TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5543/2022
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5543 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Giorgi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio- cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Con le presenti note si rendono i chiarimenti richiesti dal Sig Presidente del
Tribunale con ordinanza di remissione sul ruolo del 29.11.2024. Circa le attuali condizioni economiche
Per_ dei due figli, e , si deposita dichiarazione sostituiva firmata dalla Sig.ra nella Per_2 Pt_1
pagina 1 di 6 quale si precisa che la figlia , sottoposta a tutela in ragione delle sue condizioni di salute in Per_2
quanto affetta da autismo grave, percepisce da parte dell'INPS pensione di invalidità ed indennità di
Per_ accompagnamento per un importo mensile complessivo di circa € 800,00. Il figlio dal canto suo,
percepisce attualmente, una retribuzione mensile di circa € 1.200,00. La Sig.ra è disoccupata Pt_1
ed è economicamente accudita dalla madre e dagli altri parenti che si provvedono alle sue necessità. Si
precisa, altresì, che il convenuto non ha mai corrisposto alcunché a titolo di contributo per CP
il mantenimento dei due figli. Stante il mutamento delle condizioni economiche del figlio maggiorenne
Per_
si ritiene di dover modificare la domanda chiedendo che l'On.le Tribunale di Latina disponga a
carico del convenuto un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_2
pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice istat, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie documentate. Si deposita copia dell'estratto per riassunto dell'atto di
matrimonio nel quale non risulta annotata la separazione tra le parti. Si chiede, quindi, che la causa sia
trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi -
Con ricorso depositato in data 2.11.2022, conveniva in giudizio e Parte_1 CP
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di affidare la figlia , sottoposta a tutela, alla madre Per_2
con ampio diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi e le
necessità della figlia, di porre a carico del a titolo di contributo al mantenimento di CP
entrambi i figli, la somma di € 400,00 (quattrocento) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Partinico (PA), in data 24.10.1989; dal matrimonio erano nati
Per_ due figli, (22.1.1994) e (16.3.1998); con decreto di omologa del 13.3.2006, il Per_2
Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti;
lo stato di salute e la condizione personale della figlia la rendevano bisognosa di assistenza continua;
Per_2
era affetta da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico e sottoposta a tutela Per_2
pagina 2 di 6 giusto decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Latina del 24.11.2015, tutore Parte_1
Per_
protutore maggiorenne, era impiegato presso l'impresa di
[...] Persona_3
famiglia operante nel settore circense, ma non era economicamente autosufficiente.
Con ordinanza presidenziale del 7.6.2023, il Presidente f.f. - attesa la mancata comparizione del resistente e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni di separazione e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti. Non si costituiva in giudizio CP
, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Parte ricorrente, con le note del 12.12.2024, dava atto della percezione, da parte del
Per_ secondogenito di una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 e mutava quindi le proprie richieste chiedendo di porre a carico del convenuto un assegno mensile a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_2
istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate.
Quindi, precisate le conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
- il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Partinico (PA), in data 24.10.1989, va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm., essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione (R.G. 7292/2005), definito con decreto di omologa n. cron. 299/2006, depositato in cancelleria il 13.3.2006; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 3 di 6 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
La figlia primogenita (22.1.1994), affetta da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo Per_2
autistico, è sottoposta a tutela (v. decreto di nomina tutore e protutore del Giudice Tutelare e verbale di giuramento del tutore, in atti).
Ciò posto, nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della ragazza.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, "In tema di regolamentazione della crisi familiare in
relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza
dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema
di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa
coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od
esclusivo" (v. ordinanza n. 2670 del 30.1.2023).
In altri termini, pur essendo esclusa l'applicabilità ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle norme sull'affidamento, condiviso o esclusivo (in caso contrario, si dovrebbe
concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi
automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via
parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno: v.
Cass., Sez. I, n. 12977/2012) trovano, invece, applicazione le norme inerenti all'esercizio del diritto di visita, alla cura, al mantenimento da parte del genitore non convivente.
Frequentazione padre-figlia maggiorenne portatrice di handicap grave
Il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere, in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento ed assistenza.
, pertanto - tenuto conto dell'età di (31 anni) e della richiesta di una CP Per_2
frequentazione flessibile tra padre e figlia avanzata dalla – potrà vedere la figlia Pt_1
pagina 4 di 6 quando vorrà, compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi i genitori e le necessità
della figlia, previo accordo con la ricorrente.
Assegno di mantenimento per i figli
Per_ Nulla deve statuirsi in riferimento al figlio secondogenito delle parti (16.3.1998),
Per_ maggiorenne. Parte ricorrente, difatti, ha dichiarato che presta lavoro in forma subordinata e percepisce un reddito mensile attualmente pari a 1.200,00 euro mensili (v.
dichiarazione sostitutiva sottoscritta da in data 4.12.2024, in atti). Parte_1
In ordine all'assegno di mantenimento per occorre considerare quanto segue. Per_2
La condizione giuridica del figlio maggiorenne portatore di handicap grave è equiparata,
sotto il profilo del diritto alla percezione del mantenimento, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c. allorquando sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3, comma
3, della L. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione,
singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29 luglio 2021, n. 21819).
Nel caso di specie, LY AR è stata interdetta. La ragazza necessita quindi di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, pertanto, in suo favore va riconosciuto l'assegno di mantenimento a carico del padre.
Quanto alla determinazione dell'assegno occorre considerare che LY AR è
percettrice di pensione d'invalidità ed indennità di accompagnamento (v. dichiarazione sostitutiva sottoscritta da in data 17.1.2025), per un totale complessivo di Parte_1
circa euro 800,00 mensili.
Pertanto, considerate le esigenze di vita della ragazza, valutata la mancanza di reddito della con la quale la figlia convive, tenuto conto delle somme mensilmente percepite da Pt_1
per invalidità ed accompagnamento, reputa equo il Collegio porre a carico di Per_2 CP
, di cui attualmente non si conosce il reddito, l'obbligo di corrispondere con decorrenza
[...]
pagina 5 di 6 dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 150,00 Per_2
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie perla stessa, determinate secondo il
Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, in Partinico (PA), in data 24.10.1989 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 14, P. II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1990);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a CP
, a far data dalla presente pronuncia, a titolo di mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro Per_2
150,00 oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie per la figlia , maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Latina, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 20.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5543 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Giorgi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio- cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Con le presenti note si rendono i chiarimenti richiesti dal Sig Presidente del
Tribunale con ordinanza di remissione sul ruolo del 29.11.2024. Circa le attuali condizioni economiche
Per_ dei due figli, e , si deposita dichiarazione sostituiva firmata dalla Sig.ra nella Per_2 Pt_1
pagina 1 di 6 quale si precisa che la figlia , sottoposta a tutela in ragione delle sue condizioni di salute in Per_2
quanto affetta da autismo grave, percepisce da parte dell'INPS pensione di invalidità ed indennità di
Per_ accompagnamento per un importo mensile complessivo di circa € 800,00. Il figlio dal canto suo,
percepisce attualmente, una retribuzione mensile di circa € 1.200,00. La Sig.ra è disoccupata Pt_1
ed è economicamente accudita dalla madre e dagli altri parenti che si provvedono alle sue necessità. Si
precisa, altresì, che il convenuto non ha mai corrisposto alcunché a titolo di contributo per CP
il mantenimento dei due figli. Stante il mutamento delle condizioni economiche del figlio maggiorenne
Per_
si ritiene di dover modificare la domanda chiedendo che l'On.le Tribunale di Latina disponga a
carico del convenuto un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_2
pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice istat, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie documentate. Si deposita copia dell'estratto per riassunto dell'atto di
matrimonio nel quale non risulta annotata la separazione tra le parti. Si chiede, quindi, che la causa sia
trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi -
Con ricorso depositato in data 2.11.2022, conveniva in giudizio e Parte_1 CP
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di affidare la figlia , sottoposta a tutela, alla madre Per_2
con ampio diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi e le
necessità della figlia, di porre a carico del a titolo di contributo al mantenimento di CP
entrambi i figli, la somma di € 400,00 (quattrocento) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Partinico (PA), in data 24.10.1989; dal matrimonio erano nati
Per_ due figli, (22.1.1994) e (16.3.1998); con decreto di omologa del 13.3.2006, il Per_2
Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti;
lo stato di salute e la condizione personale della figlia la rendevano bisognosa di assistenza continua;
Per_2
era affetta da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico e sottoposta a tutela Per_2
pagina 2 di 6 giusto decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Latina del 24.11.2015, tutore Parte_1
Per_
protutore maggiorenne, era impiegato presso l'impresa di
[...] Persona_3
famiglia operante nel settore circense, ma non era economicamente autosufficiente.
Con ordinanza presidenziale del 7.6.2023, il Presidente f.f. - attesa la mancata comparizione del resistente e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni di separazione e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti. Non si costituiva in giudizio CP
, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Parte ricorrente, con le note del 12.12.2024, dava atto della percezione, da parte del
Per_ secondogenito di una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 e mutava quindi le proprie richieste chiedendo di porre a carico del convenuto un assegno mensile a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_2
istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate.
Quindi, precisate le conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
- il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Partinico (PA), in data 24.10.1989, va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm., essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione (R.G. 7292/2005), definito con decreto di omologa n. cron. 299/2006, depositato in cancelleria il 13.3.2006; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 3 di 6 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
La figlia primogenita (22.1.1994), affetta da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo Per_2
autistico, è sottoposta a tutela (v. decreto di nomina tutore e protutore del Giudice Tutelare e verbale di giuramento del tutore, in atti).
Ciò posto, nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della ragazza.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, "In tema di regolamentazione della crisi familiare in
relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza
dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema
di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa
coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od
esclusivo" (v. ordinanza n. 2670 del 30.1.2023).
In altri termini, pur essendo esclusa l'applicabilità ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle norme sull'affidamento, condiviso o esclusivo (in caso contrario, si dovrebbe
concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi
automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via
parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno: v.
Cass., Sez. I, n. 12977/2012) trovano, invece, applicazione le norme inerenti all'esercizio del diritto di visita, alla cura, al mantenimento da parte del genitore non convivente.
Frequentazione padre-figlia maggiorenne portatrice di handicap grave
Il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere, in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento ed assistenza.
, pertanto - tenuto conto dell'età di (31 anni) e della richiesta di una CP Per_2
frequentazione flessibile tra padre e figlia avanzata dalla – potrà vedere la figlia Pt_1
pagina 4 di 6 quando vorrà, compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi i genitori e le necessità
della figlia, previo accordo con la ricorrente.
Assegno di mantenimento per i figli
Per_ Nulla deve statuirsi in riferimento al figlio secondogenito delle parti (16.3.1998),
Per_ maggiorenne. Parte ricorrente, difatti, ha dichiarato che presta lavoro in forma subordinata e percepisce un reddito mensile attualmente pari a 1.200,00 euro mensili (v.
dichiarazione sostitutiva sottoscritta da in data 4.12.2024, in atti). Parte_1
In ordine all'assegno di mantenimento per occorre considerare quanto segue. Per_2
La condizione giuridica del figlio maggiorenne portatore di handicap grave è equiparata,
sotto il profilo del diritto alla percezione del mantenimento, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c. allorquando sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3, comma
3, della L. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione,
singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29 luglio 2021, n. 21819).
Nel caso di specie, LY AR è stata interdetta. La ragazza necessita quindi di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, pertanto, in suo favore va riconosciuto l'assegno di mantenimento a carico del padre.
Quanto alla determinazione dell'assegno occorre considerare che LY AR è
percettrice di pensione d'invalidità ed indennità di accompagnamento (v. dichiarazione sostitutiva sottoscritta da in data 17.1.2025), per un totale complessivo di Parte_1
circa euro 800,00 mensili.
Pertanto, considerate le esigenze di vita della ragazza, valutata la mancanza di reddito della con la quale la figlia convive, tenuto conto delle somme mensilmente percepite da Pt_1
per invalidità ed accompagnamento, reputa equo il Collegio porre a carico di Per_2 CP
, di cui attualmente non si conosce il reddito, l'obbligo di corrispondere con decorrenza
[...]
pagina 5 di 6 dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 150,00 Per_2
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie perla stessa, determinate secondo il
Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, in Partinico (PA), in data 24.10.1989 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 14, P. II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1990);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a CP
, a far data dalla presente pronuncia, a titolo di mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro Per_2
150,00 oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie per la figlia , maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Latina, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 20.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6