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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2024, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3042/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3042 del R.G.A.C. dell'anno 2013 avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in OF (AV), alla via Michele
Napoli n. 42, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di comparsa del nuovo difensore in sostituzione depositata in data 19 febbraio 2021, dall'Avv. Domenico Fioretti (C.F. ) e dall'Avv. Annalisa CodiceFiscale_1
Soglia (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Avellino, alla via Stanislao Esposito n.4, presso lo studio Fioretti & Soglia Legal;
ATTRICE-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , alla piazza CP_1
Salimbeni n.3, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Girolamo Barbato (C.F. ), CodiceFiscale_3 con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Francesco de Sanctis n.
12, presso lo studio dell'Avv. Paola Sullo;
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA
E
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_3 CodiceFiscale_4 R.G. n. 3042/2013
OF (AV) ed ivi residente a[...];
(C.F. , nata il [...] ad Parte_2 CodiceFiscale_5
Avellino e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di comparsa del nuovo difensore in sostituzione depositato in data 19 febbraio 2021, dagli Avv.
Domenico Fioretti (C.F. ) ed Annalisa Soglia (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), con i quali sono elettivamente domiciliati in Avellino, alla via C.F._2
Stanislao Esposito n. 4, presso lo Studio Fioretti & Soglia Legal;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA-CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), alla via Piemonte n.38
e, per essa, quale mandataria, (P.IVA ), in persona CP_5 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siena (SI), alla via Aldo
Moro n.13/15, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione per intervento depositata in data 16 dicembre 2020, dall'Avv.
Girolamo Barbato (C.F. ); CodiceFiscale_3
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 07 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Avellino sia Controparte_1 sia – filiale di OF (AV),
[...] Controparte_1 chiedendo di “dichiarare, alla luce delle conclusioni del CTU Dott. (ricorso Per_1
696-bis c.p.c.) la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze e spese e oneri applicati ai rapporti bancari in esame: contratto di conto corrente n. 1077/66, con i correlati conto anticipo fatture
(num:1593/43) e conto anticipo s.b.f. (n:1594/36); condannare i convenuti, se del caso in solido fra di loro alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi creditori in favore dell'odierno istante, secondo i R.G. n. 3042/2013
criteri di calcolo indicati nella CTU versata in atti;
condannare i convenuti, se del caso in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
2. L'attrice ha dedotto:
a) di aver intrattenuto con la – filiale di Controparte_1
OF (AV) tre rapporti di conto corrente e, segnatamente, un rapporto di conto corrente (n. 1077/66) acceso in data 21 gennaio 2002 ed affidato per €
20.000,00, su cui venivano trimestralmente calcolate, stornate e poi addebitate le competenze passive dei due rapporti di conto corrente anticipi su fatture (n.
1593/43 e 1594/36) accesi entrambi in data 30 aprile 2003 ed affidati, rispettivamente, per € 100.000,00 ed € 300.000,00;
b) di aver, in data 16 novembre 2010, depositato presso il Tribunale di Avellino un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5102/2010), onde ottenere, a mezzo C.T.U., la quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla per interessi CP_1 anatocistici, interessi moratori e spese, relativamente al rapporto di conto corrente;
c) che, in data 24 febbraio 2011, è stato conferito incarico al C.T.U., Dr. Persona_2
, il quale ha accertato che “a causa della capitalizzazione trimestrale delle
[...] competenze (spese, interessi e commissione) da parte della banca sul conto corrente indicato si è prodotto un effetto anatocistico;
tale effetto è stato, inoltre, ulteriormente maggiorato in conseguenza dell'addebito delle competenze passive derivanti sia sul conto anticipo fatture (num. 1593/43), che sul conto anticipo s.b.f. (1594/36)”;
d) che, pertanto, il ricalcolo è stato effettuato dall'Ausiliario del Giudice sull'intera situazione bancaria alla data del 31.12.2009, calcolando anche gli interessi passivi e le commissioni di massimo scoperto, sulla base dei tassi nella misura pattuita con il criterio della capitalizzazione annuale ed è pari ad € 11.26786; invece, con l'applicazione della rideterminazione degli interessi senza capitalizzazione, la differenza riferita alla data del 31.12.2009 è pari ad € 30.604,52;
e) che, dunque, nel corso del rapporto di conto Controparte_1 corrente, ha indebitamente applicato la capitalizzazione trimestrale (e non già semestrale) degli interessi, commissioni e competenze varie, con effetto anatocistico.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 dicembre
2013, instando per il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento e R.G. n. 3042/2013
declaratoria dell'esistenza di un credito, in favore della pari ad € CP_1
229.305,24, di cui € 54.292,00, quale saldo debitore derivante dallo scoperto di c/c n. 1077/66, chiuso in data 17.7.2013, € 30.000,00, quale sorta capitale derivante dall'anticipo n. 8 del 30.6.2009 con scadenza del 31.10.09, relativa al rapporto anticipi su fatture n. 25220220/11, € 106,89 per interessi al tasso convenzionale pattuito maturati dalla scadenza al 17.07.13 ed € 144.906,12 per sorta capitale di cui a n. 14 ricevute bancarie anticipate, oltre interessi convenzionali nei limiti di cui alla legge 108/96 del 24/07/2013.
Con riguardo a tale credito, la convenuta ha chiesto di esser autorizzata a chiamare in causa e , quali condebitori Controparte_3 Parte_2 solidali in forza della fideiussione da gli stessi rilasciata sino a concorrenza di €
570.000,00, chiedendone la condanna, in via riconvenzionale, in solido con la società attrice.
Quanto, poi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la convenuta ha fatto rilevare che i rapporti bancari per cui è processo sono stipulati successivamente alla delibera CICR 2000, ragion per cui contemplano la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori e debitori, la quale è stata regolarmente pattuita tra le parti, accettata e sottoscritta dalla correntista.
La convenuta ha, pertanto, contestato le risultanze della C.T.U. espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., avendo l'Ausiliario del Giudice omesso di considerare che il contratto di conto corrente reca l'espressa pattuizione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale, sia per gli interessi creditori che per quelli debitori.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo di esser autorizzata a chiamare in causa e , quali fideiussori di Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e, nel merito, di rigettare le domande attore ed, in via
[...] riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'esistenza di un credito di € 229.305,24 oltre interessi convenzionali a far data dal 24 luglio 2013 e, per l'effetto, condannare l'attrice, in solido con i terzi chiamati in causa, al pagamento di tali somme ovvero al diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Autorizzata, con decreto emesso in data 22 gennaio 2014, la chiamata in causa dei terzi richiesta dalla convenuta si sono Controparte_1 costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 giugno
2014, e , i quali hanno articolato le Controparte_3 Parte_2 medesime doglianze formulate dalla società attrice. R.G. n. 3042/2013
5. All'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 30 giugno 2014, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. e la causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante acquisizione della C.T.U. espletata in sede di ATP, di cui è stata disposta un'integrazione, previa rimessione della causa sul ruolo (giusta ordinanza emessa in data 15 gennaio 2020).
6. Nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale integrativo, ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c., con comparsa depositata in data 16 dicembre 2020, e, per essa, quale mandataria, Controparte_4 CP_5 deducendo di esser subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dell'opposta per aver acquistato da quest'ultima, in forza di contratto di cessione stipulato in data 20.12.2017, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, e che, tra i crediti ceduti, è compreso quello richiesto in via riconvenzionale, con annessi privilegi, garanzie e accessori.
Ha aggiunto che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in
G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017.
L'interventrice si è, pertanto, riportata agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla convenuta, facendo proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le istanze dalla stessa formulate e chiedendo l'estromissione della cedente
[...]
Controparte_1
7. Depositata l'integrazione peritale, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 07 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica.
8. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
9. Ancora in via preliminare, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attrice anche nei confronti della “ Agenzia di Controparte_1
OF (AV)” sia inammissibile, siccome proposta nei confronti di soggetto inesistente.
Invero, è indubitabile che la filiale della costituisca una mera articolazione CP_1 organizzativa, priva di distinta soggettività e personalità giuridica e, come tale, priva di legittimazione processuale. R.G. n. 3042/2013
10. Ancora in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamente in qualità di cessionaria ex artt. 1 e 4 Controparte_4
Legge sulla cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B., deducendo di esser subentrata, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 20 dicembre 2017, in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei Controparte_1 confronti della debitrice ceduta.
Orbene, va disattesa l'eccezione di “carenza di legittimazione ad agire” (rectius titolarità attiva del credito) della cessionaria, formulata dall'attrice e dai terzi chiamati in causa, avendo la cessionaria depositato, in primo luogo, la copia della
G.U. in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione.
Il Tribunale ritiene sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, laddove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto di cessione.
Occorre, cioè, che i crediti ceduti siano individuabili anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. civ. n. 31188/2017; Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ. n. 17110/2019; Cass. civ. n. 4334/2020; Cass. civ.
n. 25863/2020).
Peraltro, le Istruzioni della Banca d'AL (circolare n. 229 del 21 aprile 1999) hanno confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi ad esempio nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
Nel caso di specie, l'estratto dell'avviso di cessione versato in atti riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base del richiamo ad un elemento temporale (i.e. i crediti originati da rapporti giuridici classificati “a sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017).
Nel caso di specie, il rapporto per cui è causa è stato classificato a “sofferenza” in data antecedente a quelle indicate nell'avviso e, segnatamente, in data 24-27 luglio 2013 (cfr. richieste di pagamento all. nn. 16-18 alla comparsa di costituzione R.G. n. 3042/2013
di . Controparte_6
Peraltro, a confutare ogni contestazione, l'interventrice ha prodotto (in allegato alle note scritte depositate in data 05 maggio 2021) tempestivamente, trattandosi di documentazione formatasi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ed anche dopo la costituzione in giudizio dell'interventrice, la dichiarazione resa in data 29 aprile 2021 da che certifica che nella Controparte_1 cessione dei crediti effettuata in favore di sono ricompresi i Controparte_4 crediti vantati nei confronti di Parte_1
La dichiarazione dell'avvenuta cessione resa dal cedente è idonea a provare l'intervenuta cessione, dovendosi all'uopo richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (cfr.
Cass., ord. n. 10200/2021).
Ciò posto, con procura speciale del 31.08.2018 a rogito del Controparte_4 dott. in Roma (rep. n. 57298- racc. n. 29003), ha conferito a Persona_3 procura anche al fine di “intervenire, ai sensi dell'articolo 111 del CP_5
Codice di Procedura Civile, nominare, sostituire e revocare i legali in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio” e la procura de qua reca l'espresso riferimento ai crediti di cui è divenuta CP_4 titolare in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20/12/2017.
La procuratrice con procura del 17.09.2018 autenticata per notar CP_5 dott.ssa Rep. n. 268 e Racc. 201, ha nominato e costituito Persona_4 procuratore speciale, tra gli altri, il dott. con particolare Persona_5 riferimento alle attività necessarie o utili allo svolgimento, in nome e per conto di soggetti terzi (di seguito i “Creditori Rappresentati” e ciascuno di essi il “Creditore
Rappresentato”), dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti per i quali la Società ha ricevuto o riceverà idonea procura speciale.
In forza dei suddetti poteri, il Dott. ha conferito procura al difensore al fine Per_5 di rappresentare e difendere, nel presente giudizio, in nome e per CP_5 conto di Controparte_4
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di ius postulandi deve esser rigettata.
11. Quanto alla richiesta di estromissione della cedente formulata da Controparte_4
non essendo stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione
[...] dal giudizio della cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la R.G. n. 3042/2013
sentenza efficacia, oltre che nei confronti della Controparte_1
anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale
[...] cessionario del diritto controverso, Controparte_4
12. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito ex artt. 2033 e ss. c.c., atteso che il conto corrente ordinario n. 1077/66, il conto corrente anticipi su fatture n. 1593/36 ed il conto corrente anticipi s.b.f. n. 1594/36 così come accertato dal C.T.U., erano ancora aperti al momento della notifica dell'atto di citazione (28.6.2023), “essendo stati chiusi, per giroconto a contenzioso, in data successiva al 17.7.2013” (cfr. pag. 18 della relazione integrativa di C.T.U.).
Come è noto, “qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione” (Trib. Catania 6 febbraio 2019; Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari 5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2018, in Foro it., 2018, I, 1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Peraltro, costituendo la chiusura del rapporto una condizione di ammissibilità e non già di procedibilità della domanda, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
Ne consegue che la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate ex art. 2033 c.c. (vedasi punto n. 2 delle conclusioni dell'atto di citazione) è inammissibile.
13. Invece, è da ritenersi certamente ammissibile la domanda attorea di accertamento negativo del credito, la quale è autonomamente esperibile anche se il rapporto di R.G. n. 3042/2013
conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta, pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito.
14. Orbene, a fondamento di tale domanda di accertamento negativo del credito l'attrice ha posto il contratto di conto corrente principale n. 1077/66, sul quale confluivano le competenze del conto corrente anticipi fatture nn. 1593/43 e del conto anticipi s.b.f. 1594/36 nonché i contratti di conto anticipi su fatture n.
1593/43 e di conto anticipi s.b.f. n. 1594/36 e gli estratti conto a far data dal 30 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2009.
L'attrice ha articolato, in sede di atto introduttivo, quale unica doglianza relativa a tali rapporti bancari, quella della capitalizzazione trimestrale – e non già semestrale - degli interessi, delle spese e delle commissioni.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, emergendo dal contratto di conto corrente ordinario n. 1077/66 (ed essendo, peraltro, stato accertato dal C.T.U. sin dalla relazione peritale depositata in sede di ATP) la previsione della medesima periodicità (trimestrale) degli interessi attivi e di quelli passivi.
Pertanto, correttamente l'Ausiliario del Giudice “ha lasciato inalterata la capitalizzazione applicata dalla banca ai rapporti in esame (trimestrale sia per interessi a debito che a credito”) - cfr. pag. 25 della integrazione peritale depositata in data 29 marzo 2021.
Invero, come è noto, secondo quanto disposto dalla delibera CICR del 09.02.2000, la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario (attivi o passivi)
è considerata legittima a condizione che il contratto preveda la stessa periodicità ai fini dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi maturati (nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione contratto); la garanzia di un adeguato livello di trasparenza delle previsioni contrattuali.
Quanto, poi, alla dedotta capitalizzazione di “spese e commissioni”, trattandosi di doglianza genericamente articolata, la stessa non è, a parere di questo Tribunale, suscettibile di disamina.
Ne consegue che non può tenersi conto del ricalcolo eseguito dal C.T.U. in sede di integrazione peritale, trattandosi di censure non tempestivamente e R.G. n. 3042/2013
compiutamente articolate dall'attrice né può trovare accoglimento l'istanza attorea di convocazione a chiarimenti del C.T.U. (formulata dall'attrice e dai terzi chiamati in causa con note scritte depositate in data 05 maggio 2021 e reiterata nei successivi scritti difensivi), attesa la superfluità dell'indagine richiesta, dovendo la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità delle clausole contrattuali recanti la capitalizzazione degli interessi, delle spese e commissioni esser rigettata.
15. Passando allora ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta la quale ha chiesto condannarsi Controparte_1
l'attrice , in solido con i terzi chiamati in causa, Parte_1
e , al pagamento della somma di € Controparte_3 Parte_2
229.305,24 oltre interessi convenzionali a far data dal 24.07.2013, l'istituto di credito ha versato in atti il contratto di conto corrente di corrispondenza n.
1077/66, gli estratti conto ed il contratto di fideiussione sottoscritto, in data 29 aprile 2003, da e fino a concorrenza di € Parte_2 Controparte_3
60.000,00 (poi, elevato ad € 150.000,00 in data 02 ottobre 2003 ed ulteriormente elevato ad € 200.000,00 in data 08 gennaio 2004 ed ancora elevato ad €
260.000,00 in data 02 dicembre 2004 ed a € 320.000,00 in data 29 dicembre
2004 ed a € 570.000,00 in data 09 marzo 2007).
Non risultano, invece versati in atti il contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 25220220/11 ed il contratto di conto corrente anticipi su ricevute bancarie anticipate s.b.f., con la conseguenza che la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca con riguardo a tali rapporti (rispettivamente per € 30.106,89 ed €
144.906,12) non può trovare accoglimento, non potendo supplire a tale carenza documentale il (pure invocato dalla convenuta) principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice
[...]
può trovare accoglimento limitatamente al saldo debitore risultante Parte_1 dal rapporto di conto corrente ordinario n. 1077/66 e, dunque, limitatamente all'importo di € 54.292,23 (cfr. pag. 10 e 46 della integrazione peritale), oltre interessi convenzionali a far data dal 24.07.2013.
16. Nella stessa misura deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca nei confronti dei terzi chiamati in causa, Controparte_3
e , atteso che la garanzia dagli stessi prestata in data 29 aprile Parte_2
2003 sino a concorrenza dell'importo garantito di € 60.000,00 (poi elevato ad €
150.000,00, in data 02 ottobre 2003 ed ulteriormente elevato ad € 200.000,00 in R.G. n. 3042/2013
data 08 gennaio 2004 ed ancora elevato ad € 260.000,00 in data 02 dicembre
2004 ed a € 320.000,00 in data 29 dicembre 2004 ed a € 570.000,00 in data 09 marzo 2007) anche per le obbligazioni assunte dalla società garantita Parte_1 in data posteriore al suo rilascio è, a parere di questo Tribunale, da ricondursi nell'alveo del contratto autonomo di garanzia.
Invero, l'art. 7 della fideiussione prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
Detta clausola contrattuale risulta derogatoria rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1939 c.c. e 1945 c.c. e “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così Corte App. Milano 17/07/2020 n.1880; in tal senso, anche Corte App. Milano 08/07/2020 n.1730 e Trib. Milano,
17/05/2016 n.6193).
La qualificazione del contratto alla stregua di contratto autonomo di garanzia fa cadere l'assunto dei terzi evocati in causa relativo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale accertata in virtù del provvedimento n.55/2005 della Banca
d'AL, che si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni “omnibus” (v. punti
9, 13 provvedimento n.55/2005).
Quand'anche, poi, volesse ricondursi la garanzia prestata da e Controparte_3
nell'alveo della fideiussione omnibus, comunque la dedotta nullità Parte_2 della fideiussione (sia pure tardivamente formulata ma comunque rilevabile d'ufficio) non potrebbe trovare accoglimento, non essendo stato prodotto lo schema ABI sanzionato dalla Banca d'AL e non essendo neppure stato assolto l'onere di provare la persistenza, all'epoca del rilascio della fideiussione, di una intesa illecita fra istituti di credito per l'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'AL nel 2005.
17. Ne discende che e vanno condannati al Controparte_3 Parte_2 pagamento, in solido con l'attrice ed in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 54.292,23 oltre interessi Controparte_1 convenzionali a far data dal 24 luglio 2013 e sino all'effettiva corresponsione.
18. Quanto alle spese del presente giudizio, ivi incluse quelle del procedimento di istruzione preventiva ante causam ex art. 696 bis c.p.c., esse sono seguono la R.G. n. 3042/2013
soccombenza dell'attrice e dei terzi evocati in causa Parte_1
e ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_3 Parte_2 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, valori minimi previsti per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, trattandosi di controversia di valore prossimo allo scaglione inferiore (che va da € 26.001,00 ad
€ 52.000,00) ed avuto riguardo all'attività effettivamente espletata dalle parti.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 16 dicembre 2011 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c. e, nel presente giudizio, con decreto reso nel presente giudizio in data 25 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 3042/2013, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea proposta nei confronti di
[...] filiale di OF (AV); Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda attorea di ripetizione dell'indebito ex artt. 2033
e ss. c.c.;
- rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, le ulteriori domande attoree;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...]
e, per l'effetto, condanna l'attrice Controparte_1 Parte_1
, in solido con i terzi chiamati in causa e
[...] Parte_2 CP_3
al pagamento, in favore della convenuta
[...] Controparte_1
dell'importo di € 54.292,23, oltre interessi convenzionali a far data dal
[...]
24/07/2013 e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna l'attrice ed i terzi chiamati in causa Pt_1 Parte_1 Pt_2
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore della
[...] Controparte_3 convenuta delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano, quanto al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in
€ 1.914,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA e, quanto al presente giudizio, in € 660,00 per spese vive ed € 7.052,00
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) per compensi professionali, R.G. n. 3042/2013
oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge nonché al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida € Controparte_4
2.127,00 (fase decisoria) per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate – nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 5102/2010) - con decreto reso in data 16 dicembre 2011 e – quanto al presente giudizio – con decreto emesso in data 25 gennaio 2023.
Così deciso in data 19 novembre 2024
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 3042/2013 R.G. n.° $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ - Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3042 del R.G.A.C. dell'anno 2013 avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in OF (AV), alla via Michele
Napoli n. 42, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di comparsa del nuovo difensore in sostituzione depositata in data 19 febbraio 2021, dall'Avv. Domenico Fioretti (C.F. ) e dall'Avv. Annalisa CodiceFiscale_1
Soglia (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Avellino, alla via Stanislao Esposito n.4, presso lo studio Fioretti & Soglia Legal;
ATTRICE-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , alla piazza CP_1
Salimbeni n.3, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Girolamo Barbato (C.F. ), CodiceFiscale_3 con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Francesco de Sanctis n.
12, presso lo studio dell'Avv. Paola Sullo;
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA
E
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_3 CodiceFiscale_4 R.G. n. 3042/2013
OF (AV) ed ivi residente a[...];
(C.F. , nata il [...] ad Parte_2 CodiceFiscale_5
Avellino e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di comparsa del nuovo difensore in sostituzione depositato in data 19 febbraio 2021, dagli Avv.
Domenico Fioretti (C.F. ) ed Annalisa Soglia (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), con i quali sono elettivamente domiciliati in Avellino, alla via C.F._2
Stanislao Esposito n. 4, presso lo Studio Fioretti & Soglia Legal;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA-CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), alla via Piemonte n.38
e, per essa, quale mandataria, (P.IVA ), in persona CP_5 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siena (SI), alla via Aldo
Moro n.13/15, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione per intervento depositata in data 16 dicembre 2020, dall'Avv.
Girolamo Barbato (C.F. ); CodiceFiscale_3
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 07 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Avellino sia Controparte_1 sia – filiale di OF (AV),
[...] Controparte_1 chiedendo di “dichiarare, alla luce delle conclusioni del CTU Dott. (ricorso Per_1
696-bis c.p.c.) la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze e spese e oneri applicati ai rapporti bancari in esame: contratto di conto corrente n. 1077/66, con i correlati conto anticipo fatture
(num:1593/43) e conto anticipo s.b.f. (n:1594/36); condannare i convenuti, se del caso in solido fra di loro alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi creditori in favore dell'odierno istante, secondo i R.G. n. 3042/2013
criteri di calcolo indicati nella CTU versata in atti;
condannare i convenuti, se del caso in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
2. L'attrice ha dedotto:
a) di aver intrattenuto con la – filiale di Controparte_1
OF (AV) tre rapporti di conto corrente e, segnatamente, un rapporto di conto corrente (n. 1077/66) acceso in data 21 gennaio 2002 ed affidato per €
20.000,00, su cui venivano trimestralmente calcolate, stornate e poi addebitate le competenze passive dei due rapporti di conto corrente anticipi su fatture (n.
1593/43 e 1594/36) accesi entrambi in data 30 aprile 2003 ed affidati, rispettivamente, per € 100.000,00 ed € 300.000,00;
b) di aver, in data 16 novembre 2010, depositato presso il Tribunale di Avellino un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5102/2010), onde ottenere, a mezzo C.T.U., la quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla per interessi CP_1 anatocistici, interessi moratori e spese, relativamente al rapporto di conto corrente;
c) che, in data 24 febbraio 2011, è stato conferito incarico al C.T.U., Dr. Persona_2
, il quale ha accertato che “a causa della capitalizzazione trimestrale delle
[...] competenze (spese, interessi e commissione) da parte della banca sul conto corrente indicato si è prodotto un effetto anatocistico;
tale effetto è stato, inoltre, ulteriormente maggiorato in conseguenza dell'addebito delle competenze passive derivanti sia sul conto anticipo fatture (num. 1593/43), che sul conto anticipo s.b.f. (1594/36)”;
d) che, pertanto, il ricalcolo è stato effettuato dall'Ausiliario del Giudice sull'intera situazione bancaria alla data del 31.12.2009, calcolando anche gli interessi passivi e le commissioni di massimo scoperto, sulla base dei tassi nella misura pattuita con il criterio della capitalizzazione annuale ed è pari ad € 11.26786; invece, con l'applicazione della rideterminazione degli interessi senza capitalizzazione, la differenza riferita alla data del 31.12.2009 è pari ad € 30.604,52;
e) che, dunque, nel corso del rapporto di conto Controparte_1 corrente, ha indebitamente applicato la capitalizzazione trimestrale (e non già semestrale) degli interessi, commissioni e competenze varie, con effetto anatocistico.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 dicembre
2013, instando per il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento e R.G. n. 3042/2013
declaratoria dell'esistenza di un credito, in favore della pari ad € CP_1
229.305,24, di cui € 54.292,00, quale saldo debitore derivante dallo scoperto di c/c n. 1077/66, chiuso in data 17.7.2013, € 30.000,00, quale sorta capitale derivante dall'anticipo n. 8 del 30.6.2009 con scadenza del 31.10.09, relativa al rapporto anticipi su fatture n. 25220220/11, € 106,89 per interessi al tasso convenzionale pattuito maturati dalla scadenza al 17.07.13 ed € 144.906,12 per sorta capitale di cui a n. 14 ricevute bancarie anticipate, oltre interessi convenzionali nei limiti di cui alla legge 108/96 del 24/07/2013.
Con riguardo a tale credito, la convenuta ha chiesto di esser autorizzata a chiamare in causa e , quali condebitori Controparte_3 Parte_2 solidali in forza della fideiussione da gli stessi rilasciata sino a concorrenza di €
570.000,00, chiedendone la condanna, in via riconvenzionale, in solido con la società attrice.
Quanto, poi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la convenuta ha fatto rilevare che i rapporti bancari per cui è processo sono stipulati successivamente alla delibera CICR 2000, ragion per cui contemplano la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori e debitori, la quale è stata regolarmente pattuita tra le parti, accettata e sottoscritta dalla correntista.
La convenuta ha, pertanto, contestato le risultanze della C.T.U. espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., avendo l'Ausiliario del Giudice omesso di considerare che il contratto di conto corrente reca l'espressa pattuizione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale, sia per gli interessi creditori che per quelli debitori.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo di esser autorizzata a chiamare in causa e , quali fideiussori di Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e, nel merito, di rigettare le domande attore ed, in via
[...] riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'esistenza di un credito di € 229.305,24 oltre interessi convenzionali a far data dal 24 luglio 2013 e, per l'effetto, condannare l'attrice, in solido con i terzi chiamati in causa, al pagamento di tali somme ovvero al diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Autorizzata, con decreto emesso in data 22 gennaio 2014, la chiamata in causa dei terzi richiesta dalla convenuta si sono Controparte_1 costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 giugno
2014, e , i quali hanno articolato le Controparte_3 Parte_2 medesime doglianze formulate dalla società attrice. R.G. n. 3042/2013
5. All'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 30 giugno 2014, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. e la causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante acquisizione della C.T.U. espletata in sede di ATP, di cui è stata disposta un'integrazione, previa rimessione della causa sul ruolo (giusta ordinanza emessa in data 15 gennaio 2020).
6. Nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale integrativo, ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c., con comparsa depositata in data 16 dicembre 2020, e, per essa, quale mandataria, Controparte_4 CP_5 deducendo di esser subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dell'opposta per aver acquistato da quest'ultima, in forza di contratto di cessione stipulato in data 20.12.2017, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, e che, tra i crediti ceduti, è compreso quello richiesto in via riconvenzionale, con annessi privilegi, garanzie e accessori.
Ha aggiunto che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in
G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017.
L'interventrice si è, pertanto, riportata agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla convenuta, facendo proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le istanze dalla stessa formulate e chiedendo l'estromissione della cedente
[...]
Controparte_1
7. Depositata l'integrazione peritale, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 07 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica.
8. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
9. Ancora in via preliminare, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attrice anche nei confronti della “ Agenzia di Controparte_1
OF (AV)” sia inammissibile, siccome proposta nei confronti di soggetto inesistente.
Invero, è indubitabile che la filiale della costituisca una mera articolazione CP_1 organizzativa, priva di distinta soggettività e personalità giuridica e, come tale, priva di legittimazione processuale. R.G. n. 3042/2013
10. Ancora in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamente in qualità di cessionaria ex artt. 1 e 4 Controparte_4
Legge sulla cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B., deducendo di esser subentrata, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 20 dicembre 2017, in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei Controparte_1 confronti della debitrice ceduta.
Orbene, va disattesa l'eccezione di “carenza di legittimazione ad agire” (rectius titolarità attiva del credito) della cessionaria, formulata dall'attrice e dai terzi chiamati in causa, avendo la cessionaria depositato, in primo luogo, la copia della
G.U. in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione.
Il Tribunale ritiene sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, laddove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto di cessione.
Occorre, cioè, che i crediti ceduti siano individuabili anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. civ. n. 31188/2017; Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ. n. 17110/2019; Cass. civ. n. 4334/2020; Cass. civ.
n. 25863/2020).
Peraltro, le Istruzioni della Banca d'AL (circolare n. 229 del 21 aprile 1999) hanno confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi ad esempio nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
Nel caso di specie, l'estratto dell'avviso di cessione versato in atti riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base del richiamo ad un elemento temporale (i.e. i crediti originati da rapporti giuridici classificati “a sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017).
Nel caso di specie, il rapporto per cui è causa è stato classificato a “sofferenza” in data antecedente a quelle indicate nell'avviso e, segnatamente, in data 24-27 luglio 2013 (cfr. richieste di pagamento all. nn. 16-18 alla comparsa di costituzione R.G. n. 3042/2013
di . Controparte_6
Peraltro, a confutare ogni contestazione, l'interventrice ha prodotto (in allegato alle note scritte depositate in data 05 maggio 2021) tempestivamente, trattandosi di documentazione formatasi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ed anche dopo la costituzione in giudizio dell'interventrice, la dichiarazione resa in data 29 aprile 2021 da che certifica che nella Controparte_1 cessione dei crediti effettuata in favore di sono ricompresi i Controparte_4 crediti vantati nei confronti di Parte_1
La dichiarazione dell'avvenuta cessione resa dal cedente è idonea a provare l'intervenuta cessione, dovendosi all'uopo richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (cfr.
Cass., ord. n. 10200/2021).
Ciò posto, con procura speciale del 31.08.2018 a rogito del Controparte_4 dott. in Roma (rep. n. 57298- racc. n. 29003), ha conferito a Persona_3 procura anche al fine di “intervenire, ai sensi dell'articolo 111 del CP_5
Codice di Procedura Civile, nominare, sostituire e revocare i legali in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio” e la procura de qua reca l'espresso riferimento ai crediti di cui è divenuta CP_4 titolare in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20/12/2017.
La procuratrice con procura del 17.09.2018 autenticata per notar CP_5 dott.ssa Rep. n. 268 e Racc. 201, ha nominato e costituito Persona_4 procuratore speciale, tra gli altri, il dott. con particolare Persona_5 riferimento alle attività necessarie o utili allo svolgimento, in nome e per conto di soggetti terzi (di seguito i “Creditori Rappresentati” e ciascuno di essi il “Creditore
Rappresentato”), dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti per i quali la Società ha ricevuto o riceverà idonea procura speciale.
In forza dei suddetti poteri, il Dott. ha conferito procura al difensore al fine Per_5 di rappresentare e difendere, nel presente giudizio, in nome e per CP_5 conto di Controparte_4
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di ius postulandi deve esser rigettata.
11. Quanto alla richiesta di estromissione della cedente formulata da Controparte_4
non essendo stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione
[...] dal giudizio della cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la R.G. n. 3042/2013
sentenza efficacia, oltre che nei confronti della Controparte_1
anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale
[...] cessionario del diritto controverso, Controparte_4
12. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito ex artt. 2033 e ss. c.c., atteso che il conto corrente ordinario n. 1077/66, il conto corrente anticipi su fatture n. 1593/36 ed il conto corrente anticipi s.b.f. n. 1594/36 così come accertato dal C.T.U., erano ancora aperti al momento della notifica dell'atto di citazione (28.6.2023), “essendo stati chiusi, per giroconto a contenzioso, in data successiva al 17.7.2013” (cfr. pag. 18 della relazione integrativa di C.T.U.).
Come è noto, “qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione” (Trib. Catania 6 febbraio 2019; Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari 5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2018, in Foro it., 2018, I, 1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Peraltro, costituendo la chiusura del rapporto una condizione di ammissibilità e non già di procedibilità della domanda, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
Ne consegue che la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate ex art. 2033 c.c. (vedasi punto n. 2 delle conclusioni dell'atto di citazione) è inammissibile.
13. Invece, è da ritenersi certamente ammissibile la domanda attorea di accertamento negativo del credito, la quale è autonomamente esperibile anche se il rapporto di R.G. n. 3042/2013
conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta, pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito.
14. Orbene, a fondamento di tale domanda di accertamento negativo del credito l'attrice ha posto il contratto di conto corrente principale n. 1077/66, sul quale confluivano le competenze del conto corrente anticipi fatture nn. 1593/43 e del conto anticipi s.b.f. 1594/36 nonché i contratti di conto anticipi su fatture n.
1593/43 e di conto anticipi s.b.f. n. 1594/36 e gli estratti conto a far data dal 30 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2009.
L'attrice ha articolato, in sede di atto introduttivo, quale unica doglianza relativa a tali rapporti bancari, quella della capitalizzazione trimestrale – e non già semestrale - degli interessi, delle spese e delle commissioni.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, emergendo dal contratto di conto corrente ordinario n. 1077/66 (ed essendo, peraltro, stato accertato dal C.T.U. sin dalla relazione peritale depositata in sede di ATP) la previsione della medesima periodicità (trimestrale) degli interessi attivi e di quelli passivi.
Pertanto, correttamente l'Ausiliario del Giudice “ha lasciato inalterata la capitalizzazione applicata dalla banca ai rapporti in esame (trimestrale sia per interessi a debito che a credito”) - cfr. pag. 25 della integrazione peritale depositata in data 29 marzo 2021.
Invero, come è noto, secondo quanto disposto dalla delibera CICR del 09.02.2000, la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario (attivi o passivi)
è considerata legittima a condizione che il contratto preveda la stessa periodicità ai fini dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi maturati (nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione contratto); la garanzia di un adeguato livello di trasparenza delle previsioni contrattuali.
Quanto, poi, alla dedotta capitalizzazione di “spese e commissioni”, trattandosi di doglianza genericamente articolata, la stessa non è, a parere di questo Tribunale, suscettibile di disamina.
Ne consegue che non può tenersi conto del ricalcolo eseguito dal C.T.U. in sede di integrazione peritale, trattandosi di censure non tempestivamente e R.G. n. 3042/2013
compiutamente articolate dall'attrice né può trovare accoglimento l'istanza attorea di convocazione a chiarimenti del C.T.U. (formulata dall'attrice e dai terzi chiamati in causa con note scritte depositate in data 05 maggio 2021 e reiterata nei successivi scritti difensivi), attesa la superfluità dell'indagine richiesta, dovendo la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità delle clausole contrattuali recanti la capitalizzazione degli interessi, delle spese e commissioni esser rigettata.
15. Passando allora ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta la quale ha chiesto condannarsi Controparte_1
l'attrice , in solido con i terzi chiamati in causa, Parte_1
e , al pagamento della somma di € Controparte_3 Parte_2
229.305,24 oltre interessi convenzionali a far data dal 24.07.2013, l'istituto di credito ha versato in atti il contratto di conto corrente di corrispondenza n.
1077/66, gli estratti conto ed il contratto di fideiussione sottoscritto, in data 29 aprile 2003, da e fino a concorrenza di € Parte_2 Controparte_3
60.000,00 (poi, elevato ad € 150.000,00 in data 02 ottobre 2003 ed ulteriormente elevato ad € 200.000,00 in data 08 gennaio 2004 ed ancora elevato ad €
260.000,00 in data 02 dicembre 2004 ed a € 320.000,00 in data 29 dicembre
2004 ed a € 570.000,00 in data 09 marzo 2007).
Non risultano, invece versati in atti il contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 25220220/11 ed il contratto di conto corrente anticipi su ricevute bancarie anticipate s.b.f., con la conseguenza che la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca con riguardo a tali rapporti (rispettivamente per € 30.106,89 ed €
144.906,12) non può trovare accoglimento, non potendo supplire a tale carenza documentale il (pure invocato dalla convenuta) principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice
[...]
può trovare accoglimento limitatamente al saldo debitore risultante Parte_1 dal rapporto di conto corrente ordinario n. 1077/66 e, dunque, limitatamente all'importo di € 54.292,23 (cfr. pag. 10 e 46 della integrazione peritale), oltre interessi convenzionali a far data dal 24.07.2013.
16. Nella stessa misura deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca nei confronti dei terzi chiamati in causa, Controparte_3
e , atteso che la garanzia dagli stessi prestata in data 29 aprile Parte_2
2003 sino a concorrenza dell'importo garantito di € 60.000,00 (poi elevato ad €
150.000,00, in data 02 ottobre 2003 ed ulteriormente elevato ad € 200.000,00 in R.G. n. 3042/2013
data 08 gennaio 2004 ed ancora elevato ad € 260.000,00 in data 02 dicembre
2004 ed a € 320.000,00 in data 29 dicembre 2004 ed a € 570.000,00 in data 09 marzo 2007) anche per le obbligazioni assunte dalla società garantita Parte_1 in data posteriore al suo rilascio è, a parere di questo Tribunale, da ricondursi nell'alveo del contratto autonomo di garanzia.
Invero, l'art. 7 della fideiussione prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
Detta clausola contrattuale risulta derogatoria rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1939 c.c. e 1945 c.c. e “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così Corte App. Milano 17/07/2020 n.1880; in tal senso, anche Corte App. Milano 08/07/2020 n.1730 e Trib. Milano,
17/05/2016 n.6193).
La qualificazione del contratto alla stregua di contratto autonomo di garanzia fa cadere l'assunto dei terzi evocati in causa relativo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale accertata in virtù del provvedimento n.55/2005 della Banca
d'AL, che si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni “omnibus” (v. punti
9, 13 provvedimento n.55/2005).
Quand'anche, poi, volesse ricondursi la garanzia prestata da e Controparte_3
nell'alveo della fideiussione omnibus, comunque la dedotta nullità Parte_2 della fideiussione (sia pure tardivamente formulata ma comunque rilevabile d'ufficio) non potrebbe trovare accoglimento, non essendo stato prodotto lo schema ABI sanzionato dalla Banca d'AL e non essendo neppure stato assolto l'onere di provare la persistenza, all'epoca del rilascio della fideiussione, di una intesa illecita fra istituti di credito per l'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'AL nel 2005.
17. Ne discende che e vanno condannati al Controparte_3 Parte_2 pagamento, in solido con l'attrice ed in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 54.292,23 oltre interessi Controparte_1 convenzionali a far data dal 24 luglio 2013 e sino all'effettiva corresponsione.
18. Quanto alle spese del presente giudizio, ivi incluse quelle del procedimento di istruzione preventiva ante causam ex art. 696 bis c.p.c., esse sono seguono la R.G. n. 3042/2013
soccombenza dell'attrice e dei terzi evocati in causa Parte_1
e ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_3 Parte_2 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, valori minimi previsti per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, trattandosi di controversia di valore prossimo allo scaglione inferiore (che va da € 26.001,00 ad
€ 52.000,00) ed avuto riguardo all'attività effettivamente espletata dalle parti.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 16 dicembre 2011 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c. e, nel presente giudizio, con decreto reso nel presente giudizio in data 25 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 3042/2013, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea proposta nei confronti di
[...] filiale di OF (AV); Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda attorea di ripetizione dell'indebito ex artt. 2033
e ss. c.c.;
- rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, le ulteriori domande attoree;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...]
e, per l'effetto, condanna l'attrice Controparte_1 Parte_1
, in solido con i terzi chiamati in causa e
[...] Parte_2 CP_3
al pagamento, in favore della convenuta
[...] Controparte_1
dell'importo di € 54.292,23, oltre interessi convenzionali a far data dal
[...]
24/07/2013 e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna l'attrice ed i terzi chiamati in causa Pt_1 Parte_1 Pt_2
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore della
[...] Controparte_3 convenuta delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano, quanto al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in
€ 1.914,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA e, quanto al presente giudizio, in € 660,00 per spese vive ed € 7.052,00
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) per compensi professionali, R.G. n. 3042/2013
oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge nonché al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida € Controparte_4
2.127,00 (fase decisoria) per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate – nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 5102/2010) - con decreto reso in data 16 dicembre 2011 e – quanto al presente giudizio – con decreto emesso in data 25 gennaio 2023.
Così deciso in data 19 novembre 2024
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 3042/2013 R.G. n.° $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ - Pag. 15 di 15