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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1625/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1625/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana SARDELLI come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Cassino, Via
Luigi Tosti n. 6
- parte opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, CP_1
Via Polledrera s.n.c.
- parte opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali
Conclusioni: come nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 27.7.2022 e ritualmente notificato, propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01- Parte_1
000245895, protocollo 3301 22/06/2022.0067305, notificata il 29.6.2022, con cui CP_1
l' irrogava al medesimo, nella qualità di legale rappresentante e responsabile legale CP_1
della società la sanzione amministrativa di € 25.500,00, oltre € 6,60 Parte_2
a titolo di spese, per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2013.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, in subordine la tardività di tale notifica, oltre il termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, la tardività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 2 L. n. 241 del 1990, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall' per cui è stata illegittimamente irrogata la sanzione, la CP_1
illegittimità della sanzione per manifesta sproporzione rispetto all'illecito.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La causa è stata istruita documentalmente.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, mediante accettazione da parte del ricorrente dell'importo della sanzione per cui è causa come rideterminato dall' nel minimo edittale, pari all'importo di € 5.745,67, del quale CP_1
il ricorrente ha documentato il versamento con la quietanza di versamento allegata alle note, circostanza di cui ha dato atto controparte, ancorché non ancora contabilizzato dall'Istituto.
Pertanto, considerato che la sopravvenuta rideterminazione dell'importo della sanzione, con il conseguente pagamento della stessa da parte dell'opponente, hanno determinato il venir meno del contrasto tra le parti, e con esso l'interesse a coltivare ulteriormente il presente giudizio, in quanto la pronuncia di merito sulla domanda non sortirebbe più alcuna utilità giuridicamente rilevante per le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio, definito per cessata materia in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti per la definizione bonaria del contenzioso, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuale, come da accordo tra le medesime parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 26 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1625/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana SARDELLI come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Cassino, Via
Luigi Tosti n. 6
- parte opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, CP_1
Via Polledrera s.n.c.
- parte opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali
Conclusioni: come nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 27.7.2022 e ritualmente notificato, propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01- Parte_1
000245895, protocollo 3301 22/06/2022.0067305, notificata il 29.6.2022, con cui CP_1
l' irrogava al medesimo, nella qualità di legale rappresentante e responsabile legale CP_1
della società la sanzione amministrativa di € 25.500,00, oltre € 6,60 Parte_2
a titolo di spese, per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2013.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, in subordine la tardività di tale notifica, oltre il termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, la tardività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 2 L. n. 241 del 1990, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall' per cui è stata illegittimamente irrogata la sanzione, la CP_1
illegittimità della sanzione per manifesta sproporzione rispetto all'illecito.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La causa è stata istruita documentalmente.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, mediante accettazione da parte del ricorrente dell'importo della sanzione per cui è causa come rideterminato dall' nel minimo edittale, pari all'importo di € 5.745,67, del quale CP_1
il ricorrente ha documentato il versamento con la quietanza di versamento allegata alle note, circostanza di cui ha dato atto controparte, ancorché non ancora contabilizzato dall'Istituto.
Pertanto, considerato che la sopravvenuta rideterminazione dell'importo della sanzione, con il conseguente pagamento della stessa da parte dell'opponente, hanno determinato il venir meno del contrasto tra le parti, e con esso l'interesse a coltivare ulteriormente il presente giudizio, in quanto la pronuncia di merito sulla domanda non sortirebbe più alcuna utilità giuridicamente rilevante per le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio, definito per cessata materia in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti per la definizione bonaria del contenzioso, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuale, come da accordo tra le medesime parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci