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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8540/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8540/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 04/02/2025 alle ore 11, 33 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to MASTRO GIUSEPPE Parte_1
Per , l'avv.to Christoph Amrein in sostituzione dell'avv. ULIVI Controparte_1
GIANNOTTO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Amrein si riporta alla memoria conclusionale depositata in atti e precisa le conclusioni come da detta memoria, anche in via preliminare ed istruttoria. Dichiara che non viene accettato il contraddittorio a domande e istanze tardivamente formulate
L'avv. Mastro si riporta agli atti e contesta le deduzioni ed eccezioni avversarie.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. pagina 1 di 7 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8540/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA ALLORI 73 FIRENZE presso il difensore avv.
MASTRO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI Controparte_1 P.IVA_1
GIANNOTTO elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LA MARMORA 45 50121 FIRENZE presso il difensore avv. ULIVI GIANNOTTO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare, condannando l'ente assicurativo in persona del legale rappresentate pro tempore: in tesi: al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 18.000,00 a titolo di valore residuo del veicolo prima incidentato e poi rubato;
in ipotesi: al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia”
parte convenuta ha così concluso: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, per le ragioni e per i motivi di cui in atti, in via preliminare nel rito, rilevare e dichiarare che la parte attrice risulta carente di legittimazione processuale nonché carente di legittimazione attiva con riferimento a tutte le generiche domande da essa azionate, in parte tardivamente e quindi in maniera inammissibile (si veda la generica ed incomprensibile nuova domanda contenuta nella prima memoria integrativa attorea, memoria che non è la sede per la proposizione di domande totalmente nuove e diverse
pagina 3 di 7 rispetto a quella azionata con la citazione) nel presente giudizio, in via istruttoria, sempre previa dichiarazione di non accettazione di alcuna inversione, neppure parziale dell'onere della prova, emettere ordine ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della Polizia Municipale del Comune di Firenze di esibizione mediante deposito agli atti del presente giudizio della copia integrale del verbale di rilevazione di incidente stradale con numero di protocollo 2022/0001230 comprensiva di planimetria e fascicolo fotografico nonché ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di e Controparte_3 di esibizione mediante deposito agli atti del presente giudizio della copia Controparte_4 integrale della documentazione relativa alla descrizione e stima dei danni sulla vettura MW targata GD 696
PB e all'eventuale liquidazione di risarcimento di simili danni da disposte con riferimento al sinistro stradale avvenuto in data 12.05.2024 alle ore 05.00 in Firenze alla intersezione tra Lungarno Cristoforo Colombo e Via
Francesco De Santis tra la vettura MW targata GD 696 PB assicurata per la RCA presso e la CP_3 vettura tg. GD 263 JN assicurata per la RCA presso e, nel merito, in tesi, Parte_2 CP_4 rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con condanna della parte attrice alla refusione di compensi e spese di lite in favore della comparente, eventuali spese di CTU a definitivo carico di parte attrice e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente e, in ipotesi, accogliere la suddetta domanda entro gli stretti limiti di operatività della garanzia previsti dalla polizza e dalle condizioni di assicurazione e di polizza anche in punto di massimali, franchigie e scoperti, con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP”
****
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, la compagnia assicurativa per sentirla condannare al pagamento di euro Controparte_1
18.000 a titolo di valore residuo per il veicolo MW targato GD 696 PB prima incidentato e poi rubato, acquistato mediante lo strumento del leasing finanziario. Tale veicolo risultava assicurato per la tutela incendio e pagina 4 di 7 furto presso in forza della polizza n. 1/F52/018/0000161236. In data 12 maggio Controparte_1
2022 lo stesso veicolo era coinvolto in un sinistro stradale per cui il mezzo veniva spostato dalla pubblica via e posizionato provvisoriamente in Sesto Fiorentino (FI) alla via De Gasperi al fine di eseguire le varie opere di ripristino, fra cui la perizia disposta dall'ente assicurativo. In data 05 luglio 2022 il veicolo veniva sottratto da malfattori. Conseguentemente l'ente assicurativo apriva il sinistro con l'identificativo n. Controparte_2
1/F52/22/01635 del 05.07.2022 e dopo aver istruito la relativa pratica negava l'indennizzo. Il veicolo successivamente al sinistro veniva periziato dalla e, decurtato l'importo necessario per la Parte_3 riparazione il valore dello stesso veniva indicato in circa euro 18.000,00.
Nell'incardinato giudizio si costituiva la che, nulla eccependo in ordine all'esistenza Controparte_1 della polizza, deduceva che, secondo le condizioni generali della stessa, la garanzia assicurativa fosse assoggettata al "Tipo di Vincolo A" a favore di MW BA GM, ente vincolatario e proprietario della vettura MW targata GD 696 PB. La rilevava che, ai sensi della polizza, in caso di Controparte_1 sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni al veicolo, non sarebbe stato possibile procedere al pagamento dell'indennizzo senza il previo consenso scritto dell'ente vincolatario, in questo caso, MW BA
GM, proprietaria della vettura. Inoltre, l'indennizzo liquidato sarebbe stato versato a quest'ultimo ente fino alla concorrenza del credito rateale, contro il rilascio di una quietanza liberatoria, al cui rilascio MW BA
GM sarebbe stato autorizzato dal contraente (l'attuale attore).
Nel caso specifico, MW BA GM non aveva mai dato il proprio consenso alla liquidazione dell'indennizzo a favore dell'attore e, con lettera del 25.05.2023, aveva formalmente comunicato che il pagamento dovesse avvenire esclusivamente in suo favore. Per tali motivi, la sosteneva Controparte_1 che l'attore non avesse diritto all'indennizzo, per carenza di legittimazione attiva posto che non era mai diventato proprietario del veicolo e non aveva acquistato la vettura, la quale apparteneva invece a MW BA
GM.
Ebbene, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 81 c.p.c., fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. La norma in esame pone il principio della coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Di tal senso anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che: “La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva.”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15080 del 22 novembre 2000). pagina 5 di 7 Tale norma sulla sostituzione processuale è sufficiente a dichiarare la radicale carenza di legittimazione attiva e processuale in capo alla parte attrice. Ed invero, in forza della documentazione versta in atti, risulta che l'odierno attore non ha mai acquistato la vettura che ci occupa, né è mai divenuto proprietario della stessa. Pertanto, essendo la vettura di proprietà di MW BA GM, la quale, in virtù del contratto, riveste la posizione di ente vincolatario, nessun indennizzo può essere erogato senza il suo consenso scritto.
Ma vi è di più. La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata specificatamente sulla legittimazione attiva per i contratti di leasing, affermando che “Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un negozio giuridico in cui la società concedente si limita a svolgere un'attività di intermediazione finanziaria, acquistando un determinato bene per conto dell'utilizzatore sulla base delle sue indicazioni. Pertanto, la società concedente, in quanto proprietaria del bene, è beneficiaria della polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, come il furto, e ha il diritto di ottenere dalla compagnia assicurativa la corresponsione dell'indennizzo. Ciò comporta che l'utilizzatore, pur avendo la disponibilità del bene, non ha la legittimazione attiva per agire direttamente nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere l'indennizzo, in quanto tale diritto spetta esclusivamente alla società concedente, proprietaria del bene. Inoltre, l'intervento adesivo della società concedente nel giudizio promosso dall'utilizzatore non è sufficiente a conferirgli la legittimazione attiva, in quanto il consenso richiesto dall'art. 1891 c.c. per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione deve essere espresso in modo idoneo a rilevare la volontà del soggetto legittimato, ossia la società concedente proprietaria del bene.”
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31962 del 11 dicembre 2018).
Pertanto, la domanda attorea va respinta in ragione del difetto di legittimazione attiva, con conseguente condanna della parte attrice alla refusione delle spese di lite a favore della parte convenuta. Il merito della controversia non è sindacabile, in quanto risulta sussistere una questione che impedisce di esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta.
Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore, con applicazione dei minimi e riduzione del 30% considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e ulteriore riduzione del 50% tenuto conto della pronuncia su eccezione preliminare e assenza di attività istruttoria.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente così provvede:
1) accerta la carenza di legittimazione attiva dell'attore e per l'effetto rigetta la domanda;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in Parte_1 Controparte_2
Euro 889,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,55 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8540/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 04/02/2025 alle ore 11, 33 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to MASTRO GIUSEPPE Parte_1
Per , l'avv.to Christoph Amrein in sostituzione dell'avv. ULIVI Controparte_1
GIANNOTTO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Amrein si riporta alla memoria conclusionale depositata in atti e precisa le conclusioni come da detta memoria, anche in via preliminare ed istruttoria. Dichiara che non viene accettato il contraddittorio a domande e istanze tardivamente formulate
L'avv. Mastro si riporta agli atti e contesta le deduzioni ed eccezioni avversarie.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. pagina 1 di 7 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8540/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA ALLORI 73 FIRENZE presso il difensore avv.
MASTRO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI Controparte_1 P.IVA_1
GIANNOTTO elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LA MARMORA 45 50121 FIRENZE presso il difensore avv. ULIVI GIANNOTTO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare, condannando l'ente assicurativo in persona del legale rappresentate pro tempore: in tesi: al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 18.000,00 a titolo di valore residuo del veicolo prima incidentato e poi rubato;
in ipotesi: al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia”
parte convenuta ha così concluso: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, per le ragioni e per i motivi di cui in atti, in via preliminare nel rito, rilevare e dichiarare che la parte attrice risulta carente di legittimazione processuale nonché carente di legittimazione attiva con riferimento a tutte le generiche domande da essa azionate, in parte tardivamente e quindi in maniera inammissibile (si veda la generica ed incomprensibile nuova domanda contenuta nella prima memoria integrativa attorea, memoria che non è la sede per la proposizione di domande totalmente nuove e diverse
pagina 3 di 7 rispetto a quella azionata con la citazione) nel presente giudizio, in via istruttoria, sempre previa dichiarazione di non accettazione di alcuna inversione, neppure parziale dell'onere della prova, emettere ordine ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della Polizia Municipale del Comune di Firenze di esibizione mediante deposito agli atti del presente giudizio della copia integrale del verbale di rilevazione di incidente stradale con numero di protocollo 2022/0001230 comprensiva di planimetria e fascicolo fotografico nonché ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di e Controparte_3 di esibizione mediante deposito agli atti del presente giudizio della copia Controparte_4 integrale della documentazione relativa alla descrizione e stima dei danni sulla vettura MW targata GD 696
PB e all'eventuale liquidazione di risarcimento di simili danni da disposte con riferimento al sinistro stradale avvenuto in data 12.05.2024 alle ore 05.00 in Firenze alla intersezione tra Lungarno Cristoforo Colombo e Via
Francesco De Santis tra la vettura MW targata GD 696 PB assicurata per la RCA presso e la CP_3 vettura tg. GD 263 JN assicurata per la RCA presso e, nel merito, in tesi, Parte_2 CP_4 rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con condanna della parte attrice alla refusione di compensi e spese di lite in favore della comparente, eventuali spese di CTU a definitivo carico di parte attrice e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente e, in ipotesi, accogliere la suddetta domanda entro gli stretti limiti di operatività della garanzia previsti dalla polizza e dalle condizioni di assicurazione e di polizza anche in punto di massimali, franchigie e scoperti, con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP”
****
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, la compagnia assicurativa per sentirla condannare al pagamento di euro Controparte_1
18.000 a titolo di valore residuo per il veicolo MW targato GD 696 PB prima incidentato e poi rubato, acquistato mediante lo strumento del leasing finanziario. Tale veicolo risultava assicurato per la tutela incendio e pagina 4 di 7 furto presso in forza della polizza n. 1/F52/018/0000161236. In data 12 maggio Controparte_1
2022 lo stesso veicolo era coinvolto in un sinistro stradale per cui il mezzo veniva spostato dalla pubblica via e posizionato provvisoriamente in Sesto Fiorentino (FI) alla via De Gasperi al fine di eseguire le varie opere di ripristino, fra cui la perizia disposta dall'ente assicurativo. In data 05 luglio 2022 il veicolo veniva sottratto da malfattori. Conseguentemente l'ente assicurativo apriva il sinistro con l'identificativo n. Controparte_2
1/F52/22/01635 del 05.07.2022 e dopo aver istruito la relativa pratica negava l'indennizzo. Il veicolo successivamente al sinistro veniva periziato dalla e, decurtato l'importo necessario per la Parte_3 riparazione il valore dello stesso veniva indicato in circa euro 18.000,00.
Nell'incardinato giudizio si costituiva la che, nulla eccependo in ordine all'esistenza Controparte_1 della polizza, deduceva che, secondo le condizioni generali della stessa, la garanzia assicurativa fosse assoggettata al "Tipo di Vincolo A" a favore di MW BA GM, ente vincolatario e proprietario della vettura MW targata GD 696 PB. La rilevava che, ai sensi della polizza, in caso di Controparte_1 sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni al veicolo, non sarebbe stato possibile procedere al pagamento dell'indennizzo senza il previo consenso scritto dell'ente vincolatario, in questo caso, MW BA
GM, proprietaria della vettura. Inoltre, l'indennizzo liquidato sarebbe stato versato a quest'ultimo ente fino alla concorrenza del credito rateale, contro il rilascio di una quietanza liberatoria, al cui rilascio MW BA
GM sarebbe stato autorizzato dal contraente (l'attuale attore).
Nel caso specifico, MW BA GM non aveva mai dato il proprio consenso alla liquidazione dell'indennizzo a favore dell'attore e, con lettera del 25.05.2023, aveva formalmente comunicato che il pagamento dovesse avvenire esclusivamente in suo favore. Per tali motivi, la sosteneva Controparte_1 che l'attore non avesse diritto all'indennizzo, per carenza di legittimazione attiva posto che non era mai diventato proprietario del veicolo e non aveva acquistato la vettura, la quale apparteneva invece a MW BA
GM.
Ebbene, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 81 c.p.c., fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. La norma in esame pone il principio della coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Di tal senso anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che: “La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva.”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15080 del 22 novembre 2000). pagina 5 di 7 Tale norma sulla sostituzione processuale è sufficiente a dichiarare la radicale carenza di legittimazione attiva e processuale in capo alla parte attrice. Ed invero, in forza della documentazione versta in atti, risulta che l'odierno attore non ha mai acquistato la vettura che ci occupa, né è mai divenuto proprietario della stessa. Pertanto, essendo la vettura di proprietà di MW BA GM, la quale, in virtù del contratto, riveste la posizione di ente vincolatario, nessun indennizzo può essere erogato senza il suo consenso scritto.
Ma vi è di più. La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata specificatamente sulla legittimazione attiva per i contratti di leasing, affermando che “Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un negozio giuridico in cui la società concedente si limita a svolgere un'attività di intermediazione finanziaria, acquistando un determinato bene per conto dell'utilizzatore sulla base delle sue indicazioni. Pertanto, la società concedente, in quanto proprietaria del bene, è beneficiaria della polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, come il furto, e ha il diritto di ottenere dalla compagnia assicurativa la corresponsione dell'indennizzo. Ciò comporta che l'utilizzatore, pur avendo la disponibilità del bene, non ha la legittimazione attiva per agire direttamente nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere l'indennizzo, in quanto tale diritto spetta esclusivamente alla società concedente, proprietaria del bene. Inoltre, l'intervento adesivo della società concedente nel giudizio promosso dall'utilizzatore non è sufficiente a conferirgli la legittimazione attiva, in quanto il consenso richiesto dall'art. 1891 c.c. per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione deve essere espresso in modo idoneo a rilevare la volontà del soggetto legittimato, ossia la società concedente proprietaria del bene.”
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31962 del 11 dicembre 2018).
Pertanto, la domanda attorea va respinta in ragione del difetto di legittimazione attiva, con conseguente condanna della parte attrice alla refusione delle spese di lite a favore della parte convenuta. Il merito della controversia non è sindacabile, in quanto risulta sussistere una questione che impedisce di esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta.
Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore, con applicazione dei minimi e riduzione del 30% considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e ulteriore riduzione del 50% tenuto conto della pronuncia su eccezione preliminare e assenza di attività istruttoria.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente così provvede:
1) accerta la carenza di legittimazione attiva dell'attore e per l'effetto rigetta la domanda;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in Parte_1 Controparte_2
Euro 889,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,55 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7