Art. 47.
Se l'amministrazione disciolta e' la congregazione di carita', la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa puo' farne delegazione ad uno o piu' dei suoi membri.
Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non piu' di tre mesi.
L'indennita' del commissario e' a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.
Se l'amministrazione disciolta e' la congregazione di carita', la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa puo' farne delegazione ad uno o piu' dei suoi membri.
Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non piu' di tre mesi.
L'indennita' del commissario e' a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.