Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/06/2025, n. 12131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12131 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in Pers. del Titolare Sig. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Squitieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 162;
contro
Roma Capitale, in persona del del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale Rep. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, emessa da ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA XIII – U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI – P.O. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SCIA COMMERCIALI IN SEDE FISSA, a firma digitale del Direttore Dott.ssa -OMISSIS-, notificata all’Odierno Ricorrente via PEC il 13/10/2021, ad opera del Municipio XIII Aurelio – Direz. Di Struttura Territoriale – U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SCIA COMMERCIALI IN SEDE FISSA – Uff. S.C.I.A. Commercio in sede fissa – Il Funzionario incaricato di P.O.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente – esercente un’attività di somministrazione di alimenti e bevande – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il compente Ufficio dell’Amministrazione capitolina ha rigettato l’istanza di ampliamento della occupazione di suolo pubblico, presentata in data 23/07/2021, con prot. -OMISSIS-, ai sensi della normativa emergenziale adottata da Roma Capitale con la DAC 81/20 (cosiddette Osp Covid), nell’area verde sita in -OMISSIS-.
Il diniego avversato è stato adottato sulla base delle seguenti ragioni ostative:
- non è stata rispettata la percentuale di ampliamento consentita dalla D.A.C. n. 81/2020 e ss. mm. ii.;
- il SUAP municipale ha avviato accertamenti presso il Dipartimento P.A.U. sull’esito dell’istruttoria della SCIA prot. QI/95567, presentata per la realizzazione di una struttura di circa mq 40, la cui ricevuta è stata esibita dal -OMISSIS- alla P.L. in data 06/07/2021, a seguito di sopralluogo;
- l’area verde in questione, oggetto di contenzioso tra l’Amministrazione e la proprietà, è gravata da vincoli, sia archeologici, sia legati alla presenza di un elettrodotto, che il Dipartimento Tutela Ambientale ha revocato per l’anno 2021 la convenzione relativa al mantenimento del verde, stipulata con la -OMISSIS-, titolare dell’esercizio gestito attualmente da -OMISSIS-;
- in data 22/09/2021 è pervenuta la nota prot CS/80088, con cui la Direzione Tecnica municipale – Ispettorato Edilizio ha informato “con riferimento alla richiesta di notizie che riguardano la SCIA prot QI/95567, nell’area in -OMISSIS- altezza civico -OMISSIS-, si comunica che a seguito di istruttoria è stata trasmessa agli interessati la comunicazione registrata al prot CS/75831 del 13/09/2021 che l’intervento dichiarato nella SCIA in argomento e rappresentato nell’elaborato grafico non può essere accolto. Inoltre, per tale intervento già realizzato, pergola con struttura in legno e copertura in telo plastificato che occupa una superficie di circa mq 40,80- sono in corso i provvedimenti di disciplina edilizia in 4 base al DPR 380/01 e ss. mm. ii. ed emessa D.D. n. 1387 del 21/09/2021 prot CS/78842 del 21/09/2021” .
Avverso il suddetto provvedimento insorge la ricorrente, chiedendone l’annullamento, con il presente strumento di gravame, affidato a motivi di ricorso di seguito sintetizzati:
- (in via preliminare) Nullità ex art. 21-septies l. 241/90 per carenza di uno degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, il destinatario, e/o annullabilità per errata indicazione del destinatario e/o illegittimità e/o comunque inefficacia della d.d. impugnata e della sua notifica , per essere stata emessa, e conseguentemente notificata, a carico della suddetta “-OMISSIS- -OMISSIS-” , mentre il -OMISSIS- -OMISSIS- è invece titolare della ditta individuale “-OMISSIS-” e in tale veste ha presentato l’istanza per l’osp covid-19 oggetto di causa;
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge, nella specie quanto previsto dalla D.A.C. n. 81/2020 e ss. mm. ii., a pag. 19, al punto n. 1, approvata in attuazione dell’art. 181 del d.l. n. 34 del 19/05/2020 , assumendo che l’ampliamento di superficie di occupazione di suolo pubblico (osp) già autorizzata può essere pari, nel massimo, al 70% “della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” e non “della superficie interna destinata alla somministrazione”;
2) Assoluta irrilevanza e inconferenza – ai fini della valutazione dell’istanza, presentata dal ricorrente, di ampliamento della concessione di osp secondo la “procedura osp covid 19” – di tutto quanto dedotto nella d.d. impugnata in merito al fatto che “il SUAP municipale ha avviato accertamenti presso il Dipartimento P.A.U. sull’esito dell’istruttoria della SCIA prot qi/95567scia prot. qi/95567 (…), presentata per la realizzazione di una struttura di circa mq 40” e al fatto che in data 22/09/2021 è pervenuta la nota prot cs/80088, con cui la Direzione Tecnica Municipale – Ispettorato Edilizio ha informato che la richiesta non è accoglibile ;
3) Assoluta irrilevanza e inconferenza – ai fini della valutazione dell’istanza, presentata dal ricorrente, di ampliamento della concessione di osp secondo la “procedura osp covid 19” – di tutto quanto dedotto nella d.d. impugnata in merito al fatto che “l’area verde in questione, oggetto di contenzioso fra l’amministrazione e la proprietà, è gravata da vincoli sia archeologici, sia legati alla presenza di un elettrodotto, che il Dipartimento Tutela Ambientale ha revocato per l’anno 2021 la convenzione relativa al mantenimento del verde, stipulata con -OMISSIS-, titolare dell’esercizio gestito attualmente da -OMISSIS-”. In ogni caso, eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e del legittimo affidamento;
4) Incompetenza;
5) Violazione di legge (art. 3. Comma 4, L. 241/90) ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento impugnato – carente e/o assolutamente generica indicazione dell’Autorità cui è possibile ricorrere. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Roma Capitale, costituita in resistenza, ha depositato documenti e una memoria, in cui, respinta ogni deduzione contraria, ha eccepito l’improcedibilità e inammissibilità del ricorso comunque infondato nel merito.
All’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, svolta dal remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Il Collegio procede all’esame della censura, dedotta in via preliminare dal ricorrente, di nullità e annullabilità del provvedimento per errata indicazione del destinatario, in considerazione del riferimento alla “-OMISSIS- -OMISSIS-” e non già a “-OMISSIS-”.
Il rilievo non può essere condiviso.
La discordanza riscontrata integra un mero errore materiale, che non ha compromesso l’individuazione dell’effettivo destinatario del provvedimento, visto che nella -OMISSIS- l’unico responsabile della gestione dell’impresa il titolare, il cui nominativo è riportato nel provvedimento, e visto che la ditta in questione viene individuata con la Partita IVA -OMISSIS--OMISSIS-, dato che consente un’identificazione univoca della stessa.
III. – Il Collegio ritiene invece di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione resistente – in considerazione della cessazione della gestione del -OMISSIS- da parte del ricorrente, per avvenuta risoluzione contrattuale e istanza di reintestazione dell’attività da parte della legittima titolare - visto che il ricorso è comunque infondato e deve essere pertanto respinto.
IV. – Il provvedimento impugnato, come evidenziato in narrativa, si fonda su diversi motivi ostativi, che formano oggetto rispettivamente dei primi tre motivi di censura (formulati in subordine al motivo sopra esaminato).
Tra le altre cose, l’amministrazione comunale ha constatato, in sede di valutazione dell’istanza di ampliamento dell’OSP, cause ostative legate alla sussistenza di abusi edilizi visto che il richiedente ha presentato la SCIA QI/95567SCIA PROT. QI/95567, avente ad oggetto un intervento, consistente in una pergola con struttura in legno e copertura in telo plastificato occupante una superficie di circa mq 40,80, risultato non accoglibile ma tuttavia già realizzato, per il quale “ sono in corso i provvedimenti di disciplina edilizia in base al dpr 380/01 e ss. mm. ii. ed emessa d.d. n. 1387 del 21/09/2021 prot cs/78842 del 21/09/2021 ”.
I conseguenti provvedimenti di disciplina edilizia sono stati adottati i sensi dell’art. 33 del DPR n. 380 del 2001, avendo l’amministrazione comunale ritenuto di trovarsi al cospetto di un’opera edilizia abusiva.
Al riguardo, il Collegio rileva che l’ agere della p.a. deve ritenersi esente dalle critiche, fatte oggetto specificamente del secondo motivo di ricorso: invero, non è consentito il rilascio di concessione di suolo pubblico in presenza di abusi edilizi, come desumibile dalla delibera dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 2020, che prevede non solo la possibilità di perseguire ogni occupazione di suolo pubblico posta in essere attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive ma anche la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento, ai sensi del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e canone (COSAP) approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019, che, in particolare, all'art. 8 comma 1 lett. a) - espressamente richiamato - annovera tra le cause di decadenza della concessione “ il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia ”. La richiamata previsione del D.A.C. n. 81/2020 – che testualmente prevede che “ la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento e l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14 del Regolamento per le occupazioni abusive, qualora si tratti di nuova concessione, in caso di mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione ” – rappresenta dichiaratamente una delle prescrizioni adottate ad hoc sulle modalità di occupazione al fine di garantire il perseguimento delle finalità e la ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti “ con particolare riguardo all'esigenza di sostegno delle attività produttive in relazione alla particolare congiuntura economica determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché alla necessità che sia assicurato il corretto insediamento delle occupazioni di suolo pubblico in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, nonché la migliore applicazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale, garantendo attraverso l'azione di controllo da parte della Polizia Locale il diritto al riposo dei residenti ”.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi dimostrata l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui la parte ha dedotto l’assoluta irrilevanza e inconferenza, ai fini della valutazione dell’istanza di ampliamento della concessione di osp secondo la “procedura osp covid 19”, della non accoglibilità e del ritenuto carattere abusivo dell’intervento, oggetto della SCIA prot qi/95567scia prot. qi/95567.
Peraltro, l’esaminato motivo ostativo, di cui si è dimostrata la legittimità, è sufficiente ex se ad assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale.
Ciò esonera il Collegio dallo scrutinio all'esame delle ulteriori doglianze (di cui al primo e terzo motivo di ricorso) volte rispettivamente a contestare le altre ragioni giustificatrici, in ragione della carenza di interesse del ricorrente, atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e inattaccabile (cfr. Cons. St., sez. V, 22/02/2016 n. 712; T.A.R. Napoli, sez. III, -OMISSIS-, n.6392); un atto amministrativo plurimotivato resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2021, n.6470; Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2021, n. 61-OMISSIS-; Tar Lazio, sez. V bis, 08/07/2022, n. 9418).
V. - È altresì da ritenere infondata la censura di incompetenza, di cui al quarto motivo di ricorso, visto che il provvedimento è stato adottato correttamente dal soggetto preposto alla gestione e pertanto all’adozione degli atti amministrativi.
VI. - Deve, infine, essere disatteso anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui la parte si duole per la presunta mancata indicazione nel provvedimento dell’autorità cui è possibile ricorrere e per la conseguente supposta violazione del diritto di difesa.
La tesi attorea è ictu oculi destituita di fondamento, visto che appare sufficiente quanto precisato in calce alla delibera “ Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica ”, dovendosi ragionevolmente escludere – pur in mancanza di un’espressa esplicitazione - l’emersione di dubbi sulla specifica sede – Roma o Latina - territorialmente competente del Tar Lazio al cospetto di un provvedimento adottato da Roma Capitale.
Ad adiuvandum , si precisa che l’eventuale mancata indicazione dell’autorità giudiziaria presso cui è possibile ricorrere – ipotesi, si ribadisce, non riscontrabile nel caso di specie - non è in ogni caso motivo di illegittimità dell'atto impugnato, integrando, per costante giurisprudenza, un’ipotesi di mera irregolarità ( ex pluris , Cons. Stato, Sez. V, -OMISSIS- novembre 2012, n. 5772).
VI. - Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere conclusivamente respinto in quanto infondato.
VII. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.