Art. 2.
Sono devolute al Ministero della sanita':
1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.
Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Sono devolute al Ministero della sanita':
1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.
Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.