Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente P.IVA_1 in Carovigno (BR) alla C.da Pagliarulo snc, nonché Parte_2
(C.F. ), residente in [...], CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dall'Avv.to DONATO MUSA
opponenti
contro
Controparte_1
con sede legale in Milano alla Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi, C.F. e P.I.
e per essa in qualità di mandataria giusta procura del 20.5.2020 in P.IVA_2
Pag. 1 a 7
C.F. P.I. denominazione assunta dalla P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
a seguito di variazione della denominazione sociale del 25.6.2019, giusta iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Verona effettuata in pari data in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa dall'Avv.to ALBERTO SELVAGGI del Foro di Bari (C.F.
) C.F._2
opposta
. Controparte_3
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC ex lege n.53/1994 in data 5.7.2023, la (debitrice principale) e Parte_4 Parte_5
(garante) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n.467/2023 - n.1518/2023 r.g., emesso dal Tribunale Civile di Brindisi il 20.5.2023, depositato il 24.5.2023, notificato a mezzo PEC secondo la vigente normativa in data
26.5.2023, con il quale è stato ingiunto ai citati obbligati - in solido tra loro - il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 330.047,19, Controparte_1 oltre interessi al tasso convenzionale moratorio nei limiti delle soglie anti-usura
Per l'effetto, convenivano innanzi al Tribunale Civile di Brindisi la CP_1
e per essa in qualità di mandataria la già denominata
[...] Parte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
a) ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile il ricorso al procedimento monitorio introdotto per le ragioni innanzi dedotte;
b) nel merito, rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla Controparte_1 siccome inammissibile, improponibile e destituita di giuridico fondamento;
c) revocare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, nullo ed irrituale anche stante il disconoscimento e l'inesistenza, nullità, illegittimità, inoperatività del testo fidejussorio nei termini di cui in narrativa, ovvero, in subordine, statuire comunque l'inadempienza dell'opposta e la nullità, risoluzione e/o inefficacia e/o
Pag. 2 a 7 inoperatività della fidejussione, statuendo che il Sig. nulla Parte_2 deve alla ricorrente;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata telematicamente il 12.10.2023 si costituiva in giudizio l'opposta e per essa in qualità di mandataria la Controparte_1 Pt_3 già denominata che impugnava e contestava quanto dedotto,
[...] CP_2 prodotto e richiesto dalla difesa di parte opponente perché del tutto infondato in punto di fatto e di diritto, così concludendo:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art.648 c.p.c. nei confronti di entrambi gli opponenti, sussistendo i presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare la presente opposizione perché del tutto infondata in punto di fatto e diritto, con conferma integrale del decreto impugnato;
3) respingere integralmente le avverse domande, eccezioni e pretese, in quanto inammissibili, infondate o indimostrate per i motivi esposti;
4) condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, da liquidare secondo la normativa vigente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15.1.2024 questo Giudice non delibava l'istanza ex art.648 c.p.c. formulata dall'opposta per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato e, ravvisata l'opportunità di disporre l'avvio della mediazione delegata prima di ogni statuizione, assegnava alla medesima parte opposta il termine di gg.15 per espletare l'incombente indicato.
La mediazione veniva tempestivamente promossa dalla deducente innanzi all'Organismo Sede di Brindisi e il relativo procedimento (ADR-2024- CP_4
439) veniva chiuso con esito negativo al primo incontro del 6.3.2024, stante la mancata adesione delle parti invitate pur regolarmente convocate.
Con ordinanza del 19.7.2024 questo Giudicante concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c. e disponeva per il seguito della causa.
Pag. 3 a 7 All'udienza del 28 aprile 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione, senza termini, poiché erano stati depositati scritti difensivi conclusivi, autorizzati, prima della suddetta udienza.
Motivi della Decisione
La proposta opposizione è infondata e deve, di conseguenza, essere rigettata
Sulla presunta insussistenza e/o carenza di prova del credito azionato
Il motivo di opposizione, in esame, è, evidentemente, generico in quanto smentito dalla produzione documentale in fase monitoria, in base alla quale il giudice designato aveva accolto il d.i. n.467/2023, nel giudizio n.1518/2023 r.g., il 20.5.2023, depositato il 24.5.2023.
Il disposto di cui agli art.633 e segg. c.p.c. è stato pienamente rispettato mediante deposito della modulistica contrattuale riferita sia al mutuo chirografario rimasto totalmente impagato che alla garanzia personale rilasciata dal fideiussore con specifico riferimento all'operazione di finanziamento.
Con la conseguenza che non corrisponde al vero l'avverso assunto secondo il quale il credito non sarebbe stato certo / liquido / esigibile, in quanto risulta provato per tabulas che il contratto di finanziamento era stato risolto per inadempimento della parte mutuataria, con relativa comunicazione inviata sia alla cooperativa che al garante
(documento versato in atti unitamente alla certificazione ex art.50 T.u.l.b. attestante i requisiti di certezza / liquidità / esigibilità del credito nonché l'ammontare attualizzato dell'esposizione).
Sulla presunta invalidità / inefficacia della fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito
Anche detta eccezione è priva di fondamento, tenuto conto che il dettato dell'art.1938 cod. civ. è stato rispettato con la previsione dell'importo massimo garantito, indicato per relationem.
Ed invero, trattasi di fideiussione specifica rilasciata unicamente a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario oggetto di causa, esattamente indicato nel frontespizio della lettera-contratto di fideiussione con la denominazione del prodotto bancario, la durata e l'ammontare del finanziamento.
Pag. 4 a 7 Sul disconoscimento del testo della fideiussione per presunto rilascio della stessa “in bianco”.
Anche detto motivo di opposizione è infondato in quanto l'azione monitoria in danno del garante non risulta avviata sulla scorta di una fideiussione generica
(omnibus) bensì di una fideiussione specifica, la cui natura e la cui modulistica escludono a priori la possibilità di un rilascio “in bianco”.
Come evidenziato dal difensore della opponente, che non vi è motivo di confutare, il documento esibito a corredo del ricorso monitorio non presenta alcun segno di
“aggiunta a penna” o “correzione” ed è costituito da un modulo prestampato su cui sono stati apposti, sempre a mezzo stampa senza alcuna cancellatura o modifica, gli elementi specifici del caso di specie (data; nome del fideiussore;
contratto garantito;
ecc.).
Il dato dirimente è che il documento di cui trattasi è stato sottoscritto dall' con firma che non è stata in alcun modo disconosciuta e, pertanto, Parte_5
l'odierna deducente non può né deve formulare l'istanza di verificazione.
Doveva essere la parte opponente, a fronte di evidenze documentali inoppugnabili, a comprovare, nelle forme di legge, che vi era stato un riempimento di foglio in bianco contra pactis ovvero absque pactis, circostanza che è rimasta del tutto presunta e indimostrata.
Sulla presunta nullità della fideiussione e conseguente liberazione del garante ex art.1957 cod. civ.
Anche detto motivo di opposizione è infondato, in quanto in via preliminare ed assorbente in quanto al fideiussore, risultava preclusa la formulazione di ogni eccezione relativa ai rapporti intercorsi tra la debitrice principale e l'istituto di credito.
Tanto in virtù dell'espresso tenore letterale della lettera-contratto di fideiussione a suo tempo sottoscritta, secondo cui il garante era tenuto a pagare quanto dovuto alla banca immediatamente, dietro semplice richiesta scritta.
Sul punto, appare non pertinente il richiamo alla normativa a tutela del consumatore, in quanto non corrisponde al vero l'avversa affermazione secondo la quale l' dovrebbe essere qualificato come “persona fisica che ha assunto Parte_5 una garanzia personale al di fuori di un'attività professionale / imprenditoriale”;
Pag. 5 a 7 trattasi infatti del soggetto che al momento della concessione del finanziamento rivestiva - e ancora oggi riveste - la qualifica di Presidente e legale rappresentante p.t. della . Parte_1 Parte_4 Parte_4
Ciò premesso, si evidenzia che - a detta dell'opponente - dalla violazione della normativa antitrust (legge n.287/1990) deriverebbe la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento - da parte della debitrice principale - alle obbligazioni derivanti dal mutuo dedotto in giudizio.
La censura è inammissibile ed improponibile in quanto la stessa, doveva essere sollevata innanzi alle Sezioni Specializzate d'Impresa funzionalmente competenti per il contenzioso in tema di violazione della normativa anticoncorrenziale.
Pertanto, secondo la vigente normativa, ogni questione sul punto avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale di Napoli.
Sulla presunta sussistenza di causa non imputabile che giustificherebbe l'inadempimento
Le argomentazioni, sviluppate, al riguardo dal difensore degli opponenti, non possono essere condivise in quanto la pendenza di un procedimento penale a carico della parte obbligata e la sussistenza di situazioni pregiudizievoli ricollegate al medesimo procedimento e gravanti sul patrimonio del debitore ( con particolare riferimento al sequestro) non possono assurgere a ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore e non possono essere qualificate come “giustificato motivo” dell'inadempimento.
In ogni caso, come evidenziato dalla difesa della opposta, nel luglio 2022 - dopo la risoluzione contrattuale del maggio 2022 - gli odierni opponenti, che evidentemente avevano altre disponibilità, proposero un piano di rientro della debitoria in essere, mai onorato neppure parzialmente. Circostanza non confutata dalla difesa degli opponenti.
Per le esposte ragioni deve essere rigettata la presente opposizione perché del tutto infondata in punto di fatto e diritto, con conferma integrale del decreto impugnato.
Le spese di giudizio.
Pag. 6 a 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta, da
[...]
, Parte_6 con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC, ex lege n.53/1994 in data
5.7.2023, avverso il decreto ingiuntivo n.467/2023 - n.1518/2023 r.g., nei confronti di con sede legale in Milano alla Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, Controparte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi, C.F. e
P.I. e per essa in qualità di mandataria giusta procura del 20.5.2020 in P.IVA_2 autentica per Notar Dott. di Milano, n.24583 rep. / n.14732 racc., Persona_1 registrata a Milano il 28.5.2020 al n.35521/1T, la con sede in Verona Parte_3 al Viale dell'Agricoltura n.7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e
C.F. P.I. denominazione assunta dalla P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
a seguito di variazione della denominazione sociale del 25.6.2019, giusta iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Verona effettuata in pari data in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma il d.i. opposto n. 467/2023
Tribunale Brindisi, con il quale è stato ingiunto ai citati obbligati - in solido tra loro - il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 330.047,19, Controparte_1 oltre interessi al tasso convenzionale moratorio nei limiti delle soglie anti-usura.
2) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore della opposta che liquida, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della odierna controversia, in complessivi € 15.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 9 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello Pag. 7 a 7