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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 673/2013
IL GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Igrado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MARROCU VITTORIO attrice e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TIROTTO Controparte_1
ANDREA convenuto
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. MARIELLA MANAI terza chiamata
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificata l ha Parte_1
evocato in giudizio davanti l'intestato Tribunale . Controparte_1
Ha dedotto di essere gestore-concessionario del compendio portuale
Marina Isola Rossa sito nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e che in data 31/3/2011 il convenuto, nell'area portuale, mentre si accingeva a fissare punti di saldatura su una superficie metallica della propria imbarcazione, aveva innescato un incendio da scoppio, dal quale erano derivati danni alla struttura del porto, meglio descritti in atto di citazione.
Ha chiesto:” 1. “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento per cui è causa per aver lo Controparte_1
stesso, contrariamente a quanto stabilito nel regolamento del porto, in assenza di autorizzazione ed in luoghi non idonei, svolto operazioni pericolose di saldatura sull'imbarcazione di Sua proprietà Gommone tipo
Valverde dimensioni mt 7,20 x 2,84mt, motore Yamaha motor Y200 Fetox mod. 92. 2. accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile il sig.
, dei danni causati dall'incendio da scoppio verificatosi Controparte_1
sulla propria imbarcazione e propinatisi nel pontile e lungo lo specchio acqueo circostante come risulta dalla relazione tecnica depositata agli atti.
3. Per l'effetto condannare il sig. al risarcimento dei danni meglio CP_1
dettagliati, specificati e quantificati nella Perizia Tecnica in atti, per la somma di € 31.000,00oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma veriore accertanda in corso di causa.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si è costituito in giudizio ed ha contestato la domanda Controparte_1
attrice sostenendo che alcuna responsabilità era a lui scrivibile per i danni lamentati dalla attrice, in quanto l'incendio vero e proprio, per natura e proporzioni era stato determinato dall'assenza sia di idonei dispositivi antincendio, sia di personale addetto al controllo e all'assistenza nell'ambito dell'area portuale, nonostante detti servizi fossero specificatamente previsti dal regolamento interno del porto di Isola Rossa;
pag. 2/11 Ha affermato di avere a sua volta subito un danno quantificabile in euro
43.00,00 per la perdita del suo gommone;
Ha altresì formulato istanza per la chiamata in causa della
[...]
compagnia per la responsabilità civile verso terzi, Controparte_2
affinchè lo tenesse indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dall Parte_1
Ha chiesto:”in via preliminare che il giudice ai sensi dell'art. 269 cpc disponga il differimento dell'udienza fissata pe ril 26 giugno 20133, al fin di consentire al convenuto la chiamata in garanzia della
[...]
; nel merito e in via principale;
dichiarare infondate e Controparte_2
comunque respingere le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via riconvenzionale;
accertata la responsabilità contrattuale della
[...]
, condannare la stessa, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di
€ 43.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il terzo , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, obbligato a tenere indenne e manlevare il signor da ogni CP_1
conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo si è costituita in giudizio la
[...]
ed ha preliminarmente eccepito la inoperatività della Controparte_2
polizza per il sinistro per cui era causa;
nel merito ha fatto proprie le difese svolte dall'assicurato ; Controparte_1
pag. 3/11 Ha chiesto:” preliminarmente accertarsi l'inoperatività della polizza per il sinistro di causa;
conseguentemente assolversi la convenuta
[...]
da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, dichiarando non Controparte_2
indennizzabile il sinistro de quo, rigettarsi la domanda attrice;
sempre vinte le spese;
”
Assunta prova testimoniale, espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
E' pacifico che l'attore sia gestore del compendio portuale Marina Isola
Rossa sito nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e che abbia stipulato contratto di ormeggio con il convenuto (v. doc.n. 8 attrice).
E' altresì pacifico ed incontestato che in data 31/3/2011 intorno alle ore
16,45 il convenuto si trovasse sul proprio gommone ormeggiato presso il porto turistico dell'Isola Rossa in Trinità d'Agultu e che mentre stava saldando un ferro del roll-bar sia partita una fiamma.
A tal proposito, si evidenzia che all'art.
3.9 del Regolamento Interno del
Porto di Isola Rossa si legge “all'interno dell'approdo turistico è vietato ogni lavoro che comporti rischi, disagi o molestia agli altri utenti e dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dalla Direzione del Porto di volta in volta…..effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione”.
pag. 4/11 Può ritenersi pertanto adeguatamente provato che l'incendio oggetto di causa si sia propagato dal gommone di proprietà del convenuto per poi coinvolgere parti della struttura del porto ed infatti è il medesimo convenuto ad aver ammesso in atto di citazione e ai Carabinieri -Ufficio
Marittimo di Castelsardo-“mentre mi accingevo a mettere un punto di saldatura sul Roll_bar, per cause poco chiare, scaturiva una fiamma dalla base del stesso”(v. doc. 1 attrice). Pt_2
Tuttavia preme evidenziare che il Regolamento Interno del Porto di Isola
Rossa all'art. 4 punto 4.1 prevede anche il servizio di vigilanza da parte della attrice.
A parere di questo giudicante il caso in esame è certamente riconducibile all'art. 1227 cc. relativo al "fatto colposo del creditore.
L'art. 1227 c.c., è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002),
e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio. Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 12/10/2022) 15/02/2023, n. 477.
I due commi di questa disposizione riguardano due fattispecie diverse: il primo comma disciplina il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo ed ha per conseguenza una ripartizione di responsabilità; il secondo comma presuppone, invece, già verificato l'evento lesivo, riguardando unicamente l'entità delle ripercussioni patrimoniali, ed ha per conseguenza la non risarcibilità di quelle che il creditore avrebbe potuto evitare con la normale diligenza.
pag. 5/11 In tema di risarcimento del danno, nel quadro della fattispecie contemplata dall'art. 1227, comma 2, c.c., è il debitore a dover fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2024, n.
4093.
Dall'istruttoria espletata è emerso che nei rubinetti e negli idranti posizionati nel porto non vi era acqua.
Il teste , all'epoca dei fatti comandante dei Carabinieri Testimone_1
di Trinità d'Agultu ed intervenuto sul luogo dell'incendio, ha dichiarato:
”non ho potuto accertare se vi fossero estintori antincendio, ho accertato invece, perché ho controllato che nell'idrante del porto nella banchina, non c'era acqua”
Anche nella relazione di servizio dei Carabinieri e Persona_1
si legge” all'atto in cui procedevamo all'apertura sia dei Persona_2
rubinetti sia gli idranti che le pompe collegate alla condotta erano prive di acqua”.
Pur ritenendo che la causa dell'incendio sia da attribuire al fatto del convenuto che ha eseguito lavori sul gommone vietati dal regolamento, tuttavia, da altro angolo visuale, deve ritenersi che vi sia, al contempo, un concorso colposo da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il quale al comma 2 precisa che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'evento incendio si era già verificato a bordo del gommone, ma la propagazione del medesimo sulla banchina si sarebbe potuta evitare se l'attrice avesse adottato la normale diligenza tenendo in efficienza pag. 6/11 l'impianto antincendio, impianto previsto dal Regolamento all'art. 4 -
Servizi portuali-punto 4.1 ed effettuato la prevista vigilanza.
La domanda attorea pertanto non merita accoglimento.
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, è parzialmente fondata, in quanto non può non rilevarsi la imprudenza e negligenza nell'utilizzo della cosa da parte del convenuto, rilevante ai sensi dell'art. 1227 co.1, avendo il danneggiato concorso nella verificazione dell'evento
(e non già nell'aggravamento delle conseguenze dannose) essendo del tutto palese l'inadeguatezza della condotta assunta dal medesimo nel effettuare lavori sul gommone vietati dal regolamento.
La disciplina di cui all'art. 1127 c.c., c. 1 prevede: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio
(Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità), integrando una mera difesa la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (per tutte, Cass. civ.,
Sez. III, Sent., (data ud. 24/01/2018) 10/05/2018, n. 11258;Cass.
30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902.
A parere di questo giudicante la responsabilità del convenuto nella causazione del danno la si può quantificare nella misura del 80% ed il restante 20% è da imputare alla attrice per i motivi già precisati con il rigetto della domanda attrice.
pag. 7/11 Il CTU ing. ha determinato il valore del gommone Persona_3
chiarendo: “Il gommone è del tipo a chiglia rigida e costruito dal
[...]
(Alghero ‐ SS), avente le seguenti dimensioni principali: CP_3
Lunghezza fuori tutta, Lft= 7.20 m Larghezza massima, Bma= 2.84 m Anno di costruzione, ipotizzato: 1997- Dai documenti si rileva che il motore fuoribordo è uno YAMAHA, modello FETOL 200, matr. No. 656‐509769, avente potenza pari a 134 kW (182 cv), anno di immatricolazione:
2003….Il prezzo di vendita di tali gommoni era alquanto “personalizzato”, ma è possibile supporre che nel 1998, il CN CP_4 CP_3
proponesse il prodotto “7,20” a ca. 35.000.000 Lire (IVA inclusa) importo, che rivalutato al 2011, è pari a ca. 24.100,00 €; senza motore. Quindi il valore di acquisto al 2011 di detta unità, rivalutata è stimabile in ca.
24.100,00 € (senza motore)….. A questo punto si tratta di calcolare la perdita percentuale annua, ovvero impostata una prima svalutazione pari al 20% (perdita di IVA subito dopo l'acquisto), successive svalutazioni medie pari al 5,0 % fino al 2004, e del 10% dal 2004 al 2011, si ottiene che il valore di tale gommone al 2011 risulterebbe essere pari a ca. 7.200,00 €
(senza motore)…. Relativamente al motore fuori bordo, sono stabiliti i parametri di cui ai verbali della presente CTU, ovvero motore fuoribordo
L 200 V6 (P = 147 kW – 200 cv), anno di costruzione Parte_3
2003, ossia coincidente con l'anno della data di rilascio del certificato
d'uso del motore. Si tratta di un motore 2 tempi. Questo tipo di motore, nel
2003 veniva commercializzato a ca. 13.800,00 € (IVA inclusa); tenuto conto di una svalutazione media pari a ca. 10% / anno, e successivo 12,5% annuo (oltre quella iniziale del 20% ‐ IVA) si ottiene un valore residuo del bene “motore” pari a ca. 4.700,00 €……In ogni caso, la presente stima è
pag. 8/11 riferita a un battello pneumatico e relativo motore fuori bordo, in ottime condizioni di uso e manutenzione, oltre al fatto che le ore di moto del motore f.b. nell'arco di 10 anni siano non superiori a 350 ore. Delle ore di funzionamento del motore non risulta alcuna evidenza agli atti. Unico documento è la relazione del Sig. (per conto ), dalla Pt_4 CP_1
quale si evince che l'unità è in buono stato funzionalmente alla vetustà,
l'apparato motore è in ottimo stato di mantenimento e funzionalità. In conclusione: Il probabile valore di mercato al momento dell'avvenimento noto, ovvero anno 2011, è pari a ca. 7.200,00 € + 4.700,00 € = ca.
12.000,00 €…..Qualora il Giudice voglia tenerne conto, a tale suddetto valore vanno sommati gli importi stimati come segue:……. TOTALE
1.200,00….Per cui, nel caso tali importi siano ammessi da parte del
Giudice, Il probabile valore di mercato al momento dell'avvenimento noto, ovvero anno 2011, è pari a ca. 12.000,00 € + 1.200,00 € =13.200,00 €
La CTU, basata su attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e alle osservazioni dei CTP;
la valutazione peritale, pertanto deve reputarsi condivisibile nelle conclusioni.
Pertanto il danno risarcibile in favore del convenuto è pari ad euro 2.640,00
(13.200,00 - 80%).
Le spese, rilevata la soccombenza dell'attrice e la parziale soccombenza del convenuto si ritiene giustificato compensarle interamente fra l'attrice ed il convenuto.
Le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria, in caso di rigetto della domanda principale, devono essere poste a carico dell'attore pag. 9/11 soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10364).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda attrice;
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto:
-condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 2.640,00, oltre interessi.
-compensa integralmente le spese di lite fra l'attrice ed il convenuto.
-condanna l'attrice al pagamento delle spese legali in favore della terza chiamata che liquida in euro 2.500,00, oltre spese Controparte_2
generali (15%), iva e cpa.
-pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
27/6/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 673/2013
IL GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Igrado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MARROCU VITTORIO attrice e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TIROTTO Controparte_1
ANDREA convenuto
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. MARIELLA MANAI terza chiamata
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificata l ha Parte_1
evocato in giudizio davanti l'intestato Tribunale . Controparte_1
Ha dedotto di essere gestore-concessionario del compendio portuale
Marina Isola Rossa sito nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e che in data 31/3/2011 il convenuto, nell'area portuale, mentre si accingeva a fissare punti di saldatura su una superficie metallica della propria imbarcazione, aveva innescato un incendio da scoppio, dal quale erano derivati danni alla struttura del porto, meglio descritti in atto di citazione.
Ha chiesto:” 1. “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento per cui è causa per aver lo Controparte_1
stesso, contrariamente a quanto stabilito nel regolamento del porto, in assenza di autorizzazione ed in luoghi non idonei, svolto operazioni pericolose di saldatura sull'imbarcazione di Sua proprietà Gommone tipo
Valverde dimensioni mt 7,20 x 2,84mt, motore Yamaha motor Y200 Fetox mod. 92. 2. accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile il sig.
, dei danni causati dall'incendio da scoppio verificatosi Controparte_1
sulla propria imbarcazione e propinatisi nel pontile e lungo lo specchio acqueo circostante come risulta dalla relazione tecnica depositata agli atti.
3. Per l'effetto condannare il sig. al risarcimento dei danni meglio CP_1
dettagliati, specificati e quantificati nella Perizia Tecnica in atti, per la somma di € 31.000,00oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma veriore accertanda in corso di causa.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si è costituito in giudizio ed ha contestato la domanda Controparte_1
attrice sostenendo che alcuna responsabilità era a lui scrivibile per i danni lamentati dalla attrice, in quanto l'incendio vero e proprio, per natura e proporzioni era stato determinato dall'assenza sia di idonei dispositivi antincendio, sia di personale addetto al controllo e all'assistenza nell'ambito dell'area portuale, nonostante detti servizi fossero specificatamente previsti dal regolamento interno del porto di Isola Rossa;
pag. 2/11 Ha affermato di avere a sua volta subito un danno quantificabile in euro
43.00,00 per la perdita del suo gommone;
Ha altresì formulato istanza per la chiamata in causa della
[...]
compagnia per la responsabilità civile verso terzi, Controparte_2
affinchè lo tenesse indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dall Parte_1
Ha chiesto:”in via preliminare che il giudice ai sensi dell'art. 269 cpc disponga il differimento dell'udienza fissata pe ril 26 giugno 20133, al fin di consentire al convenuto la chiamata in garanzia della
[...]
; nel merito e in via principale;
dichiarare infondate e Controparte_2
comunque respingere le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via riconvenzionale;
accertata la responsabilità contrattuale della
[...]
, condannare la stessa, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di
€ 43.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il terzo , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, obbligato a tenere indenne e manlevare il signor da ogni CP_1
conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo si è costituita in giudizio la
[...]
ed ha preliminarmente eccepito la inoperatività della Controparte_2
polizza per il sinistro per cui era causa;
nel merito ha fatto proprie le difese svolte dall'assicurato ; Controparte_1
pag. 3/11 Ha chiesto:” preliminarmente accertarsi l'inoperatività della polizza per il sinistro di causa;
conseguentemente assolversi la convenuta
[...]
da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, dichiarando non Controparte_2
indennizzabile il sinistro de quo, rigettarsi la domanda attrice;
sempre vinte le spese;
”
Assunta prova testimoniale, espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
E' pacifico che l'attore sia gestore del compendio portuale Marina Isola
Rossa sito nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e che abbia stipulato contratto di ormeggio con il convenuto (v. doc.n. 8 attrice).
E' altresì pacifico ed incontestato che in data 31/3/2011 intorno alle ore
16,45 il convenuto si trovasse sul proprio gommone ormeggiato presso il porto turistico dell'Isola Rossa in Trinità d'Agultu e che mentre stava saldando un ferro del roll-bar sia partita una fiamma.
A tal proposito, si evidenzia che all'art.
3.9 del Regolamento Interno del
Porto di Isola Rossa si legge “all'interno dell'approdo turistico è vietato ogni lavoro che comporti rischi, disagi o molestia agli altri utenti e dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dalla Direzione del Porto di volta in volta…..effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione”.
pag. 4/11 Può ritenersi pertanto adeguatamente provato che l'incendio oggetto di causa si sia propagato dal gommone di proprietà del convenuto per poi coinvolgere parti della struttura del porto ed infatti è il medesimo convenuto ad aver ammesso in atto di citazione e ai Carabinieri -Ufficio
Marittimo di Castelsardo-“mentre mi accingevo a mettere un punto di saldatura sul Roll_bar, per cause poco chiare, scaturiva una fiamma dalla base del stesso”(v. doc. 1 attrice). Pt_2
Tuttavia preme evidenziare che il Regolamento Interno del Porto di Isola
Rossa all'art. 4 punto 4.1 prevede anche il servizio di vigilanza da parte della attrice.
A parere di questo giudicante il caso in esame è certamente riconducibile all'art. 1227 cc. relativo al "fatto colposo del creditore.
L'art. 1227 c.c., è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002),
e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio. Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 12/10/2022) 15/02/2023, n. 477.
I due commi di questa disposizione riguardano due fattispecie diverse: il primo comma disciplina il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo ed ha per conseguenza una ripartizione di responsabilità; il secondo comma presuppone, invece, già verificato l'evento lesivo, riguardando unicamente l'entità delle ripercussioni patrimoniali, ed ha per conseguenza la non risarcibilità di quelle che il creditore avrebbe potuto evitare con la normale diligenza.
pag. 5/11 In tema di risarcimento del danno, nel quadro della fattispecie contemplata dall'art. 1227, comma 2, c.c., è il debitore a dover fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2024, n.
4093.
Dall'istruttoria espletata è emerso che nei rubinetti e negli idranti posizionati nel porto non vi era acqua.
Il teste , all'epoca dei fatti comandante dei Carabinieri Testimone_1
di Trinità d'Agultu ed intervenuto sul luogo dell'incendio, ha dichiarato:
”non ho potuto accertare se vi fossero estintori antincendio, ho accertato invece, perché ho controllato che nell'idrante del porto nella banchina, non c'era acqua”
Anche nella relazione di servizio dei Carabinieri e Persona_1
si legge” all'atto in cui procedevamo all'apertura sia dei Persona_2
rubinetti sia gli idranti che le pompe collegate alla condotta erano prive di acqua”.
Pur ritenendo che la causa dell'incendio sia da attribuire al fatto del convenuto che ha eseguito lavori sul gommone vietati dal regolamento, tuttavia, da altro angolo visuale, deve ritenersi che vi sia, al contempo, un concorso colposo da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il quale al comma 2 precisa che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'evento incendio si era già verificato a bordo del gommone, ma la propagazione del medesimo sulla banchina si sarebbe potuta evitare se l'attrice avesse adottato la normale diligenza tenendo in efficienza pag. 6/11 l'impianto antincendio, impianto previsto dal Regolamento all'art. 4 -
Servizi portuali-punto 4.1 ed effettuato la prevista vigilanza.
La domanda attorea pertanto non merita accoglimento.
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, è parzialmente fondata, in quanto non può non rilevarsi la imprudenza e negligenza nell'utilizzo della cosa da parte del convenuto, rilevante ai sensi dell'art. 1227 co.1, avendo il danneggiato concorso nella verificazione dell'evento
(e non già nell'aggravamento delle conseguenze dannose) essendo del tutto palese l'inadeguatezza della condotta assunta dal medesimo nel effettuare lavori sul gommone vietati dal regolamento.
La disciplina di cui all'art. 1127 c.c., c. 1 prevede: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio
(Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità), integrando una mera difesa la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (per tutte, Cass. civ.,
Sez. III, Sent., (data ud. 24/01/2018) 10/05/2018, n. 11258;Cass.
30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902.
A parere di questo giudicante la responsabilità del convenuto nella causazione del danno la si può quantificare nella misura del 80% ed il restante 20% è da imputare alla attrice per i motivi già precisati con il rigetto della domanda attrice.
pag. 7/11 Il CTU ing. ha determinato il valore del gommone Persona_3
chiarendo: “Il gommone è del tipo a chiglia rigida e costruito dal
[...]
(Alghero ‐ SS), avente le seguenti dimensioni principali: CP_3
Lunghezza fuori tutta, Lft= 7.20 m Larghezza massima, Bma= 2.84 m Anno di costruzione, ipotizzato: 1997- Dai documenti si rileva che il motore fuoribordo è uno YAMAHA, modello FETOL 200, matr. No. 656‐509769, avente potenza pari a 134 kW (182 cv), anno di immatricolazione:
2003….Il prezzo di vendita di tali gommoni era alquanto “personalizzato”, ma è possibile supporre che nel 1998, il CN CP_4 CP_3
proponesse il prodotto “7,20” a ca. 35.000.000 Lire (IVA inclusa) importo, che rivalutato al 2011, è pari a ca. 24.100,00 €; senza motore. Quindi il valore di acquisto al 2011 di detta unità, rivalutata è stimabile in ca.
24.100,00 € (senza motore)….. A questo punto si tratta di calcolare la perdita percentuale annua, ovvero impostata una prima svalutazione pari al 20% (perdita di IVA subito dopo l'acquisto), successive svalutazioni medie pari al 5,0 % fino al 2004, e del 10% dal 2004 al 2011, si ottiene che il valore di tale gommone al 2011 risulterebbe essere pari a ca. 7.200,00 €
(senza motore)…. Relativamente al motore fuori bordo, sono stabiliti i parametri di cui ai verbali della presente CTU, ovvero motore fuoribordo
L 200 V6 (P = 147 kW – 200 cv), anno di costruzione Parte_3
2003, ossia coincidente con l'anno della data di rilascio del certificato
d'uso del motore. Si tratta di un motore 2 tempi. Questo tipo di motore, nel
2003 veniva commercializzato a ca. 13.800,00 € (IVA inclusa); tenuto conto di una svalutazione media pari a ca. 10% / anno, e successivo 12,5% annuo (oltre quella iniziale del 20% ‐ IVA) si ottiene un valore residuo del bene “motore” pari a ca. 4.700,00 €……In ogni caso, la presente stima è
pag. 8/11 riferita a un battello pneumatico e relativo motore fuori bordo, in ottime condizioni di uso e manutenzione, oltre al fatto che le ore di moto del motore f.b. nell'arco di 10 anni siano non superiori a 350 ore. Delle ore di funzionamento del motore non risulta alcuna evidenza agli atti. Unico documento è la relazione del Sig. (per conto ), dalla Pt_4 CP_1
quale si evince che l'unità è in buono stato funzionalmente alla vetustà,
l'apparato motore è in ottimo stato di mantenimento e funzionalità. In conclusione: Il probabile valore di mercato al momento dell'avvenimento noto, ovvero anno 2011, è pari a ca. 7.200,00 € + 4.700,00 € = ca.
12.000,00 €…..Qualora il Giudice voglia tenerne conto, a tale suddetto valore vanno sommati gli importi stimati come segue:……. TOTALE
1.200,00….Per cui, nel caso tali importi siano ammessi da parte del
Giudice, Il probabile valore di mercato al momento dell'avvenimento noto, ovvero anno 2011, è pari a ca. 12.000,00 € + 1.200,00 € =13.200,00 €
La CTU, basata su attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e alle osservazioni dei CTP;
la valutazione peritale, pertanto deve reputarsi condivisibile nelle conclusioni.
Pertanto il danno risarcibile in favore del convenuto è pari ad euro 2.640,00
(13.200,00 - 80%).
Le spese, rilevata la soccombenza dell'attrice e la parziale soccombenza del convenuto si ritiene giustificato compensarle interamente fra l'attrice ed il convenuto.
Le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria, in caso di rigetto della domanda principale, devono essere poste a carico dell'attore pag. 9/11 soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10364).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda attrice;
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto:
-condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 2.640,00, oltre interessi.
-compensa integralmente le spese di lite fra l'attrice ed il convenuto.
-condanna l'attrice al pagamento delle spese legali in favore della terza chiamata che liquida in euro 2.500,00, oltre spese Controparte_2
generali (15%), iva e cpa.
-pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
27/6/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
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