CASS
Sentenza 13 dicembre 2022
Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2022, n. 47036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47036 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR ER, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza del 17-03-2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
ucita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca;
lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dall'avvocato Luca Gastini, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47036 Anno 2022 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2016, il Tribunale di Alessandria condannava ER AR, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo B), reato a lui contestato per avere, in qualità di legale rappresentante della "Fima s.r.l.", omesso di presentare per l'anno 2007 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, realizzando un'evasione pari a 311.673 euro;
in Alessandria il 31 ottobre 2008, termine di presentazione della dichiarazione iva per il 2007. Contestualmente, il Tribunale dichiarava non doversi procedere in ordine al capo A, avente ad oggetto il reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, perché estinto per prescrizione, e disponeva la confisca, diretta o in subordine per equivalente, della somma corrispondente al profitto del reato di cui al capo B, ossia dell'importo di 311.673 euro, pari al valore dell'imposta evasa. Con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato per cui era stato condannato in primo grado, perché prescritto, e confermava la confisca disposta dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, AR, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale è stata eccepita la erronea applicazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione alla mancata revoca della confisca, che andava operata per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato. Si evidenzia al riguardo che il presupposto imprescindibile per l'applicazione della confisca, anche obbligatoria, è l'esistenza di una condanna, per cui nella vicenda in esame la statuizione sulla confisca non poteva essere confermata, tanto più ove si consideri che la prescrizione era maturata già prima della decisione del Trbunale, che aveva indebitamente ritenuto applicabile la "sentenza Taricco". 2.1. Con memoria del 15 settembre 2022, la difesa del ricorrente, nel prendere atto delle conformi conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, osservando che è stata la stessa Corte di appello a riconoscere che per il reato di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 74 del 2000, come quello di cui all'art. 4 del medesimo decreto, già dichiarato estinto per prescrizione dal Trbunale, era già maturata la causa estintiva all'epoca della decisione di primo grado, per cui la confisca non avrebbe potuto essere comunque applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere immune da censure la conferma da parte della Corte di appello della statuizione sulla confisca del denaro. 2 1. In via preliminare, deve evidenziarsi che, all'epoca della decisione di pr mo grado, emessa il 10 luglio 2016, dei due reati contestati era prescritto il solo delitto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a AR al capo A, reato in effetti dichiarato estinto dal Tribunale, perché risalente al 22 dicembre 2008, essendo maturata la relativa causa estintiva in data 22 giugno 2016. Viceversa, per il reato contestato al capo B non era maturata la prescrizione, ma per una ragione diversa da quella indicata dal Tribunale, che ha invocato i pnncipi della "sentenza Taricco" dell'8 settembre 2015, ritenendo configurabile una frode grave in materia di iva, con importo evaso pari a 311.673 euro. Ccrrettamente, però, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie la "sentenza Taricco", essendo la stessa successiva ai fatti di causa, creando ciò frizioni con i principi di legalità e di irretroattività della legge penale. Se tale rilievo va senz'altro condiviso, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto (cfr. Sez. 4, n. 17401 del 20/03/2018, Rv. 272649 e Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Rv. 272350), deve tuttavia osservarsi che il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 ascritto a AR al capo B non era comunque prescritto, in quanto alla data del 31 ottobre 2008, indicata come data di consumazione del reato perché coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione iva per il 2007, deve essere aggiunto il termine di 90 giorni, avendo questa Corte precisato più volte al riguardo (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Rv. 267229) che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale, dovendo cioè il momento consumativo del delitto in esame essere fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi dopo la scadenza del termine ordinario. Ne consegue che, alla data del 1° luglio 2016, il reato di cui al capo B non era ancora prescritto, dovendosi aggiungere 90 giorni alla scadenza del 31 ottobre 2018, con la conseguenza che il termine di sette anni e sei mesi sarebbe maturato in epoca successiva alla sentenza di primo grado, cioè il 30 luglio 2016. Dunque, sia pure con questa diversa ratio decidendi, la statuizione della confisca operata dal Tribunale deve essere ritenuta legittima, essendo stata emessa quando il contestato reato di omessa dichiarazione non ancora prescritto. Da ciò consegue che la Corte di appello legittimamente ha confermato tale statuizione, pur dichiarando prescritto il reato, essendo ricollegabile la decisione sulla confisca a un pieno accertamento, operato sia dal Tribunale (pag. 2 ss. della sentenza di primo grado) che dalla Corte di appello (pag. 4 della pronuncia 3 fg impugnata) sulla sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato de quo, compiutamente delineato dalla verifica dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria. Del resto, l'art. 578 bis cod. proc. pen., come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870, ricorrente Perroni, consente al giudice di appello di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, quando questa è stata ordinata, per quanto concerne la materia trioutaria, in caso di condanna o di patteggiamento, "previo accertamento della responsabilità dell'imputato", accertamento che, nella sua valenza sostanziale, ncn è peraltro oggetto di censura, il che consente di ritenere legittima la conferma in appello della statuizione ablatoria operata dal primo giudice. A ciò deve solo aggiungersi che, in maniera corretta, il Tribunale ha qualificato come diretta la confisca dell'importo corrispondente all'iva evasa, risultando tale impostazione coerente con il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Si tratta invero di una confisca priva di carattere afflittivo o sanzionatorio, ma connotata da una finalità di prevenzione e di riequilibrio, e come tale non qualificabile come pena, da ciò scaturendo l'inapplicabilità a tale forma di confisca delle garanzie di cui agli art. 25 e 27 Cost., 6 e 7 Cedu e 2 cod. pen. 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di AR deve essere rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/09/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
ucita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca;
lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dall'avvocato Luca Gastini, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47036 Anno 2022 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2016, il Tribunale di Alessandria condannava ER AR, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo B), reato a lui contestato per avere, in qualità di legale rappresentante della "Fima s.r.l.", omesso di presentare per l'anno 2007 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, realizzando un'evasione pari a 311.673 euro;
in Alessandria il 31 ottobre 2008, termine di presentazione della dichiarazione iva per il 2007. Contestualmente, il Tribunale dichiarava non doversi procedere in ordine al capo A, avente ad oggetto il reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, perché estinto per prescrizione, e disponeva la confisca, diretta o in subordine per equivalente, della somma corrispondente al profitto del reato di cui al capo B, ossia dell'importo di 311.673 euro, pari al valore dell'imposta evasa. Con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato per cui era stato condannato in primo grado, perché prescritto, e confermava la confisca disposta dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, AR, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale è stata eccepita la erronea applicazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione alla mancata revoca della confisca, che andava operata per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato. Si evidenzia al riguardo che il presupposto imprescindibile per l'applicazione della confisca, anche obbligatoria, è l'esistenza di una condanna, per cui nella vicenda in esame la statuizione sulla confisca non poteva essere confermata, tanto più ove si consideri che la prescrizione era maturata già prima della decisione del Trbunale, che aveva indebitamente ritenuto applicabile la "sentenza Taricco". 2.1. Con memoria del 15 settembre 2022, la difesa del ricorrente, nel prendere atto delle conformi conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, osservando che è stata la stessa Corte di appello a riconoscere che per il reato di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 74 del 2000, come quello di cui all'art. 4 del medesimo decreto, già dichiarato estinto per prescrizione dal Trbunale, era già maturata la causa estintiva all'epoca della decisione di primo grado, per cui la confisca non avrebbe potuto essere comunque applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere immune da censure la conferma da parte della Corte di appello della statuizione sulla confisca del denaro. 2 1. In via preliminare, deve evidenziarsi che, all'epoca della decisione di pr mo grado, emessa il 10 luglio 2016, dei due reati contestati era prescritto il solo delitto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a AR al capo A, reato in effetti dichiarato estinto dal Tribunale, perché risalente al 22 dicembre 2008, essendo maturata la relativa causa estintiva in data 22 giugno 2016. Viceversa, per il reato contestato al capo B non era maturata la prescrizione, ma per una ragione diversa da quella indicata dal Tribunale, che ha invocato i pnncipi della "sentenza Taricco" dell'8 settembre 2015, ritenendo configurabile una frode grave in materia di iva, con importo evaso pari a 311.673 euro. Ccrrettamente, però, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie la "sentenza Taricco", essendo la stessa successiva ai fatti di causa, creando ciò frizioni con i principi di legalità e di irretroattività della legge penale. Se tale rilievo va senz'altro condiviso, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto (cfr. Sez. 4, n. 17401 del 20/03/2018, Rv. 272649 e Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Rv. 272350), deve tuttavia osservarsi che il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 ascritto a AR al capo B non era comunque prescritto, in quanto alla data del 31 ottobre 2008, indicata come data di consumazione del reato perché coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione iva per il 2007, deve essere aggiunto il termine di 90 giorni, avendo questa Corte precisato più volte al riguardo (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Rv. 267229) che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale, dovendo cioè il momento consumativo del delitto in esame essere fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi dopo la scadenza del termine ordinario. Ne consegue che, alla data del 1° luglio 2016, il reato di cui al capo B non era ancora prescritto, dovendosi aggiungere 90 giorni alla scadenza del 31 ottobre 2018, con la conseguenza che il termine di sette anni e sei mesi sarebbe maturato in epoca successiva alla sentenza di primo grado, cioè il 30 luglio 2016. Dunque, sia pure con questa diversa ratio decidendi, la statuizione della confisca operata dal Tribunale deve essere ritenuta legittima, essendo stata emessa quando il contestato reato di omessa dichiarazione non ancora prescritto. Da ciò consegue che la Corte di appello legittimamente ha confermato tale statuizione, pur dichiarando prescritto il reato, essendo ricollegabile la decisione sulla confisca a un pieno accertamento, operato sia dal Tribunale (pag. 2 ss. della sentenza di primo grado) che dalla Corte di appello (pag. 4 della pronuncia 3 fg impugnata) sulla sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato de quo, compiutamente delineato dalla verifica dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria. Del resto, l'art. 578 bis cod. proc. pen., come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870, ricorrente Perroni, consente al giudice di appello di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, quando questa è stata ordinata, per quanto concerne la materia trioutaria, in caso di condanna o di patteggiamento, "previo accertamento della responsabilità dell'imputato", accertamento che, nella sua valenza sostanziale, ncn è peraltro oggetto di censura, il che consente di ritenere legittima la conferma in appello della statuizione ablatoria operata dal primo giudice. A ciò deve solo aggiungersi che, in maniera corretta, il Tribunale ha qualificato come diretta la confisca dell'importo corrispondente all'iva evasa, risultando tale impostazione coerente con il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Si tratta invero di una confisca priva di carattere afflittivo o sanzionatorio, ma connotata da una finalità di prevenzione e di riequilibrio, e come tale non qualificabile come pena, da ciò scaturendo l'inapplicabilità a tale forma di confisca delle garanzie di cui agli art. 25 e 27 Cost., 6 e 7 Cedu e 2 cod. pen. 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di AR deve essere rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/09/2022