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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7646 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via Masullo, 3/A;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via Masullo, 3/A;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
1 Pozzuoli (NA) il 25/10/1997, e che dalla loro unione erano nati i figli (nata in [...] – MC - il 15/06/1999) ed Per_1
Per_
(nato a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
19/05/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come formulate con note di trattazione scritta depositate in data
23/06/2025:
“a) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque
e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) Che l'abitazione familiare è in affitto e rimarrà al Sig. Parte_1 che l'abiterà insieme al figlio;
[...] Persona_3
c) La sig.ra è casalinga ed il Sig. Controparte_1 Parte_1
è operaio edile. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e (atto n. 427, parte II, S. A, reg.
[...] Controparte_1
Atti Matrimonio anno 1997);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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