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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 28641 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lara Serao, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesco Novarina, giusta procura in atti;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Pt_1 matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data 27.04.1991 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1991, atto n. 00285, p. 2, s. A05) e dalla loro unione erano nati i figli (26.05.1996), (01.09.2000) e Per_1 Per_2
(31.05.2003); nel tempo, venuta meno la comunione materiale e spirituale, essi avevano Per_3 deciso di separarsi consensualmente;
con decreto di omologazione n. cronol. 830/2015 del 15/01/2015 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni rassegnate (ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, affido dei figli minori e alla Per_2 Per_3 madre, un contributo paterno per il mantenimento dei tre figli di complessivi € 600 mensili (€ 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie).
Successivamente alla pronuncia della separazione, parte ricorrente rappresentava che i figli e avevano raggiunto la loro autosufficienza economica, pertanto, decorsi i Per_1 Per_2 termini di legge e non essendoci stata riconciliazione, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, si dichiarava disponibile al mantenimento di € 150 mensili per la figlia Per_3 maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di divorzio CP_1 contestava tutto quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo di contro un assegno divorzile in suo favore, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'impegno e ai sacrifici profusi, nonché un contributo paterno per il mantenimento della terza figlia di € 250 mensili. Per_3
All'udienza del 09.04.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sulle ulteriori domande formulate, e segnatamente quelle relative al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora, nonché al mantenimento per i figli.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol. 830/2015 del 15/01/2015 RG n. 53125/2012 emesso dal Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Pertanto, tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda formulata da parte resistente di vedersi riconosciuto un contributo per il suo mantenimento (rectius assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue.
A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale).
Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale).
L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “… valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che -nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c.- abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni, ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “… all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa), in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che
“Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Compiute tali premesse, nel caso di specie, il Tribunale evidenzia preliminarmente che in sede di separazione nulla era stato previsto su esplicito accordo tra le parti con riguardo al mantenimento della moglie, la quale avrebbe provveduto autonomamente al proprio sostentamento. Dall'analisi della documentazione economico reddituale di entrambe le parti nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza del 09.04.2025, è emerso che: il sig. , vive insieme alla sua compagna, , in località Albano Laziale, Pt_1 Parte_2 nell'appartamento di proprietà di quest'ultima, è impiegato come operaio presso la società R.E.M.I. S.R.L., percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600 (comprensivo di 13esima).
Di contro, invece, la signora lavora come segretaria presso la Casa di Procura CP_1 dell'Ordine Libanese Maronica, percependo un reddito mensile netto di € 1.350, è proprietaria della abitazione dove vive (sita in Roma, via Antonio Rubino 6), gravata da mutuo la cui rata ammonta a circa € 398 mensili, nonché è comproprietaria assieme al fratello, giusta eredità paterna, di un immobile sito in provincia di Rieti.
Avuto pertanto riguardo alla capacità reddituale di entrambe le parti, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora la quale ha fornito una ricostruzione delle vicende personali non compatibile con la CP_1 richiesta di assegno divorzile. Contributo al mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (quasi ventinovenne), (24 anni) e (quasi Per_1 Per_2 Per_3 ventunenne).
Con riguardo ai figli e dopo aver terminato il percorso di studi, entrambi hanno Per_1 Per_2 deciso di entrare nel mondo del lavoro. Invero, dopo aver lasciato la casa della madre, Per_1
e dopo aver lavorato come dipendente impiegata addetta alla segreteria presso la Casa di Procura dell'Ordine Libanese Maronita, si è trasferita, dapprima in Libano assieme al suo attuale compagno (con il quale convive), e, una volta tornata in Italia, presso un immobile preso in locazione in località Torvajanica. La ragazza si appresta a ritornare in Libano con il fidanzato, che lavora presso l'USEC, l'Università libanese in Libano.
L'assenza di coabitazione con i genitori preclude che il padre debba essere tenuto a pagare alla madre un assegno di mantenimento per la figlia che in ogni modo, essendosi volontariamente licenziata dal precedente lavoro, può considerarsi economicamente autonoma.
invece, lavora come operaio dal 2021, dapprima presso la società G.S. Impianto Srl e, Per_2 dal 2023, presso la stessa società del padre (R.E.M.I. S.R.L.), percependo un reddito mensile netto di circa € 1.500 (comprensivo di 13esima).
Il Collegio, constatata la raggiunta autosufficienza economica di e (oltre che Per_1 Per_2
l'assenza di coabitazione nel caso di , dichiara cessato l'obbligo del sig. di Per_1 Pt_1 corrispondere alla signora il contributo per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
a far data dal deposito del ricorso. Per_2
Con riguardo, invece, alla figlia maggiorenne la ragazza, dopo aver lasciato la facoltà di Per_3
Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza, nel settembre 2024 si è iscritta presso l'Istituto per la Patologia e il Restauro del Libro Antico, ed è convivente con la madre.
Come emerso nel corso dell'udienza del 09.04.2025, la ragazza ad oggi non ha ancora raggiunto la sua autosufficienza economica, potendo contare esclusivamente sull'aiuto dei propri genitori che si fanno carico in egual misura delle sue spese di istruzione, pari a circa € 3.000 annue.
Pertanto, analizzata la situazione economico patrimoniale di entrambe le parti, il Collegio, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia convivente con la madre, la quale Per_3 provvede in via prevalente a tutte le sue necessità ed esigenze, dispone che il padre corrisponda alla madre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28641/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma C.F._2 in data 27.04.1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1991, atto n. 00285, p. 2, s. A05);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
- dichiara cessato l'obbligo in capo al sig. Servizio di corrispondere alla signora un CP_1 assegno per il mantenimento dei figli e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, a far data dal deposito del ricorso;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento della Pt_1 figlia maggiorenne non autonoma da corrispondere alla signora presso il di Per_3 CP_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di maggio 2025;
- dispone che entrambi i genitori si facciano carico delle spese straordinarie per nella Per_3 misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 28641 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lara Serao, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesco Novarina, giusta procura in atti;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Pt_1 matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data 27.04.1991 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1991, atto n. 00285, p. 2, s. A05) e dalla loro unione erano nati i figli (26.05.1996), (01.09.2000) e Per_1 Per_2
(31.05.2003); nel tempo, venuta meno la comunione materiale e spirituale, essi avevano Per_3 deciso di separarsi consensualmente;
con decreto di omologazione n. cronol. 830/2015 del 15/01/2015 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni rassegnate (ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, affido dei figli minori e alla Per_2 Per_3 madre, un contributo paterno per il mantenimento dei tre figli di complessivi € 600 mensili (€ 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie).
Successivamente alla pronuncia della separazione, parte ricorrente rappresentava che i figli e avevano raggiunto la loro autosufficienza economica, pertanto, decorsi i Per_1 Per_2 termini di legge e non essendoci stata riconciliazione, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, si dichiarava disponibile al mantenimento di € 150 mensili per la figlia Per_3 maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di divorzio CP_1 contestava tutto quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo di contro un assegno divorzile in suo favore, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'impegno e ai sacrifici profusi, nonché un contributo paterno per il mantenimento della terza figlia di € 250 mensili. Per_3
All'udienza del 09.04.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sulle ulteriori domande formulate, e segnatamente quelle relative al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora, nonché al mantenimento per i figli.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol. 830/2015 del 15/01/2015 RG n. 53125/2012 emesso dal Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Pertanto, tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda formulata da parte resistente di vedersi riconosciuto un contributo per il suo mantenimento (rectius assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue.
A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale).
Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale).
L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “… valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che -nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c.- abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni, ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “… all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa), in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che
“Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Compiute tali premesse, nel caso di specie, il Tribunale evidenzia preliminarmente che in sede di separazione nulla era stato previsto su esplicito accordo tra le parti con riguardo al mantenimento della moglie, la quale avrebbe provveduto autonomamente al proprio sostentamento. Dall'analisi della documentazione economico reddituale di entrambe le parti nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza del 09.04.2025, è emerso che: il sig. , vive insieme alla sua compagna, , in località Albano Laziale, Pt_1 Parte_2 nell'appartamento di proprietà di quest'ultima, è impiegato come operaio presso la società R.E.M.I. S.R.L., percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600 (comprensivo di 13esima).
Di contro, invece, la signora lavora come segretaria presso la Casa di Procura CP_1 dell'Ordine Libanese Maronica, percependo un reddito mensile netto di € 1.350, è proprietaria della abitazione dove vive (sita in Roma, via Antonio Rubino 6), gravata da mutuo la cui rata ammonta a circa € 398 mensili, nonché è comproprietaria assieme al fratello, giusta eredità paterna, di un immobile sito in provincia di Rieti.
Avuto pertanto riguardo alla capacità reddituale di entrambe le parti, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora la quale ha fornito una ricostruzione delle vicende personali non compatibile con la CP_1 richiesta di assegno divorzile. Contributo al mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (quasi ventinovenne), (24 anni) e (quasi Per_1 Per_2 Per_3 ventunenne).
Con riguardo ai figli e dopo aver terminato il percorso di studi, entrambi hanno Per_1 Per_2 deciso di entrare nel mondo del lavoro. Invero, dopo aver lasciato la casa della madre, Per_1
e dopo aver lavorato come dipendente impiegata addetta alla segreteria presso la Casa di Procura dell'Ordine Libanese Maronita, si è trasferita, dapprima in Libano assieme al suo attuale compagno (con il quale convive), e, una volta tornata in Italia, presso un immobile preso in locazione in località Torvajanica. La ragazza si appresta a ritornare in Libano con il fidanzato, che lavora presso l'USEC, l'Università libanese in Libano.
L'assenza di coabitazione con i genitori preclude che il padre debba essere tenuto a pagare alla madre un assegno di mantenimento per la figlia che in ogni modo, essendosi volontariamente licenziata dal precedente lavoro, può considerarsi economicamente autonoma.
invece, lavora come operaio dal 2021, dapprima presso la società G.S. Impianto Srl e, Per_2 dal 2023, presso la stessa società del padre (R.E.M.I. S.R.L.), percependo un reddito mensile netto di circa € 1.500 (comprensivo di 13esima).
Il Collegio, constatata la raggiunta autosufficienza economica di e (oltre che Per_1 Per_2
l'assenza di coabitazione nel caso di , dichiara cessato l'obbligo del sig. di Per_1 Pt_1 corrispondere alla signora il contributo per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
a far data dal deposito del ricorso. Per_2
Con riguardo, invece, alla figlia maggiorenne la ragazza, dopo aver lasciato la facoltà di Per_3
Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza, nel settembre 2024 si è iscritta presso l'Istituto per la Patologia e il Restauro del Libro Antico, ed è convivente con la madre.
Come emerso nel corso dell'udienza del 09.04.2025, la ragazza ad oggi non ha ancora raggiunto la sua autosufficienza economica, potendo contare esclusivamente sull'aiuto dei propri genitori che si fanno carico in egual misura delle sue spese di istruzione, pari a circa € 3.000 annue.
Pertanto, analizzata la situazione economico patrimoniale di entrambe le parti, il Collegio, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia convivente con la madre, la quale Per_3 provvede in via prevalente a tutte le sue necessità ed esigenze, dispone che il padre corrisponda alla madre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28641/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma C.F._2 in data 27.04.1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1991, atto n. 00285, p. 2, s. A05);
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
- dichiara cessato l'obbligo in capo al sig. Servizio di corrispondere alla signora un CP_1 assegno per il mantenimento dei figli e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, a far data dal deposito del ricorso;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento della Pt_1 figlia maggiorenne non autonoma da corrispondere alla signora presso il di Per_3 CP_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di maggio 2025;
- dispone che entrambi i genitori si facciano carico delle spese straordinarie per nella Per_3 misura del 50% ciascuno;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi