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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 771/2021 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIADA MARIANGELA PALMISANO
APPELLANTE contro
(P.I.: ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ANNA MARIA FRANCHINI
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 29/01/2021, conveniva Parte_1 in giudizio la affinché venisse riformata la sentenza n. Controparte_1
1207/2020 emessa dal Giudice di pace di Taranto, la quale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dall'odierna appellata ritenendo che il credito oggetto di ingiunzione monitoria dovesse considerarsi estinto ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.
L'appellante, sul punto, evidenziava come il Giudice di prime cure avesse erroneamente accolto l'eccepita prescrizione presuntiva, in quanto tale istituto opera e si attiva a condizione che chi la solleva non riconosca che l'obbligazione non sia stata adempiuta. Reputava, a riguardo, che il bonifico effettuato dalla dell'importo di € 500,00, dovesse CP_1 considerarsi in acconto e che pertanto le fatture oggetto della pretesa monitoria non erano pagina 1 di 5 state saldate. Impugnava, altresì, in via incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente, senza tuttavia dichiararla preliminarmente improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Costituitasi, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. e 342 c.p.c. Nel merito, contestava la ricostruzione operata da controparte, deducendo la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva rilevato l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., dichiarando che l'obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto si era estinta. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, relativamente al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del grado di giudizio.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla parte appellata con riguardo all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. A riguardo, deve rilevarsi che il Giudice di pace ha deciso sulle due domande oggetto del giudizio di primo grado, ovvero quella principale relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo dal valore di €
836,62 e quella riconvenzionale riguardante una richiesta risarcitoria prospettata per €
1.423,94. Ebbene, si ritiene che qualora siano proposte al Giudice di pace una domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e una domanda riconvenzionale, la quale, pur rientrando nella competenza del Giudice di pace, debba essere decisa secondo diritto, la connessione comporti che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione sia soggetta a impugnazione tramite appello (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/09/2012, n. 15338; Cass. n. 27543 del 2013; Cass. n. 30055 del 2017): nel caso di specie il valore complessivo della causa, calcolato considerando la pagina 2 di 5 sommatoria fra il valore della domanda principale e il valore della domanda riconvenzionale, fa sì che il giudizio in oggetto non rientri nella previsione di cui al combinato disposto dell'art. 339, comma 3, c.p.c. e dell'art. 113 c.p.c.
4. Merita altresì le sorti del rigetto l'eccezione preliminare in rito sollevata dall'appellato, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla controparte risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati nella sentenza impugnata, e con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
5. Nel merito, l'appello si rileva fondato, avendo errato il Giudice di prime cure nell'accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla con riguardo al pagamento delle CP_1 fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, colui che eccepisce la prescrizione presuntiva triennale non ha l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del credito, poiché, ove tale prova fosse fornita, non avrebbe senso eccepire la prescrizione. Piuttosto, ai sensi del richiamato art. 2956 c.c., perché
l'eccezione di prescrizione presuntiva non resti disattesa è necessario che la parte che la solleva non ammetta in giudizio che l'obbligazione non è stata adempiuta (cfr. Cass. civ., sez.
II, 23/01/2023, n. 1902). Sul punto, si richiamano i granitici e puntuali insegnamenti della
Corte di Cassazione: «La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La ratio dell'istituto consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato. Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. […]. Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente,
l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio» (cfr. Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n.
20047).
Nel caso di specie, le deduzioni rassegnate dall'opponente nell'originario atto di citazione pagina 3 di 5 appaiono in contrasto con l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata: la infatti, CP_1 afferma di aver corrisposto l'importo di € 500,00 a titolo di saldo per le fatture n. 247 del
2017, 101 del 2014 e 100 del 2014, aggiungendo che «null'altro veniva corrisposto né deve essere corrisposto all'opposto poiché l'obbligazione de qua, oggetto del decreto ingiuntivo
[…] si è estinta» (v. pag. 3 dell'atto di opposizione). Pertanto, è la stessa parte opponente a dichiarare espressamente di non aver corrisposto l'intero importo delle fatture emesse dal poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La circostanza, peraltro, che l'importo di Pt_1
€ 500,00 sia stato versato dalla “a saldo” dell'importo complessivamente dovuto non CP_1 trova riscontro nella documentazione in atti e, in particolar modo, con la lista movimenti allegata dal al proprio fascicolo del giudizio monitorio, dove il movimento in entrata Pt_1 di € 500,00, non contestato dall'opponente, è accompagnato dall'annotazione “acconto prima rata”, lasciando evidentemente intendere un parziale adempimento rispetto all'intero ammontare dell'obbligazione.
L'appello deve pertanto essere accolto, in ossequio al principio per cui l'ammissione in giudizio del mancato integrale adempimento dell'obbligazione impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto. Difatti, come da costante orientamento della Suprema Corte, «l'eccezione è […] incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione – non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti» (cfr., Cass. civ., sez.
II, 17/03/2023, n. 7793).
6. Merita invece le sorti del rigetto il motivo di appello con cui il ontesta la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla ritenendo che la stessa non rientrasse CP_1 tra le ipotesi richiedenti l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita.
Prescindendo dalle valutazioni di merito sottese alla questione, la domanda non può trovare accoglimento per carenza di interesse del a impugnare sotto tale profilo la decisione, Pt_1 attesa la pronuncia totalmente favorevole nei suoi confronti del Giudice di pace, il quale aveva rigettato nel merito la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
pagina 4 di 5 7. La sentenza di primo grado deve essere altresì riformata relativamente al capo avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite, le quali, in forza del principio della soccombenza, devono adesso essere oggetto di condanna alla rifusione in favore del Pt_1 quale parte integralmente vittoriosa.
L'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate dall'appellante in secondo grado configura invece in questa sede una ipotesi di soccombenza reciproca totale che comporta la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1207/2020 pronunciata dal Giudice di pace di
Taranto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo tra le Controparte_1 parti il decreto ingiuntivo opposto;
B) condanna l'odierna appellata alla rifusione a controparte delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 990,00, di cui € 190,00 per fase di studio, €
200,00 per fase introduttiva, € 260,00 per fase istruttoria e € 340,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, iva se dovuta, cap come per legge;
C) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, il 25/04/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 771/2021 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIADA MARIANGELA PALMISANO
APPELLANTE contro
(P.I.: ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ANNA MARIA FRANCHINI
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 29/01/2021, conveniva Parte_1 in giudizio la affinché venisse riformata la sentenza n. Controparte_1
1207/2020 emessa dal Giudice di pace di Taranto, la quale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dall'odierna appellata ritenendo che il credito oggetto di ingiunzione monitoria dovesse considerarsi estinto ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.
L'appellante, sul punto, evidenziava come il Giudice di prime cure avesse erroneamente accolto l'eccepita prescrizione presuntiva, in quanto tale istituto opera e si attiva a condizione che chi la solleva non riconosca che l'obbligazione non sia stata adempiuta. Reputava, a riguardo, che il bonifico effettuato dalla dell'importo di € 500,00, dovesse CP_1 considerarsi in acconto e che pertanto le fatture oggetto della pretesa monitoria non erano pagina 1 di 5 state saldate. Impugnava, altresì, in via incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente, senza tuttavia dichiararla preliminarmente improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Costituitasi, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. e 342 c.p.c. Nel merito, contestava la ricostruzione operata da controparte, deducendo la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva rilevato l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., dichiarando che l'obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto si era estinta. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, relativamente al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del grado di giudizio.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla parte appellata con riguardo all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. A riguardo, deve rilevarsi che il Giudice di pace ha deciso sulle due domande oggetto del giudizio di primo grado, ovvero quella principale relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo dal valore di €
836,62 e quella riconvenzionale riguardante una richiesta risarcitoria prospettata per €
1.423,94. Ebbene, si ritiene che qualora siano proposte al Giudice di pace una domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e una domanda riconvenzionale, la quale, pur rientrando nella competenza del Giudice di pace, debba essere decisa secondo diritto, la connessione comporti che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione sia soggetta a impugnazione tramite appello (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/09/2012, n. 15338; Cass. n. 27543 del 2013; Cass. n. 30055 del 2017): nel caso di specie il valore complessivo della causa, calcolato considerando la pagina 2 di 5 sommatoria fra il valore della domanda principale e il valore della domanda riconvenzionale, fa sì che il giudizio in oggetto non rientri nella previsione di cui al combinato disposto dell'art. 339, comma 3, c.p.c. e dell'art. 113 c.p.c.
4. Merita altresì le sorti del rigetto l'eccezione preliminare in rito sollevata dall'appellato, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla controparte risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati nella sentenza impugnata, e con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
5. Nel merito, l'appello si rileva fondato, avendo errato il Giudice di prime cure nell'accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla con riguardo al pagamento delle CP_1 fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, colui che eccepisce la prescrizione presuntiva triennale non ha l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del credito, poiché, ove tale prova fosse fornita, non avrebbe senso eccepire la prescrizione. Piuttosto, ai sensi del richiamato art. 2956 c.c., perché
l'eccezione di prescrizione presuntiva non resti disattesa è necessario che la parte che la solleva non ammetta in giudizio che l'obbligazione non è stata adempiuta (cfr. Cass. civ., sez.
II, 23/01/2023, n. 1902). Sul punto, si richiamano i granitici e puntuali insegnamenti della
Corte di Cassazione: «La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La ratio dell'istituto consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato. Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. […]. Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente,
l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio» (cfr. Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n.
20047).
Nel caso di specie, le deduzioni rassegnate dall'opponente nell'originario atto di citazione pagina 3 di 5 appaiono in contrasto con l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata: la infatti, CP_1 afferma di aver corrisposto l'importo di € 500,00 a titolo di saldo per le fatture n. 247 del
2017, 101 del 2014 e 100 del 2014, aggiungendo che «null'altro veniva corrisposto né deve essere corrisposto all'opposto poiché l'obbligazione de qua, oggetto del decreto ingiuntivo
[…] si è estinta» (v. pag. 3 dell'atto di opposizione). Pertanto, è la stessa parte opponente a dichiarare espressamente di non aver corrisposto l'intero importo delle fatture emesse dal poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La circostanza, peraltro, che l'importo di Pt_1
€ 500,00 sia stato versato dalla “a saldo” dell'importo complessivamente dovuto non CP_1 trova riscontro nella documentazione in atti e, in particolar modo, con la lista movimenti allegata dal al proprio fascicolo del giudizio monitorio, dove il movimento in entrata Pt_1 di € 500,00, non contestato dall'opponente, è accompagnato dall'annotazione “acconto prima rata”, lasciando evidentemente intendere un parziale adempimento rispetto all'intero ammontare dell'obbligazione.
L'appello deve pertanto essere accolto, in ossequio al principio per cui l'ammissione in giudizio del mancato integrale adempimento dell'obbligazione impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto. Difatti, come da costante orientamento della Suprema Corte, «l'eccezione è […] incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione – non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti» (cfr., Cass. civ., sez.
II, 17/03/2023, n. 7793).
6. Merita invece le sorti del rigetto il motivo di appello con cui il ontesta la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla ritenendo che la stessa non rientrasse CP_1 tra le ipotesi richiedenti l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita.
Prescindendo dalle valutazioni di merito sottese alla questione, la domanda non può trovare accoglimento per carenza di interesse del a impugnare sotto tale profilo la decisione, Pt_1 attesa la pronuncia totalmente favorevole nei suoi confronti del Giudice di pace, il quale aveva rigettato nel merito la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
pagina 4 di 5 7. La sentenza di primo grado deve essere altresì riformata relativamente al capo avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite, le quali, in forza del principio della soccombenza, devono adesso essere oggetto di condanna alla rifusione in favore del Pt_1 quale parte integralmente vittoriosa.
L'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate dall'appellante in secondo grado configura invece in questa sede una ipotesi di soccombenza reciproca totale che comporta la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1207/2020 pronunciata dal Giudice di pace di
Taranto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo tra le Controparte_1 parti il decreto ingiuntivo opposto;
B) condanna l'odierna appellata alla rifusione a controparte delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 990,00, di cui € 190,00 per fase di studio, €
200,00 per fase introduttiva, € 260,00 per fase istruttoria e € 340,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, iva se dovuta, cap come per legge;
C) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, il 25/04/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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