Articolo 1 della Legge 12 marzo 1957, n. 94
Versione
7 aprile 1957
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni per le quali e' consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Universita' e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" (oggi "Deledda") di Genova e Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia e del liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 .

Entrata in vigore il 7 aprile 1957