Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1232/2024, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Esposto
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Ferrua
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 22.8.2024.
Conclusioni congiunte delle parti: “la figlia minore è affidata congiuntamente con RSona_1
collocazione paritaria presso entrambi i genitori e, al solo fine della residenza formale, avrà la dimora presso la madre sita in Nizza Monf.to, Via Billiani, n. 14; entrambi i genitori conserveranno
1
Cont settimanale a rotazione alternata: UN padre madre MAR madre dalle 17 MAR padre dalle
RSo RS RS 17 MER madre padre GI madre padre padre dalle 17 VEN madre dalle 17 AB padre AB madre DOM padre sino alle 8 del lunedì DOM madre sino alle 8 del lunedì. Sarà onere del padre, atteso che la madre è sprovvista di patente, di occuparsi degli spostamenti della bimba alla/dalla casa della signora così come alla/dalla scuola, mantenendo quindi inalterata CP_1
la prassi finora adottata. Quanto alle ferie, di cui ciascun genitore beneficia nella misura di quattro settimane all'anno, sono gestite anch'esse secondo una suddivisione paritetica del tempo, con ciò intendendosi che la bambina resti con il genitore che ne usufruisce. Al termine del periodo di ferie con l'un genitore, riprenderà vigenza il calendario sopra indicato con la settimana abbinata al fine settimana dell'altro genitore. Le quattro settimane di ferie sono così suddivise: il padre trascorrerà RS con due settimane durante le vacanze natalizie, in considerazione della chiusura della propria attività lavorativa e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso e pertanto la bimba starà indicativamente col padre, ad eccezione dei giorni di festività
RS (c.d. “rossi” sul calendario), come di seguito regolamentati. Il padre inoltre trascorrerà con altre due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, indicativamente nel mese di agosto, in concomitanza con la chiusura della propria attività lavorativa, da comunicare alla
RS madre entro 20 giorni prima dell'inizio. La madre trascorrerà con il periodo di ferie sopra indicato distribuendo le quattro settimane previste durante tutto l'anno con modalità e tempi che verranno comunicati al padre entro 20 giorni prima dell'inizio. In ogni caso la durata di ogni singola vacanza con la figlia non potrà essere superiore a 15 giorni consecutivi. I genitori
RS concordano che possa trascorrere una settimana di vacanza con i nonni durante l'anno. Per settimana di vacanza deve intendersi un periodo di svago in località amene. Si concorda che durante le vacanze con la nonna materna la minore sia accudita anche da altro parente stretto.
Sulle festività natalizie e pasquali, si concorda l'alternanza annuale dei giorni cd. “rossi” sul calendario (Natale/S.Stefano, Capodanno/Epifania, Pasqua/Pasquetta). Quindi, se la bimba passerà il Natale con l'un genitore, passerà il giorno di S. Stefano con l'altro, scambiando l'ordine nell'anno successivo e così pure se la bimba passerà il Capodanno con l'un genitore, passerà il giorno dell'Epifania con l'altro. Nello stesso modo, e secondo un criterio di alternanza, saranno suddivise le altre festività civili (quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Carnevale). Rimane salva la facoltà dei genitori di prevedere diverse modalità provvisorie di frequentazione della minore previo accordo di entrambi. Tutte le scelte significative che riguarderanno la figlia minore saranno
2 condivise e prese di comune accordo tra i genitori, in nome della conservazione del principio della responsabilità genitoriale condivisa che caratterizza le disposizioni legislative in materia di famiglia. Entrambi i genitori dichiarano sin d'ora di essere disponibili e di collaborare RS reciprocamente affinché, nel superiore interesse della figlia possano di comune accordo regolare, anche in via temporanea e provvisoria, le visite e gli incontri secondo le esigenze scolastiche e di movimento in genere della minore compatibilmente con le disponibilità lavorative dei genitori. Entrambi i genitori dovranno informarsi con lealtà circa il luogo e le persone che
RS accudiranno nelle ore di assoluta indisponibilità e quindi di assenza dei genitori, nonché circa lo stato di salute, gli eventi importanti di crescita ed ogni altra notizia utile scolastica, sociale, evitando però di intrattenere molteplici chiamate o messaggi con la bimba ed il genitore in quel momento “affidatario”, allorquando la figlia sia con quest'ultimo. I genitori agevoleranno le visite RS e gli incontri con i nonni ed i parenti. potrà essere accompagnata/prelevata alla/dalla scuola materna esclusivamente dai genitori e/o dalle persone espressamente già autorizzate da entrambi i
RS genitori. Questi ultimi si impegnano attivamente per la crescita materiale e spirituale di in piena serenità, collaborando ed agevolandosi reciprocamente, in modo da tutelare l'affetto per entrambi i genitori, evitando il discredito l'uno dell'altro alla presenza o meno della figlia con comportamenti che mettano in cattiva luce uno dei due genitori o inducano ad un raffronto tra gli stessi. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Sull'aspetto economico, si concorda di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200.00, rivalutata ex lege secondo ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia. Quanto alle spese straordinarie, esse verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, senza il consenso reciproco per quelle necessarie ed urgenti, con il consenso di entrambi per quelle voluttuarie e superflue (quali a titolo esemplificativo abbigliamento di lusso, dispositivi tecnologici, beni in eccesso, ecc.). Il tutto, comunque, secondo i dettami stabiliti nel protocollo d'intesa siglato tra Magistrati ed Avvocati presso il Tribunale di
Alessandria. Il padre acconsente che la madre percepisca l'intera somma erogata a titolo di assegno unico per la figlia minore, rinunciando alla propria quota del 50%. In relazione ad eventuali bonus/rimborsi erogati da enti pubblici a titolo di welfare sociale e percepite per intero dalla madre, le parti concordano che la madre rimborserà al padre il 50% delle agevolazioni ottenute a tale titolo. Le parti danno atto di aver già regolato e definito tutto quanto avevano in comune e di non avere altri beni o interessi congiunti da gestire. Entrambi i genitori dichiarano e si impegnano a rimettere/accettare eventuali querele sporte nei reciproci confronti e rinunciano sin d'ora ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da fatti pregressi inerenti e/o collegati al rapporto di famiglia in oggetto, dando atto di non aver nulla reciprocamente a pretendere per tali
3 fatti e di revocare ogni reciproca accusa. I genitori prestano reciproco consenso alla pubblicazione delle foto della figlia da parte dei parenti stretti sui social network. Sono espressamente escluse e RS non autorizzate le pubblicazioni di sui social da parte di terze persone estranee al nucleo familiare”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 8.5.2024, il SI. ha chiesto la disciplina dei rapporti tra i Parte_1
genitori non uniti in matrimonio e la figlia minore, (Asti, 5.11.2020). RSona_1
2. Con memoria difensiva in data 17.9.2024, la SI.ra si è costituita in giudizio, CP_1
contestando il ricorso.
3. Esaurito il contraddittorio ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 5.2.2025, il SI.
[...] ha dichiarato: “vivo a Canelli, via Stefano Tempio, n. 12, sono in affitto, paghiamo Parte_1
Euro 600,00 mensili. Ho una casa di mia proprietà a Santo Stefano Belbo, fraz. Valdivilla, è in affitto, percepisco Euro 400,00 mensili netti. Ho un mutuo per circa Euro 52.000,00, pago rate per Euro 401,00 mensili, per ancora circa 15 anni. Non ho altri immobili di mia proprietà. Sono cantiniere, faccio vino, presso Tosti 1820 S.p.A. di Canelli, con contratto a tempo indeterminato, per Euro 1.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Vivo con la mia compagna, e sua figlia. Ho un conto corrente presso C.R. Asti, con saldo attivo pari a Pt_2
RS circa Euro 400,00. Non ho altri conti, né investimenti, titoli o altri valori. la vedo nei weekend alternati e, poi, in settimana, quando ho il weekend, dal martedì all'uscita dall'asilo fino al mercoledì mattina e, quando non ho il weekend, dal martedì all'uscita dall'asilo fino al giovedì mattina. La bimba è abbastanza tranquilla. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Non c'è praticamente più nessun dialogo con la madre, la madre non mi coinvolge.
Qualsiasi cosa chieda mi blocca subito. Il padre dovrebbe essere una figura fondamentale per la figlia. Spesso preferisce lasciarla con terze persone piuttosto che con me. In auto, da casa mia a casa della SI.ra impiego circa 10 minuti, sono circa 7/8 km. Sarei CP_1 disponibile a riconoscere alla madre l'intero assegno unico familiare, se potessi vedere MI un giorno in più nelle settimane in cui non ho il weekend”. La SI.ra , per CP_1 converso, ha dichiarato: “vivo a Nizza Monferrato, via Biliani, n. 14, sono in affitto, pago RS Euro 360,00 mensili. Non ho case o terreni di mia proprietà. Vivo solo con e nessun'altro. Faccio la parrucchiera, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro
1.200,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Ho debiti complessivamente per circa Euro
10.000,00 verso la banca. Ho un conto corrente presso Unicredit, con saldo di circa Euro
RS 312,00. Non ho altri conti, né titoli, investimenti o altri valori. Il padre vede coì come ha
4 detto lui. Io non ho la patente. Vero che i nonni li ha a Castagnole, ma le sue amicizie sono a
RS Nizza. Lui non mi ha fatto fare una vacanza con all'estero. Non è vero che io “detto legge”. Non ho impedito a di fare il padre. Il padre non deve chiedermi sempre Pt_1 informazioni in modo morboso”. Il Giudice Delegato ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
4. Dopo la successiva udienza dell'1.4.2025, le parti hanno depositato un atto contenente le conclusioni congiunte.
5. All'udienza del 29.4.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
6. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori ha neppure allegato l'inidoneità dell'altro, talché deve essere accolta la domanda congiunta di affidamento condiviso.
7. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di collocazione paritaria, la quale garantisce, al massimo grado, la bigenitorialità.
8. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e
5 segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, ER c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, RS e LL c. Italia).
9. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
10. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, considerato l'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, RSona_1
6 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre, SI.ra ; CP_1
- dispone il seguente regime di frequentazione concordato: “al fine di dare la più ampia e concreta attuazione dell'affidamento condiviso, i genitori terranno ed accudiranno la figlia in Cont pari durata secondo il seguente prospetto settimanale a rotazione alternata: UN padre
RSo RS madre MAR madre dalle 17 MAR padre dalle 17 MER madre padre GI madre
RS padre padre dalle 17 VEN madre dalle 17 AB padre AB madre DOM padre sino alle
8 del lunedì DOM madre sino alle 8 del lunedì. Sarà onere del padre, atteso che la madre è sprovvista di patente, di occuparsi degli spostamenti della bimba alla/dalla casa della signora così come alla/dalla scuola, mantenendo quindi inalterata la prassi finora CP_1
adottata. Quanto alle ferie, di cui ciascun genitore beneficia nella misura di quattro settimane all'anno, sono gestite anch'esse secondo una suddivisione paritetica del tempo, con ciò intendendosi che la bambina resti con il genitore che ne usufruisce. Al termine del periodo di ferie con l'un genitore, riprenderà vigenza il calendario sopra indicato con la settimana abbinata al fine settimana dell'altro genitore. Le quattro settimane di ferie sono RS così suddivise: il padre trascorrerà con due settimane durante le vacanze natalizie, in considerazione della chiusura della propria attività lavorativa e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso e pertanto la bimba starà indicativamente col padre, ad eccezione dei giorni di festività (c.d. “rossi” sul calendario), RS come di seguito regolamentati. Il padre inoltre trascorrerà con altre due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, indicativamente nel mese di agosto, in concomitanza con la chiusura della propria attività lavorativa, da comunicare alla madre
RS entro 20 giorni prima dell'inizio. La madre trascorrerà con il periodo di ferie sopra indicato distribuendo le quattro settimane previste durante tutto l'anno con modalità e tempi che verranno comunicati al padre entro 20 giorni prima dell'inizio. In ogni caso la durata di ogni singola vacanza con la figlia non potrà essere superiore a 15 giorni consecutivi. I
RS genitori concordano che possa trascorrere una settimana di vacanza con i nonni durante l'anno. Per settimana di vacanza deve intendersi un periodo di svago in località amene. Si concorda che durante le vacanze con la nonna materna la minore sia accudita anche da altro parente stretto. Sulle festività natalizie e pasquali, si concorda l'alternanza annuale dei giorni cd. “rossi” sul calendario (Natale/S.Stefano, Capodanno/Epifania, Pasqua/Pasquetta).
Quindi, se la bimba passerà il Natale con l'un genitore, passerà il giorno di S. Stefano con l'altro, scambiando l'ordine nell'anno successivo e così pure se la bimba passerà il
7 Capodanno con l'un genitore, passerà il giorno dell'Epifania con l'altro. Nello stesso modo,
e secondo un criterio di alternanza, saranno suddivise le altre festività civili (quali 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, Carnevale). Rimane salva la facoltà dei genitori di prevedere diverse modalità provvisorie di frequentazione della minore previo accordo di entrambi. Tutte le scelte significative che riguarderanno la figlia minore saranno condivise e prese di comune accordo tra i genitori, in nome della conservazione del principio della responsabilità genitoriale condivisa che caratterizza le disposizioni legislative in materia di famiglia.
Entrambi i genitori dichiarano sin d'ora di essere disponibili e di collaborare reciprocamente RS affinché, nel superiore interesse della figlia possano di comune accordo regolare, anche in via temporanea e provvisoria, le visite e gli incontri secondo le esigenze scolastiche e di movimento in genere della minore compatibilmente con le disponibilità lavorative dei genitori. Entrambi i genitori dovranno informarsi con lealtà circa il luogo e le persone che RS accudiranno nelle ore di assoluta indisponibilità e quindi di assenza dei genitori, nonché circa lo stato di salute, gli eventi importanti di crescita ed ogni altra notizia utile scolastica, sociale, evitando però di intrattenere molteplici chiamate o messaggi con la bimba ed il genitore in quel momento “affidatario”, allorquando la figlia sia con quest'ultimo. I genitori RS agevoleranno le visite e gli incontri con i nonni ed i parenti. potrà essere accompagnata/prelevata alla/dalla scuola materna esclusivamente dai genitori e/o dalle persone espressamente già autorizzate da entrambi i genitori. Questi ultimi si impegnano
RS attivamente per la crescita materiale e spirituale di in piena serenità, collaborando ed agevolandosi reciprocamente, in modo da tutelare l'affetto per entrambi i genitori, evitando il discredito l'uno dell'altro alla presenza o meno della figlia con comportamenti che mettano in cattiva luce uno dei due genitori o inducano ad un raffronto tra gli stessi”;
- pone, a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio del 2024, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di Euro RSona_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- prende meramente atto delle ulteriori pattuizioni convenute tra le parti: “i genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio […]. Il padre acconsente che la madre percepisca l'intera somma erogata a titolo di assegno unico per la figlia minore, rinunciando alla propria quota del 50%. In relazione ad eventuali bonus/rimborsi erogati da enti pubblici a titolo di welfare sociale e percepite per intero dalla madre, le parti
8 concordano che la madre rimborserà al padre il 50% delle agevolazioni ottenute a tale titolo.
Le parti danno atto di aver già regolato e definito tutto quanto avevano in comune e di non avere altri beni o interessi congiunti da gestire. Entrambi i genitori dichiarano e si impegnano a rimettere/accettare eventuali querele sporte nei reciproci confronti e rinunciano sin d'ora ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da fatti pregressi inerenti e/o collegati al rapporto di famiglia in oggetto, dando atto di non aver nulla reciprocamente a pretendere per tali fatti e di revocare ogni reciproca accusa. I genitori prestano reciproco consenso alla pubblicazione delle foto della figlia da parte dei parenti stretti sui social RS network. Sono espressamente escluse e non autorizzate le pubblicazioni di sui social da parte di terze persone estranee al nucleo familiare”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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