaco quale ufficiale di Stato Civile) hanno ribadito che nelle materie nelle quali opera quale ufficiale di governo il sindaco non agisce quale organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, ma pagina 5 quale organo periferico dell'Amministrazione statale, con esclusione quindi di ogni possibile immedesimazione organica.
In termini sostanzialmente analoghi anche la più recente Cass. n.
3660 del 2000 (che pure affronta con soluzione non univoca il diverso tema delle corrette modalità di notificazione al Sindaco quale ufficiale di Governo), ha avuto modo di ribadire che il difetto di evocazione del
Sindaco nelle sue attribuzioni di Ufficiale di Governo – secondo la cassazione erroneamente citato presso la sede comunale anziché
presso l'avvocatura dello Stato – non può essere sanato dalla costituzione del in quanto soggetto privo di legittimazione CP_2
passiva.
In materia di anagrafe il Sindaco agisce quale titolare della funzione
pubblica della tenuta dell'anagrafe (e delle altre attribuzioni indicate nell'art. 54 cit.), quale unico soggetto individuato dalla legge stessa a
svolgere quel dato compito, mentre al competono poteri di CP_1
vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54
comma 11 del DPR. n. 267 del 2000.”(Tribunale di Firenze, 27 maggio
2019, Tribunale Bologna 8 agosto 2019, Tribunale Catania
1.11.2019).
Nel merito, premesso che il ricorso è stato notificato anche al e al di in qualità di Ufficiale di Controparte_1 CP_3 CP_2
Governo, entrambi costituiti e rappresentati ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
pagina 6 Per quel che concerne la vicenda inerente al riconoscimento della cittadinanza italiana della ricorrente in qualità di Parte_1
figlia minore di (k), nonché al successivo Persona_3
accertamento dell'illegittimità di quest'ultimo, tali evidenze emergono quali pacifiche, oltreché documentate. Altresì pacifica emerge la mancanza di alcuna notificazione in tal senso né di alcuna comunicazione volta a informare l'odierna ricorrente in merito all'elezione della cittadinanza italiana di cui all'art. 4 l. 91/92.
Tanto premesso, occorre in primo luogo richiamare l'art. 33 del D.L.
n. 69 del 2013 ai sensi del quale “
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono
imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici
della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso
dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato
civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del
diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di
residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di
cui al comma 2 del citato articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In
mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Rispetto al primo rilievo mosso da controparte in merito alla tardività
della domanda di cui si discute, come espressamente previsto dalla normativa applicabile, in assenza di precipuo avviso, nel caso di specie evidente oltreché pacifico, non rileva il momento della presentazione della domanda posto che la mancata tempestività
pagina 7 risulta comunque imputabile ad inadempimenti riconducibili ai genitori
e/o agli uffici della Pubblica Amministrazione, i primi, per i rilievi penali di cui si è detto e, in ogni caso, per la mancanza di successivi adempimenti amministrativi, i secondi in quanto, pur considerato il
“blocco delle certificazioni” di cui sopra, avrebbero in ogni caso dovuto fornire le necessarie informazioni sul diritto di cui si discute.
Superata, dunque, la contestazione relativa alla tempestività della domanda, occorre esaminare l'ulteriore rilievo mosso dalla PA adita,
ovvero la carenza della regolare residenza sul territorio.
La qualificazione giuridica della residenza legale di cui alla norma in esame risulta oramai pacifica ed univocamente ancorata ad un criterio di effettività che nella residenza anagrafica trova esclusivamente un mezzo di presunzione potendosi dunque provare con qualunque altra idonea documentazione (Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-05-2017, n.
12380).
La giurisprudenza prima e il legislatore dopo hanno da tempo preso in considerazione la particolare condizione del titolare del diritto alla cittadinanza di cui si tratta, in quanto minorenne, per attenuare la rigidità della lettera della norma e scongiurare il rischio di far ricadere su un minore le gravi conseguenze – in termini di impossibilità di conseguire uno status di fondamentale importanza, quale quello di cittadino del Paese in cui si è nati e cresciuti – dell'omissione di adempimenti cui lo stesso non avrebbe potuto personalmente ottemperare e a cui avrebbero invece dovuto provvedere i genitori o gli esercenti la responsabilità sul minore ovvero l'Amministrazione.
pagina 8 Giurisprudenza e legge sono conseguentemente pervenute ad ammettere documentazione alternativa al permesso di soggiorno e all'iscrizione anagrafica, purché idonea a dimostrare la continuità dell'effettiva dimora sul territorio nazionale del richiedente la cittadinanza.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato dunque infine elevato al rango di normativa primaria dal d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, il cui art. 33, che al primo comma dispone che “[a]i fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed
egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea
documentazione”.
È evidente dunque nel caso di specie che il mancato ottenimento di un permesso di soggiorno, di una registrazione di residenza anagrafica (peraltro per un breve termine) e persino la mancata disponibilità di un valido documento d'identità da parte della ricorrente, non possano fondare il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2 della legge 91/1992, posto che tali mancanze emergono con evidenza essere state conseguenza di un comportamento illecito del padre e, in ogni caso, di inadempimenti amministrativi non a lei imputabili e, successivamente, conseguenza di un “blocco” delle certificazioni da parte del Comune di domicilio.
Peraltro, in possesso di un passaporto italiano, rilasciato in data
04.03.2010 e nominalmente valido fino al 03.03.2015 (prodotto in atti)
pagina 9 emerge con evidenza anche la previa e certa identificazione della stessa, eventualmente ratio sottesa alla dedotta necessità di un titolo di soggiorno.
Ebbene, posto quanto sopra, la ricorrente ha documentato la permanenza ininterrotta sul territorio sin dalla nascita, come emerge dagli atti di nascita;
da certificazione anagrafica, rilasciata il
30.08.2006; documentazione scolastica (2008/2009 – 2012/2013) e scheda vaccinale (1998 – 2006).
Le allegazioni della ricorrente e la stessa relazione del e del CP_1
Sindaco di , nonché la copia dei provvedimenti già CP_3
emessi da Codesto Tribunale nei confronti dei fratelli dell'odierna ricorrente, altresì prodotti in atti, dimostrano che la stessa senza sua colpa non risulta registrata negli atti e certificazioni del Comune di domicilio per tutto il periodo intercorrente dalla sua nascita al raggiungimento della maggiore età e, altresì, che in tale momento non era in possesso di un valido documento di identificazione, né della carta di identità né del passaporto, mancanze che, da un lato, devono essere imputate alle vicende penali che avevano coinvolto il padre quando era minorenne, dall'altro a mancanze di eventuali terzi (altro genitore, eventuali altri esercenti la responsabilità genitoriali, le PA
coinvolte) e, in ogni caso, a lei non imputabili.
In merito alla situazione giuridica soggettiva del figlio minore della ricorrente la stessa ha prodotto in atti il relativo atto di nascita, mentre la convivenza con quest'ultima, oltre a non essere contestata, risulta di contro confermata dalle stesse note del Comune adito, il quale ne pagina 10 attesta la perdurante risultanza quale cittadino italiano, già avvenuta dunque ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992, in questa sede nuovamente richiamato.
Tale disposizione prevede che “I figli minori di chi acquista o riacquista
la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza”.
Come risulta in atti, la madre del minore indicato, , Parte_1
ha (ri)acquistato la cittadinanza italiana, da cui ne discende, in applicazione di quanto sopra disposto, il (ri)acquisto della medesima da parte di . Persona_1
In conclusione, il ricorso va accolto.
Quanto alla disciplina delle spese di lite, alla luce delle questioni interpretative che si sono poste e dell'ammissione dei ricorrenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, devono ritenersi sussistenti i motivi che consentono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di in CP_3
persona del Sindaco;
• accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce il diritto di Pt_1
alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
[...]
legge n. 91 del 1992 e di alla Persona_1
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91 del 1992; per pagina 11 l'effetto, ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese compensate.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 17.01.2025
Il giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
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